E’ sufficiente che nella documentazione di gara sia prescritto che la cauzione provvisoria debba essere presentata come da articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 per legittimare l’esclusione di una ditta partecipante la cui garanzia non sia accompag

Lazzini Sonia 21/06/07
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Merita di essere sottolineato il seguente passaggio della sentenza numero 5272 del 17 maggio 2007 del Tar Campania, Napoli:
 
<il bando di gara fa esplicito rinvio all’art. 75 del d. lgs. n. 163 del 2006 relativamente alle garanzie prescritte per la partecipazione alla gara;
 
– la suddetta disposizione espressamente prevede che l’offerta sia “corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario”;
 
– tale prescrizione, che precisa l’onere posto a carico dei concorrenti e le conseguenze per il caso di inosservanza, non lascia margini di dubbio interpretativo e non può essere disapplicata dalla commissione di gara;
 
– la garanzia fideiussoria presentata dalla ricorrente per la partecipazione alla gara non contemplava l’impegno in questione;
 
– la mancanza di un elemento richiesto a pena di esclusione non può essere corretta dal concorrente durante il corso della procedura concorsuale>
 
a cura di Sonia Lazzini
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima,
ha pronunciato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 1543/07 reg. gen. proposto dalla **Gestioni s.p.a., in persona dell’amministratore delegato p.t. dott. Enrico ***, in proprio e nella qualità di mandataria dell’associazione temporanea con l’impresa * s.a.s. di Biagio * rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola e Renato Ferola, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza della Repubblica n. 2,
 
c o n t r o
 
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Municipio in Palazzo San Giacomo presso l’Avvocatura comunale,
 
per l’annullamento
 
del provvedimento in data 6/2/2007 della Commissione di gara recante l’esclusione dell’ATI ricorrente dal pubblico incanto bandito dal Comune per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio quinquennale di gestione degli impianti termici degli edifici scolastici e delle dipendenze comunali rientranti nel lotto 2, zona centro-nord; dell’atto di conferma in data 9/3/2007; della comunicazione del 15/3/2007; nonché degli atti connessi;
 
      visto il ricorso con i relativi allegati;
 
      visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
 
      vista la memoria difensiva e i documenti prodotti dall’amministrazione resistente;
 
      visti gli atti tutti di causa;
 
      alla camera di consiglio del 18/4/2007, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;
 
      ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
 
      premesso che la ricorrente lamenta di essere stata esclusa dalla gara in epigrafe in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe rilevato la mancanza, nella fideiussione bancaria presentata per la partecipazione alla gara, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione;
 
     rilevato che la ricorrente deduce che:
 
– il bando non conterrebbe un’esplicita prescrizione, a pena di esclusione, in ordine alla presentazione dell’impegno del garante a rilasciare la fideiussione definitiva;
 
– il bando e il capitolato non sarebbero suscettibili di eterointegrazione negoziale in base all’art. 1339 c.c.;
 
– la Commissione di gara avrebbe mancato di considerare che nella specie il fideiussore aveva integrato e completato la garanzia secondo i parametri richiesti;
 
      considerato che:
 
– il bando di gara fa esplicito rinvio all’art. 75 del d. lgs. n. 163 del 2006 relativamente alle garanzie prescritte per la partecipazione alla gara;
 
– la suddetta disposizione espressamente prevede che l’offerta sia “corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario”;
 
– tale prescrizione, che precisa l’onere posto a carico dei concorrenti e le conseguenze per il caso di inosservanza, non lascia margini di dubbio interpretativo e non può essere disapplicata dalla commissione di gara;
 
– la garanzia fideiussoria presentata dalla ricorrente per la partecipazione alla gara non contemplava l’impegno in questione;
 
– la mancanza di un elemento richiesto a pena di esclusione non può essere corretta dal concorrente durante il corso della procedura concorsuale;
 
      ritenuta pertanto l’infondatezza delle doglianze dedotte;
 
      ravvisata comunque la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio;
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 1543/07.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 con l’intervento dei signori:
 
Antonio Guida   Presidente
 
Fabio Donadono   consigliere estensore
 
Paolo Severini   1° referendario
 
Il Presidente
 
L’estensore
 
ric. n. 1543/07 reg. gen.

Lazzini Sonia

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