Emergenza coronavirus: è ancora possibile convocare un’assemblea in luogo fisico?

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Il DL 19/2020 contenente misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 aveva stabilito, tra l’altro, il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tale limitazione è stata confermata anche nel DPCM 26 aprile 2020 (GU n.108 del 27-4-2020) relativo la c.d. fase 2 (operativo dal 4 maggio al 17 maggio). La normativa anti – contagio, quindi, ha “congelato” la possibilità di convocare le assemblee in luogo fisico, accendendo il dibattito (non sopito) sulla possibilità o meno di ricorre all’assemblea in streaming (oggi espressamente menzionata dall’art. 66 disp att. c.c.). L’articolo 1, comma 10 del DL n° 33 del 16 maggio 2020 convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) stabilisce che, in linea generale, è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si tenga conto che gli “assembramenti” si configurano come compresenza di persone, non meramente occasionale ma neppure preordinata, organizzata o concertata.

Tenendo forse conto di quanto sopra, lo stesso articolo 1, comma 10 del  DL n° 33 del 16 maggio 2020 ha previsto la possibilità di organizzare riunioni che si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

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Le contrastanti indicazioni del DPCM 18 ottobre 2020

Il DPCM 18 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – G.U. serie generale, n. 258 del 18 ottobre 2020) prevede, all’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull’intero  territorio nazionale), che siano sospese  tutte  le  attività  convegnistiche  o   congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  distanza;  inoltre, si precisa che è  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità  a distanza. Queste disposizioni si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020 (art. 2 disposizioni finali).

Il DPCM 24 ottobre 2020

Quanto sopra è stato ribadito nel più recente DPCM 24 ottobre 2020 (GU serie generale n.265 del 25-10-2020) che ha esteso l’efficacia di tali misure al 24 novembre 2020. In ogni caso, tale provvedimento prevede l’obbligo di avere sempre con sé le mascherine sull’intero territorio nazionale; inoltre  viene imposto l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non  conviventi, e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida  per il consumo di cibi e bevande“; sono esclusi dall’obbligo di mascherina: i soggetti con patologie o disabilità incompatibili  con l’uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità (art. 1 DPCM 24 ottobre). Naturalmente, queste misure trovano piena applicazione anche nell’ambito di una riunione assembleare.

La circolare del Ministero dell’Interno 20 ottobre

Nella circolare del gabinetto del ministro dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20 ottobre viene specificato che le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee di condominio.

I divieti di circolazione in determinate fasce orarie

Merita di essere ricordato che, a causa del diffondersi del Covid -19, alcune regioni hanno adottato particolari provvedimenti restrittivi, imponendo “una sorta di coprifuoco notturno” dalle 21 fino alle prime ore del mattino (5/6), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, lo spostamento del lavoratore dall’abitazione verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute.

Il mancato rispetto delle misure previste dall’ordinanza comporterà sanzioni a partire da 400 € secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.L.n.19/2020. Alla luce di quanto sopra nelle fasce coperte dal coprifuoco non sarà possibile riunirsi in assemblea: in caso contrario le delibere saranno nulle per violazione della normativa anti-covid.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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