E’ lecito l’espletamento di servizi di consulenza assicurativa (brokeraggio) nella pubblica amministrazione

Lazzini Sonia 20/04/06
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Il Tar Lazio, sezione Terza di Roma, con la sentenza numero 15064 del dicembre 2005, conferma la possibilità da parte della pubblica amministrazione di avvalersi della consulenza di un Broker per quanto concerne le problematiche assicurative e la ricerca della miglior Compagnia di Assicurazione
 
Nell’emarginata decisione vengono posti in rilievo sia il pensiero della Suprema Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato:
 
Come puntualmente rilevato dalla Cassazione Civile (III, 7 febbraio 2005, n. 2416), “il broker assicurativo svolge un’attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale, e che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un Ente pubblico allo scopo di garantirli e assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione, sub specie di una collaborazione esterna la cui fonte è legittimamente identificabile (non nell’art. 380 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, ma ) nell’art. 9 D.L.vo 311 marzo 1998 n. 80.”
 
A sua volta il Consiglio di Stato (V, 3 giugno 2002, n. 3064), in linea con la legge 28 novembre 1984, n. 792 (che regola la professione del mediatore assicurativo, definendole la figura, i modi di esercizio dell’attività e l’obbligo di iscrizione all’Albo), chiarisce che il broker è colui che esercita professionalmente un’attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione dei soggetti (pubblici e privati, senza distinzione di sorta) che intendano assicurarsi per qualsiasi rischio, e a questi presta assistenza nel definire il contenuto del contratto (per gli enti pubblici, capitolato e quant’altro) ed – eventualmente – assistenza nella sua esecuzione.
 
 A cura di *************
 
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Terza
ha pronunciato la presente
 
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 6536 del 1997 proposto da SOC. *** S.r.l., in persona del suo Amministratore Unico pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************** e ******************, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dei medesimi a Via Sesto Rufo n. 23;
 
CONTRO
 
– l’Azienda Unità Sanitaria Locale “Roma A”, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************ e *************, con domicilio eletto in Roma presso l’Avvocatura Aziendale a Via Ariosto n. 9;
 
– la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, non costituita;
 
per l’annullamento
 
della delibera n. 669 del 10.03.1997 della USL Roma/A avente ad oggetto la revoca degli atti deliberativi n. 2934 del 13.10.95 e n. 119 del 30.01.96 con i quali era stato conferito alla *** S.r.l. l’incarico di svolgere attività di consulenza assicurativa a favore della AUSL, e della circolare n. 7 dell’Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio dell’11 febbraio 1997 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUSL RM/A;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 relatore il Consigliere ************, uditi i difensori come da verbale di udienza;
 
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La società ricorrente, che opera nel settore della consulenza ed intermediazione assicurativa, si è vista revocare dall’Amministrazione resistente l’incarico di “broker”, di cui agli atti deliberativi n. 2934 del 13.10.1995 e n. 119 del 30.01.1996, come da impugnata delibera n. 669 del 10.03.1997.
 
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 3 maggio 1997 e depositato il successivo giorno 10, la società deducente lamenta:
 
1. – Violazione dell’art. 1 e ss. L. 28/11/1984 n. 792. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione.
 
Non sarebbe affatto sostenibile l’argomentata impossibilità giuridica di un ruolo del broker nei confronti di una Pubblica Amministrazione e nell’ambito dell’attività contrattuale ad evidenza pubblica;
 
2. – Violazione degli artt. 1 e 7 DLGS n. 157/95 di recepimento della direttiva comunitaria n. 92/50 sugli appalti pubblici di servizi, dell’art. 41 del R.D. 23/5/1924 n. 287 recante regolamento sulla contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici, e di ogni altra norma e principio in materia di contratti della pubblica amministrazione, in combinato disposto con gli artt. 1754 e ss. cc. e di ogni altra norma e principio in materia di mediazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
 
Erroneamente, nella motivazione per relationem alla circolare regionale oggetto di impugnazione, si ravviserebbe incompatibilità del binomio broker – P.A. con i sistemi vincolati di scelta a gara pubblica del contraente privato (assicuratore).
 
L’Azienda AUSL RM/A, costituitasi in giudizio, resiste nel merito con memoria del 19.05.1997.
 
La intimata Regione Lazio non si è costituita.
 
La misura cautelare è stata accordata con ordinanza n. 852/97.
 
La società ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi con memoria versata il 24 giugno 2005.
 
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2005, sulle conclusioni rassegnate dai difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
1. – Si controverte il ritiro da parte della AUSL resistente dell’incarico affidato alla società ricorrente per l’espletamento di servizi di consulenza assicurativa (brokeraggio).
 
La revoca è giustificata per relationem a circolare della Regione Lazio dal seguente tenore: “….sulle funzioni svolte dal Broker si rileva l’impossibilità giuridica di un suo ruolo nell’ambito dell’attività contrattuale delle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere, in quanto Enti Pubblici”, donde “…l’impossibilità per lo stesso ****** di svolgere una mera attività di consulenza nella formulazione e gestione degli stipulandi contratti assicurativi…”
 
2. – La questione di principio posta dall’odierna vertenza, circa la possibilità del rapporto di brokeraggio per le Amministrazioni Pubbliche, trova soluzione in specifici precedenti di ***************.
 
Come puntualmente rilevato dalla Cassazione Civile (III, 7 febbraio 2005, n. 2416), “il broker assicurativo svolge un’attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale, e che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un Ente pubblico allo scopo di garantirli e assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione, sub specie di una collaborazione esterna la cui fonte è legittimamente identificabile (non nell’art. 380 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, ma ) nell’art. 9 D.L.vo 311 marzo 1998 n. 80.”
 
A sua volta il Consiglio di Stato (V, 3 giugno 2002, n. 3064), in linea con la legge 28 novembre 1984, n. 792 (che regola la professione del mediatore assicurativo, definendole la figura, i modi di esercizio dell’attività e l’obbligo di iscrizione all’Albo), chiarisce che il broker è colui che esercita professionalmente un’attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione dei soggetti (pubblici e privati, senza distinzione di sorta) che intendano assicurarsi per qualsiasi rischio, e a questi presta assistenza nel definire il contenuto del contratto (per gli enti pubblici, capitolato e quant’altro) ed – eventualmente – assistenza nella sua esecuzione.
 
3. – Il ricorso merita quindi accoglimento sotto entrambi i motivi di censura e, per l’effetto, con l’annullamento sia della censurata delibera di revoca che della denunziata circolare regionale.
 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
 
Condanna le Amministrazioni intimate alla rifusione delle spese di lite che si liquidano forfetariamente a favore della società ricorrente in € 3.000,00 (euro tremila), di cui € 2.000,00 a carico della Regione Lazio ed € 1.000,00 a carico della AUSL RM/A..
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2005.
 
****************************
Vito Carella Estensore, relatore

Lazzini Sonia

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