È possibile ripensare, per belluno, l’ istituzione della regione dolomitica?

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Il mio modesto scritto, attraverso le pagine di questa rivista, vuole avere l’ambizioso quanto non facile compito di riaprire un dibattito, anche se in realtà mai sopito, in merito alla opportunità o meno della istituzione di una nuova Regione italiana comprendente la attuale Provincia di Belluno (la c.d. Regione Dolomitica). L’intenzione di chi scrive non è quella di dare risposte ma provare a sollevare alcuni profili critici su cui poter riflettere.

E’ indubbio che gli amministratori locali ed i parlamentari bellunesi, di entrambi gli schieramenti politici, si siano incessantemente battuti per il riconoscimento di “forme e condizioni particolari di autonomia” a favore del bellunese. E’ noto il tentativo, contenuto in alcune recenti proposte di legge costituzionale (proposta Paniz del 2008, proposta Vaccari sempre del 2008, proposta Dussin del 2004), di riconoscere alla Provincia di Belluno, stretta da due Regioni ad ordinamento speciale, uno Statuto di Autonomia al pari delle Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen.

Ma un’operazione di questo tipo, se attuata, non porrebbe le premesse e le condizioni per la costituzione di una realtà enclavistica all’interno di una Regione che resterebbe comunque ordinaria ? Sorge, dunque, spontanea una domanda: vi sono altre vie percorribili al fine di fronteggiare i numerosi e complicati problemi posti dalle peculiarità storiche-linguistiche-morfologiche-economiche della terra bellunese ? Neppure la soluzione delineata dalla legge statutaria veneta ritengo possa essere, sul punto, risolutiva. Infatti, la bozza dello Statuto della Regione del Veneto, come si sa, ha cancellato i riferimenti diretti a Belluno sostituendoli con un generico richiamo alla specificità della “montagna veneta” (si veda l’emendamento all’art. 16 bis).

In questo modo, se da un lato si è cercato di evitare l’ostruzionismo delle altre Province mediante l’assunzione di un impegno diretto da parte della Regione per la concessione di una maggiore autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali dei territori montani, dall’altro lato non si è tenuto in debito conto la unicità della Provincia bellunese rispetto alle altre tre Province “montane” (Verona, Vicenza e Treviso) le quali si caratterizzano per una struttura territoriale disomogenea e molto meno estesa sotto il profilo montuoso con il rischio tanto di una possibile dispersione delle risorse quanto che, all’interno della medesima Provincia, solo alcuni Comuni (ovvero quelli situati in zona montana) possano beneficiare dei trasferimenti regionali.

Appaiono, forse, più interessanti, dal momento che garantirebbero un quadro giuridico-istituzionale meno differenziato, sia la proposta avanzata nell’anno 2006 dal Consiglio Regionale finalizzata alla assurzione del Veneto a Regione ad ordinamento speciale (Cfr., Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 118 del 18 ottobre 2006 che faceva seguito ad un altro progetto costituzionale di iniziativa parlamentare A.C. n. 1407 del 19 luglio 2006) sia il progetto di legge costituzionale A.S. n. 2768 del senatore Giovanni Collino presentato nel settembre 1997 nel corso della XIII legislatura.

Quest’ultimo, in particolare, era indirizzato alla istituzione della Regione Dolomitica avente come capoluogo Belluno e come Province la stessa Belluno e Feltre. L’interesse per la riproposizione di un’iniziativa di tale portata consisterebbe nella possibilità di intervento, in modo più funzionale e con maggiori strumenti, su di un territorio morfologicamente compatto e circoscritto.

Vi sarebberro, tuttavia, alcune non trascurabili problematiche.

In primo luogo, osterebbe al progetto il limite del numero minimo di abitanti (1 milione) previsto dall’art. 132, 1° comma, Cost. per la creazione di nuove Regioni, cui già il progetto Collino derogava qualora si fosse dovuto procedere alla istituzione ex novo di Regioni comprendenti uno spazio territoriale omogeneo avente speciali caratteristiche” (art. 1 della proposta); in secondo luogo, le difficoltà, anche politiche, connesse all’iter di approvazione costituzionale ex art. 138 Cost. cui andrebbe incontro l’ eventuale legge istitutiva; in terzo luogo, il rischio di una moltiplicazione esponenziale degli ordinamenti regionali. Da ultimo, ma non per questo meno rilevante, quale natura attribuire alla Regione Dolomitica: speciale (come sembrerebbe risultare dal disegno di legge Collino benchè non venga dichiarato espressamente) o ad ordinamento comune.

In questa seconda evenienza, è certo che la nuova istituzione perderebbe di significato.

Ma c’è di più.

In attesa dei Decreti Legislativi attuativi della legge-delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, ha ancora un senso discutere di una specialità per la Provincia di Belluno oppure si dovrebbe procedere ad un’abrogazione degli Statuti delle Regioni Speciali, non sussistendone più le condizioni storiche-giuridiche-economiche, in vista di una risoluzione di quella che è stata definita una “questione settentrionale” ?(Cfr., A.C. n. 2918 Progetto di legge costituzionale presentato in data 11 novembre 2009 dall’On. Maurizio Paniz (Popolo delle Libertà).

 


Trabucco Daniele

Università degli Studi di Padova

Trabucco Daniele

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