E’ legittima un’ ingiunzione, disposta da un Comune, di pagamento della sanzione prevista dall’art. 3, comma 2, della legge n. 47/1985 per il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, nel caso i

Lazzini Sonia 13/11/08
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Alla domanda se l’esistenza di una garanzia fideiussoria, con esclusione per la compagnia di assicurazione del beneficio della preventiva escussione del contraente, obblighi il Comune ad una tempestiva richiesta al garante delle somme dovute, in tal modo evitando l’applicazione delle sanzioni di legge per ritardato pagamento a carico del privato, deve offrirsi risposta negativa, in adesione al condivisibile orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stati che  ha,invero, stabilito che la fideiussione che accompagna la rateizzazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha la finalità di agevolare l’adempimento del soggetto obbligato al pagamento, bensì costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’Amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore._Invero, la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un’entrata di diritto pubblico, ma non alleggerisce affatto la posizione del soggetto tenuto al pagamento, né attenua i doveri di diligenza sullo stesso incombenti, né ancora estingue di per sé l’obbligazione principale.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1936 del 17 giugno 2008 emessa dal Tar Campania, Salerno
 

 
Si discute, in particolare, se l’esistenza di una garanzia fideiussoria, con esclusione per la compagnia di assicurazione del beneficio della preventiva escussione del contraente, obblighi il Comune ad una tempestiva richiesta al garante delle somme dovute, in tal modo evitando l’applicazione delle sanzioni di legge per ritardato pagamento a carico del privato.  
 
Al predetto quesito ritiene il Tribunale debba offrirsi risposta negativa, in adesione al condivisibile orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 6345 dell’11.11.2005.
 
Il Supremo Consesso ha,invero, stabilito che la fideiussione che accompagna la rateizzazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha la finalità di agevolare l’adempimento del soggetto obbligato al pagamento, bensì costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’Amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore.
 
Invero, la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un’entrata di diritto pubblico, ma non alleggerisce affatto la posizione del soggetto tenuto al pagamento, né attenua i doveri di diligenza sullo stesso incombenti, né ancora estingue di per sé l’obbligazione principale.
 
Sotto altro profilo ( e con ciò confutandosi altra specifica censura), ritiene il Tribunale che non sussista un obbligo del Comune di “preavvisare” del pagamento della sanzione ovvero di “avvertire delle conseguenze del ritardato pagamento, così da non aggravare la posizione debitoria ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.
 
Invero, l’obbligazione ha ad oggetto una prestazione generica, da eseguirsi, secondo le regole comuni, al domicilio del creditore.
 
Secondo la normativa civilistica, dunque, alla scadenza del termine di adempimento il debitore è costituito in mora automaticamente, senza che sul creditore gravi alcun onere di sollecitazione.
 
Né risulta invocabile la disciplina contenuta nel richiamato art. 1227 cod. civ., atteso che essa si riferisce unicamente ad obbligazioni di carattere e contenuto risarcitorio e non a quelle, come a quella oggetto del presente giudizio, di carattere sanzionatorio.
 
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, il ricorso deve essere respinto.
 
La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
 
A Cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1936 del 17 giugno 2008, emessa dal Tar Campania, Salerno
N.  Reg. dec
N.  Reg. ric.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CAMPANIA   – SALERNO –
SEZIONE II
 
composto  dai Magistrati:
1)  **************************, Presidente
2)  ******************, Consigliere rel.
3)  *******************, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso  n. 1756/1998 Reg. Gen., proposto da M. Gianfranco, rappresentato e difeso dall’avv. ************* , e  domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Salerno presso la Segreteria del TAR;
contro
Comune di Monteforte Irpino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ************** ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via S. Leonardo 120 presso lo studio dell’avv. ***************;
per l’annullamento
dell’ordinanza ingiunzione del 30-12-1997, con la quale il Comune di Monteforte Irpino ha ingiunto al sig. M. il pagamento della somma di lire 7.843.888 per ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
VISTO  il ricorso con gli atti e documenti allegati;
VISTI  gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato ;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
RELATORE alla pubblica udienza del 29-11-2007 il Dott. ************** e uditi altresì, per le parti, gli avvocati presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il  26-3-1988 e depositato il  22-4-1988 il signor ************* impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo regionale il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale il Comune di Monteforte Irpino gli aveva irrogato la sanzione prevista dall’art. 3 della legge n. 47/1985 per il ritardato pagamento di rate relative ad oneri di urbanizzazione e costo di costruzione .
Ne denunziava l’illegittimità per mancanza dei requisiti di legge, difetto di motivazione, asserendo la non debenza di quanto richiesto per aver stipulato polizza fideiussoria con una compagnia di assicurazione non tempestivamente escussa dall’ente locale.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune si costituiva in giudizio, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 29-11-2007.  
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La questione sostanziale portata all’esame del Collegio concerne la legittimità della ingiunzione, disposta dal Comune, di pagamento della sanzione  prevista dall’art. 3, comma 2, della legge n. 47/1985 per il ritardato pagamento  delle somme dovute a titolo di  oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, nel caso in cui il privato, a garanzia delle obbligazioni assunte, abbia stipulato polizza fideiussoria.
Si discute, in particolare, se  l’esistenza di una garanzia fideiussoria, con esclusione per la compagnia di assicurazione del beneficio della preventiva escussione del contraente, obblighi il Comune ad una tempestiva richiesta al garante delle somme dovute, in tal modo evitando l’applicazione delle sanzioni di legge per ritardato pagamento a carico del privato.  
Al predetto quesito ritiene il Tribunale debba offrirsi risposta negativa, in adesione al condivisibile orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, sez. V,  con la sentenza n. 6345 dell’11.11.2005.
Il Supremo Consesso ha,invero, stabilito che la fideiussione che accompagna la rateizzazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione  non ha la finalità di agevolare l’adempimento del soggetto obbligato al pagamento, bensì costituisce una garanzia personale prestata unicamente  nell’interesse dell’Amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva  escussione del fideiussore.
Invero, la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il  Comune possa irrimediabilmente  perdere un’entrata di diritto pubblico, ma non alleggerisce affatto la posizione del soggetto tenuto al pagamento, né attenua i doveri di diligenza sullo stesso incombenti, né ancora estingue di per sé l’obbligazione principale.
Sotto altro profilo ( e con ciò confutandosi altra specifica censura),  ritiene il Tribunale che non sussista un obbligo del Comune di  “preavvisare” del pagamento della sanzione ovvero di  “avvertire delle conseguenze del ritardato pagamento, così da non aggravare la posizione debitoria ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.
Invero,  l’obbligazione ha ad oggetto una prestazione generica, da eseguirsi, secondo le regole comuni, al domicilio del creditore.
Secondo la normativa civilistica, dunque, alla scadenza del termine di adempimento il debitore è costituito in mora automaticamente, senza che sul creditore gravi alcun onere di sollecitazione.
Né risulta invocabile la disciplina contenuta nel richiamato art. 1227 cod. civ., atteso che essa si riferisce unicamente ad obbligazioni di carattere e contenuto risarcitorio  e non a quelle, come a quella oggetto del presente giudizio, di carattere sanzionatorio.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.    
    
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno(Sezione II), definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe proposto da  *************, lo respinge.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 29-11-2007 e del 17.01.2008;
con la partecipazione di:
********************** – Presidente
************** – Consigliere est.

Lazzini Sonia

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