É legittima l’esclusione di un’impresa che, volendosi avvalere del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria al 50%, non allega alcune documento comprovante l’effettivo possesso della certificazione di qualità?

Lazzini Sonia 18/09/08
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Poichè la lettera di invito (lex specialis della gara) prescriveva < a pena di esclusione, che le partecipanti producessero una cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo a base di gara. L’ammontare della cauzione era ridotto della metà, cioè al 2,5%, nel caso in cui le imprese possedessero la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, ma in tal caso, a pena di esclusione, doveva essere allegata la certificazione di qualità o un’attestazione equivalente> risulta legittima l’esclusione di un’impresa “per insufficiente e non corretto importo della cauzione provvisoria depositata” in quanto la società partecipante. non aveva prodotto alcuna certificazione di qualità, a corredo della polizza fideiussoria
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 163 del 9 luglio 2008 emessa dal Tar Trentino Alto Adige, Trento
 
< Ciò premesso, e venendo alle considerazioni del Collegio, occorre premettere che la lettera di invito (lex specialis della gara) prescriveva a pag. 5, sub lett. D, a pena di esclusione, che le partecipanti producessero una cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo a base di gara. L’ammontare della cauzione era ridotto della metà, cioè al 2,5%, nel caso in cui le imprese possedessero la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, ma in tal caso, a pena di esclusione, doveva essere allegata la certificazione di qualità o un’attestazione equivalente.
 
Nella vicenda così istruita risulta, tuttavia, che l’impresa GAMMA. s.r.l. è stata esclusa “per insufficiente e non corretto importo della cauzione provvisoria depositata” ed “in quanto la polizza fideiussoria riporta l’importo di € 12.250,48= inferiore a quanto dovuto”; che, inoltre, la società GAMMA. non aveva prodotto alcuna certificazione di qualità, a corredo della polizza fideiussoria, come ammette lo stesso difensore della ricorrente nella memoria depositata il 13.6.2008.
 
Conseguentemente, anche se si volesse ammettere l’errore materiale nella cifra esposta e se si interpretasse la polizza fideiussoria come riferita all’importo del 2,5%, essa è comunque insufficiente, poiché, in difetto della prova del prescritto titolo di qualificazione non competeva alla stessa alcuna riduzione della prescritta percentuale del 5%. 
 
Sul punto, la ricorrente nell’ultima memoria ha eccepito che tale circostanza non sarebbe stata rilevata dal seggio di gara e che tale argomento sarebbe dovuto essere fatto valere dalla controinteressata con ricorso incidentale.
 
Tale eccezione, tuttavia, va peraltro disattesa, poiché la motivazione dell’esclusione di GAMMA. risultante dal verbale di gara ha una valenza omnicomprensiva, che non consente affatto di escludere che l’Amministrazione abbia inteso l’insufficienza della cauzione come riferita al 5% dell’importo a base di gara.>
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 163 del 9 luglio 2008 emessa dal Tar Trentino, Trento
 
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 224 del 2007 proposto da ALFA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. *************** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via SS. Trinità, n. 14
CONTRO
il COMUNE DI DENNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 ha eletto il proprio domicilio
e nei confronti di
BETA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ************* ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Grazioli, n. 62
per l’annullamento
– del verbale di gara del 13.9.2007, con il quale il Comune di Denno ha disposto l’esclusione dell’Impresa GAMMA S.r.l. e l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Impresa BETA S.r.l., nell’ambito della procedura negoziata indetta per l’affidamento dei lavori di “rinnovo e potenziamento dell’impianto d’illuminazione pubblica di Denno”;
– del provvedimento – di estremi asseritamente ignoti alla ricorrente – di aggiudicazione definitiva dell’appalto all’Impresa BETA s.r.l.;
– della lettera di invito prot. n. 2597 del 31.7.2007;
– di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, nonché del contratto nel frattempo eventualmente stipulato,
e per la condanna al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e della controinteressata;
Visto il decreto presidenziale 9.11.2007, n. 106 di provvisorio accoglimento dell’istanza cautelare urgente, proposta dalla ricorrente;
Vista la propria ordinanza 22.9.2007, n. 108/07, con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;
Vista la propria ordinanza 14.3.2008, n. 13 con cui è stata disposta l’acquisizione al giudizio di documenti relativi all’offerta presentata in gara dalla s.r.l. GAMMA. e visto il relativo adempimento;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19.6.2008 – relatore il consigliere ***************** – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Denno (procedura negoziata ex art. 33 della L.p. 26/93 con importo a base di gara di € 610.018,95) per l’appalto dei lavori di rinnovo e potenziamento dell’impianto d’illuminazione comunale.
All’esito del procedimento concorsuale, svolto col sistema del massimo ribasso, la ricorrente, che aveva offerto un ribasso di 14,68%, veniva esclusa, perché l’offerta superava la soglia di anomalia, mentre la controinteressata risultava la miglior offerente col ribasso di 14,24%, sotto la soglia di anomalia e conseguiva, pertanto, l’aggiudicazione.
La ricorrente denuncia, peraltro, con il presente ricorso che un’altra partecipante, la s.r.l. GAMMA., sarebbe stata esclusa illegittimamente, perché sarebbe stata erroneamente considerata insufficiente la prestazione della cauzione provvisoria. Se quest’ultima fosse stata, anch’essa, ammessa alla gara e se la relativa offerta fosse stata considerata nel calcolo della soglia di anomalia, la diversa determinazione di quest’ultima avrebbe comportato la collocazione della ricorrente al di sotto della soglia di anomalia, con conseguente aggiudicazione ad essa dell’appalto, in luogo della controinteressata.
Da ciò il presente ricorso, con cui si deduce violazione di legge (della lex specialis nonché dell’art. 34 della L.p. 26/93 e dell’art. 75 della D.lgs. 163/06) ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si sostiene che la fideiussione rilasciata dalla ITAS per l’offerente GAMMA S.r.l. risulterebbe affetta da un evidente errore materiale nell’indicazione della somma garantita di € 12,250,48 anziché di € 15.250,48, che peraltro corrisponde esattamente al 2,5% dell’importo a base di gara. Ciò che varrebbe, secondo la ricorrente, è invece l’espressa menzione, contenuta nella polizza fideiussoria, che la somma garantita è pari al 2,5% dell’importo a base di gara.
L’Amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, ha puntualmente contestato la fondatezza del ricorso.
Si è costituita in giudizio pure la controinteressata, controdeducendo ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Il Collegio, nel corso del giudizio, ha disposto l’acquisizione dell’intera documentazione presentata dalla GAMMA. S.r.l. a corredo della domanda di partecipazione alla controversa gara d’appalto.
L’incombente istruttorio è stato adempiuto dal Comune col relativo deposito in data 25.3.2008.
Ciò premesso, e venendo alle considerazioni del Collegio, occorre premettere che la lettera di invito (lex specialis della gara) prescriveva a pag. 5, sub lett. D, a pena di esclusione, che le partecipanti producessero una cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo a base di gara. L’ammontare della cauzione era ridotto della metà, cioè al 2,5%, nel caso in cui le imprese possedessero la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, ma in tal caso, a pena di esclusione, doveva essere allegata la certificazione di qualità o un’attestazione equivalente.
Nella vicenda così istruita risulta, tuttavia, che l’impresa GAMMA. s.r.l. è stata esclusa “per insufficiente e non corretto importo della cauzione provvisoria depositata” ed “in quanto la polizza fideiussoria riporta l’importo di € 12.250,48= inferiore a quanto dovuto”; che, inoltre, la società GAMMA. non aveva prodotto alcuna certificazione di qualità, a corredo della polizza fideiussoria, come ammette lo stesso difensore della ricorrente nella memoria depositata il 13.6.2008.
Conseguentemente, anche se si volesse ammettere l’errore materiale nella cifra esposta e se si interpretasse la polizza fideiussoria come riferita all’importo del 2,5%, essa è comunque insufficiente, poiché, in difetto della prova del prescritto titolo di qualificazione non competeva alla stessa alcuna riduzione della prescritta percentuale del 5%. 
Sul punto, la ricorrente nell’ultima memoria ha eccepito che tale circostanza non sarebbe stata rilevata dal seggio di gara e che tale argomento sarebbe dovuto essere fatto valere dalla controinteressata con ricorso incidentale.
Tale eccezione, tuttavia, va peraltro disattesa, poiché la motivazione dell’esclusione di GAMMA. risultante dal verbale di gara ha una valenza omnicomprensiva, che non consente affatto di escludere che l’Amministrazione abbia inteso l’insufficienza della cauzione come riferita al 5% dell’importo a base di gara.
Correttamente, quindi, l’************** è stata esclusa dalla gara ed infondate si rivelano le censure dedotte dalla ricorrente.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Per l’effetto, la ricorrente è condannata a rifondere all’Amministrazione resistente ed alla controinteressata le spese e gli onorari del giudizio che – tenuto conto del valore della causa e dell’impegno defensionale profuso – sono liquidati, a favore di ciascuna di esse, in € 6.000,00 (di cui € 5.000,00 per onorari ed € 1.000,00 per diritti), oltre ad I.V.A. e C.P.A ed al 12,5% sull’importo degli onorari, a titolo di spese generali.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 224/2007, lo respinge.
Spese del giudizio a carico della ricorrente, come liquidate in motivazione.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 giugno 2008, con l’intervento dei Magistrati:
dott. ******************        – Presidente
dott. *****************          – Consigliere relatore
dott. ******************         – Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 luglio 2008
Il Segretario Generale       dott. ******** *****

Lazzini Sonia

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