Elemento soggettivo nel reato di calunnia

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Il delitto di calunnia è disciplinato dall’art. 368 c.p. nel Capo I nel Titolo III dedicato ai delitti contro l’amministrazione della giustizia del Libro II del Codice Penale. La norma punisce chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. Pena che viene aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione passa da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.
Il bene giuridico tutelato dalla norma viene considerato non solo l’onore ed eventualmente la libertà del soggetto calunniato ma anche il regolare svolgimento dell’ amministrazione della giustizia da parte dello Stato. Quindi si tratta di un reato plutioffensivo[1] Soggetti passivi del reato in oggetto sono sia la singola persona falsamente incolpata, sia, soprattutto, lo Stato, al quale spetta di garantire la repressione penale dei colpevoli..
La calunnia è un reato di pericolo ed istantaneo. E’ un reato di pericolo[2]si perfeziona nel momento in cui la notizia di reato falsa viene comunicata alla Polizia Giudiziaria o all’Autorità Giudiziaria o ad altro organo che a questa abbia obbligo di riferire e ciò perché si tratta di reato posto a tutela del buon funzionamento del meccanismo giudiziario, affinché questo non venga ad operare su presupposti falsamente costruiti a fini strumentali. perché ai fini della sua configurazione è sufficiente la possibilità che si instauri un processo col rischio che sia irrogata la pena ad un innocente. Il pericolo è da escludere se il fatto denunciato appare manifestamente infondato o assurdo[3]. E’ un reato istantaneo perché
Il fatto tipico consiste nell’accusare di un reato qualcuno che non lo ha commesso essendo a conoscenza della sua innocenza. La norma prevede due diverse modalità di realizzazione: la prima consiste nella presentazione formale di una querela o di una denuncia all’Autorità Giudiziaria (c.d. calunnia diretta o formale); la seconda consiste nella simulazione di tracce di un reato (c.d. calunnia indiretta o materiale).
Il reato a cui si riferisce la calunnia può essere di qualunque natura purché sia previsto dalla legge come tale ed abbia tutti i requisiti necessari per integrare un illecito penale. Non è pertanto sufficiente che il fatto corrisponda ad una fattispecie oggettiva, occorrendo altresì l’assenza di cause di giustificazione. Inoltre dato che oggetto della calunnia deve essere un reato, riguardo alle cause di estinzione del reato attribuito, si concorda nel ritenere che la calunnia sussista se la causa estintiva si verifichi dopo la falsa denuncia. Invece non si può fare ricorso al reato di calunnia se la causa estintiva era già esistente al momento della falsa incolpazione perché si elimina in partenza che il reo venga condannato[4].
Quanto alle cause soggettive di esclusione della pena inerenti alla persona dell’incolpato, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’escludere il reato di calunnia qualora l’incolpato sia un soggetto immune per ragioni politiche o se lo stesso sia non punibile per effetto di una qualità personale, o se sia non imputabile per età,o infermità di mente.
La dottrina più accreditata e la giurisprudenza ritengono che la calunnia, essendo un reato di pericolo, si realizzi allorché esista la possibilità che venga iniziato il procedimento per accertare la sussistenza del reato incolpato. E’ un requisito non richiesto dalla norma, ma desunto logicamente in base al principio di offensività[5].Il reato non sussiste se tale possibilità è esclusa o se l’accusa riguarda fatti inverosimili per cui l’accertamento non richiede alcuna indagine, oppure se l’azione penale non può essere iniziata per assenza di condizioni di procedibilità sempre che tale difetto sia evidente e non segua ad un accertamento che richiede il compimento di indagini.[6]
In ordine all’elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità della calunnia é il dolo. Si tratta di dolo generico che si concreta nella volontà di realizzare il fatto di calunnia diretta o indiretta con la consapevolezza che l’incolpato è innocente e che il fatto attribuito ha carattere delittuoso. Il convincimento della colpevolezza deve essere fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni[7].
L’attenzione del Giudice deve essere rivolta alle circostanze ed alle modalità della condotta le quali sono espressione dell’atteggiamento psichico dell’agente alla rappresentazione e consapevolezza dell’altrui innocenza.
L’elemento soggettivo nella calunnia è costituito da due elementi: la volontà di incolpare e la  consapevolezza all’innocenza altrui. Anche la simulazione di tracce a carico di persona non identificata, ma identificabile costituisce calunnia purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto agevolmente identificabile.[8]
Per questo motivo si ritiene che la consapevolezza sia in re ipsa quando taluno, dopo avere girato a terzi un assegno privo di provvista, ne denunci la scomparsa[9]. La giurisprudenza ha precisato che l’assegno bancario, seppur smarrito non sia uscito dalla sfera dalla sfera possessoria del legittimo detentore[10]. Infatti l’assegno è riconducibile a chi lo possiede da segni esteriori, pubblicitari di possesso legittimo[11]. La denuncia di smarrimento non presenta alcun carattere di individualizzazione riguardo ad un presunto accusato. Tuttavia il presunto destinatario della falsa accusa è facilmente individuabile, dato che con la denuncia si avvisa l’Autorità Giudiziaria su possibili illeciti da parte di chi girerà o porterà all’incasso il titolo falsamente smarrito. La falsa denuncia costituisce l’espediente per bloccare la circolazione del titolo e il denunciante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far si che il soggetto, al quale ha trasmesso l’assegno e che in buona fede lo girerà o lo porterà all’incasso, potrà essere perseguito d’ufficio per un furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce di reato di appropriazione indebita.[12] Risponde del reato di calunnia e non di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico colui che dichiara falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno, atteso che in questo modo accusa implicitamente il portatore del titolo di credito di esserne impossessato fraudolentemente[13].
Più specificamente, perché si realizzi il dolo di calunnia è necessario che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato. La giurisprudenza di questa Corte è, in proposito, indirizzata nella linea interpretativa in base alla quale l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui vi sia una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo. L’intenzionalità dell’incolpazione e la sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato sono due dati che vanno tenuti concettualmente distinti, non foss’altro perché l’accusa di aver commesso atti penalmente illeciti è situazione ben diversa dalla conoscenza della non colpevolezza, tanto che non è sufficiente ad integrare il dolo di calunnia la scarsa convinzione in ordine alla responsabilità del soggetto accusato.
Nel caso di dubbio sulla responsabilità dottrina e giurisprudenza sono divise. Per parte della dottrina il reato sussiste ugualmente, a meno che il denunciante in abbia palesato i suoi dubbi sulla responsabilità penale dell’incolpato. La giurisprudenza richiede che l’agente debba essere consapevole della innocenza dell’incolpato e non integra il reato il caso di dubbio o di errore non ragionevole. Quindi perché la responsabilità venga meno è necessario che l’agente manifesti con chiarezza e scarsa ambiguità le ragioni del suo dubitare. La calunnia si configura se il dubbio è utilizzato per incolpare in maniera subdola.[14]
L’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo[15]. Un simile errore scusa anche se verte sull’interpretazione della norma che qualifica come reato il fatto falsamente attribuito. Infatti la norma extrapenale, oggetto di erronea interpretazione ex art. 47 comma 3 c.p., può anche essere una norma penale incriminatrice diversa da quella che viene in questione nel caso di specie (in questo caso la norma penale che configura come reato il fatto oggetto di incolpazione)[16].
La consapevolezza dell’innocenza dell’accusato ha generato una diatriba in ordine al fatto che questo faccia parte dell’elemento soggettivo o della condotta. La giurisprudenza dominante ritiene faccia parte dell’elemento soggettivo; mentre una corrente minoritaria ritiene che la consapevolezza dell’innocenza faccia parte della condotta, facendo parte integrante del fatto. Anche la dottrina sostiene questa tesi minoritaria perché sarebbe un errore includere nel dolo un’attività che si trova al di fuori di esso. Anzi tale attività precede il dolo costituendone un presupposto[17].
La più recente giurisprudenza ha ritenuto che la tendenziosità della denuncia non dimostra di per sé la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato da parte del denunciante. Precisando, ancora, come tale consapevolezza è evidenziata dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che connotano la condotta tenuta, dalle quali è possibile, con processo logico-induttivo, risalire alla sfera intellettiva e volitiva dell’agente: la sussistenza del dolo, in sintesi, si immedesima con l’accertamento della cosciente falsità delle circostanze oggetto della denuncia.
Il dolo nel delitto di calunnia – precisa la giurisprudenza[18] – va escluso nel caso in cui un oggetto si limita a riferire obiettivamente notizie apprese dalla voce pubblica o di pubblico dominio, tra cui vanno certamente comprese le risultanze di indagini eventualmente conosciute, purché non si aggiungano altre circostanze ed elementi personali che immutino i fatti riferiti consapevolmente difforme dal vero.
 
 
 


[1] Secondo PAGLIARO, Il delitto di calunnia, Palermo 1961, l’oggetto della tutela andrebbe esclusivamente ricercato nell’interesse della persona incolpata a non essere sottoposta a procedimento penale.
[2] Cass. Pen., Sez. VI, 26 gennaio 1993 in Riv. pen., 1993, 1253;
[3] Cass. Pen., Sez. VI, 11 marzo 1980, in Rep. Foro.it., 1981, 302;
[4] CURATOLA, voce Calunnia, in Enc. Dir.,717;
[5] CARINGELLA – GAROFOLI, La giurisprudenza penale 2006, Giuffrè, Milano, 2006, 371;
[6] Cass. Pen., Sez. VI, 10 gennaio 1997, n. 2715;
[7] PETRICCIONE, Brevi note in ordine alla configurabilità del dolo eventuale nel delitto di calunnia, in Riv. pen., 1995, 614;
[8] Cass. Pen., Sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 13912;
[9] Ex multisVI, 2 marzo 1992 ; Cass. Pen., Sez VI., 29 gennaio 1999; Cass. Pen., Sez.
[10] BLASI, La Suprema Corte precisa il dolo nel delitto di calunnia, in Diritto e Giustizia, 2004, n. 17, 34;
[11] Cass.Pen., Sez. VI, 15 aprile 1993;
[12] Cass.Pen., Sez. VI, 24 settembre 2002; Cass. Pen., Sez. VI, 29 settembre 2002;
[13] Cass. Pen., Sez. VI, 15 aprile 1993;
[14] Cass. Pen., Sez. VI, 24 febbario 1994, in Riv. pen., 1994, 493;
[15] Cass. Pen., Sez. VI, 27 settembre 2006, n. 31775 in Dir. Pen e Proc., 2007, 1, 46;
[16] FIANDACA – MUSCO, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, in Diritto Penale. Parte speciale, II, , Zanichelli, Milano 2001, 360;
[17] GAROFOLI, Calunnia, in Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, Giuffrè, Milano, 2005, 303;
[18] Cass.Pen., Sez. VI, 3 marzo 2003 n. 20955.

Bernardis Marilisa

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