E’ illegittima l’esclusione del candidato dalle prove orali del concorso di avvocato espressa in termini meramente numerici, senza alcuna esplicitazione di un giudizio letterale seppur sintetico.

Scarica PDF Stampa
E’ questo uno dei principi con cui il TAR Lecce, ribadendo il proprio orientamento in materia, ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da un candidato escluso dalle prove orali del concorso di avvocato, ordinando alla Commissione, in nuova composizione, il riesame degli elaborati.
Nella specie, la Commissione si era limitata all’apposizione sull’elaborato di un solo voto numerico senza alcuna motivazione, neppure sintetica "che riflettesse la concreta applicazione dei criteri predeterminati dalla commissione centrale, idoneo a rendere conoscibile oltre alla conclusione del giudizio della Commissione (punteggio numerico) la ragione della conclusione stessa (esplicitazione del giudizio)".
In particolare, per il TAR salentino:
– per tale via è stato disatteso l’obbligo di motivazione imposto per legge alla luce della giurisprudenza amministrativa più avvertita (v. da ultimo anche TAR Lecce, I sez., ord. 797/06) e con violazione di obblighi di trasparenza e di tutela del diritto di difesa;
– tali principi sono ormai sempre più attuati dalle Commissioni di concorso a dimostrazione che la motivazione del giudizio è possibile senza che si invochino improprie esigenze di celerità delle procedure;
– la esplicitazione della motivazione riduce la propensione o necessità del cittadino di ricorrere in giudizio e limita altresì la stessa interferenza del giudice altrimenti doverosa;
– la revisione degli elaborati da parte della Commissione in diversa composizione per la esplicitazione della valutazione ha portato in pochi ma significativi casi al mutamento del giudizio in una più accurata ponderazione;
– appare senz’altro ammissibile il deposito di pareri pro veritate redatti da soggetti qualificati, utili ai meri fini di fornire un indizio di prova alle argomentazioni di ricorso, non avendo gli interessati strumenti diversi di difesa proprio per la assenza di esplicitazione della motivazione da parte della Commissione;
– nel caso che la prospettazione delle censure è stata accompagnata da pareri che per le argomentazioni in concreto svolte ben possono essere assunti ad indizio di prova a sostegno di una possibile inadeguatezza o incongruenza del punteggio numerico espresso dalla Commissione.
 
AVV. ****************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 908/2007
 
                        Registro ********:      1246/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                                    Presidente, relatore  
ETTORE MANCA                                                   Primo Ref.
MASSIMILIANO BALLORIANI                         Ref.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 26 Settembre 2007
 
Visto il ricorso 1246/2007 proposto da:
……………..
 
rappresentato e difeso da:
TOLOMEO ADRIANO
con domicilio eletto in LECCE
VIA BRACCIO MARTELLO, 19
presso
TOLOMEO ADRIANO
 
contro
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
 
 
 
SOTTOCOMMISSIONE ESAME AVVOCATO C/O C APPELLO LECCE  
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
 
 
COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO PALERMO  
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede;
 
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento di non inclusione del ricorrente nell’elenco degli ammessi alle prove orali pubblicato in data 25/06/07 presso la Corte di Appello di Lecce; dei provvedimenti di giudizio sintetico (85) ed analitico (nello specifico, 25 al parere di diritto civile) con cui la III^ Sottocommissione distrettuale per gli esami di Avvocato per la sessione 2006, presso la Corte d’Appello di Palermo, nominata con D.M. 15/11/06, ha valutato complessivamente insufficiente la prova scritta del ricorrente, determinando la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO PALERMO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SOTTOCOMMISSIONE ESAME AVVOCATO C/O C APPELLO LECCE
 
Udito il relatore ****************** e uditi altresì per le parti l’Avv. Tolomeoe l’Avv. dello Stato *******;
 
Considerato che la Commissione giudicatrice, nella specie, si è limitata a valutare in termini meramente numerici gli elaborati predisposti dal ricorrente, senza alcuna esplicitazione di un giudizio letterale seppur sintetico che riflettesse la concreta applicazione dei criteri predeterminati dalla commissione centrale, idoneo a rendere conoscibile oltre alla conclusione del giudizio della Commissione (punteggio numerico) la ragione della conclusione stessa (esplicitazione del giudizio);
Considerato che, per tal via, è stato disatteso l’obbligo di motivazione imposto per legge alla luce della giurisprudenza amministrativa più avvertita (v. da ultimo anche TAR Lecce, I sez., ord. 797/06) e con violazione di obblighi di trasparenza e di tutela del diritto di difesa;
Considerato che tali principi sono ormai sempre più attuati dalle Commissioni di concorso a dimostrazione che la motivazione del giudizio è possibile senza che si invochino improprie esigenze di celerità delle procedure;
Considerato, secondo la corrente esperienza, che la esplicitazione della motivazione riduce la propensione o necessità del cittadino di ricorrere in giudizio e limita altresì la stessa interferenza del giudice altrimenti doverosa;
Considerato che per esperienza corrente la revisione degli elaborati da parte della Commissione in diversa composizione per la esplicitazione della valutazione ha portato in pochi ma significativi casi al mutamento del giudizio in una più accurata ponderazione;
Considerato che appare senz’altro ammissibile il deposito di pareri pro veritate redatti da soggetti qualificati, utili ai meri fini di fornire un indizio di prova alle argomentazioni di ricorso, non avendo gli interessati strumenti diversi di difesa proprio per la assenza di esplicitazione della motivazione da parte della Commissione;
Ritenuto nel caso che la prospettazione delle censure è stata accompagnata da pareri che per le argomentazioni in concreto svolte ben possono essere assunti ad indizio di prova a sostegno di una possibile inadeguatezza o incongruenza del punteggio numerico espresso dalla Commissione;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Accoglie (Ricorso numero 1246/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, ordina alla sottocommissione, in diversa composizione, di procedere tempestivamente alla rivalutazione degli elaborati del ricorrente, dando comunque appropriata motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 26 Settembre 2007
 
************ – Presidente, Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 27 settembre 2007

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento