E’ illeggittima la revoca dell’incarico di assessore motivata sul solo fatto che quest’ultimo ha cambiato gruppo politico

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Con questa motivazione il TAR Lecce ha accolto, con ordinanza n. 669/07, l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da un assessore avverso il provvedimento di revoca adottato dal Sindaco.
In particolare, il TAR Lecce con l’ordinanza in commento ha disposto la reintegra dell’assessore revocato ritenendo "…….che se la nomina degli assessori è improntata a vasta scelta politica in cui assumono rilievo anche gli accordi fra partiti, gli atti di revoca incidendo su un servizio in atto non possono sfuggire alla regola generale della doverosa valutazione ed esternazione sia dell’interesse pubblico al prosieguo di una (in ipotesi) buona gestione della carica pubblica, sia dell’interesse del soggetto a non essere privato senza ragioni di rilievo obiettivo alla prosecuzione dell’impegno politico – amministrativo".
Poichè nel caso, ha proseguito il TAR, "……la revoca è del tutto priva di una doverosa attenzione sia dell’interesse dei cittadini che di quello dell’assessore revocato ed appare quasi atto dovuto pur in presenza di considerazione positiva dell’attività del ricorrente" e "considerato che il passaggio ad altro gruppo politico da parte del ricorrente è avvenuto all’interno di partiti appartenenti alla medesima maggioranza per cui appaiono poco comprensibili le ragioni che richiamano esigenze di indirizzo politico", il ricorrente va reintegrato nella carica di assessore.
 
                                           Avv. ****************
 
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 669/2007
 
                        Registro ********:        1023/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                          Presidente, relatore  
ENRICO D’ARPE                                          Cons.
ETTORE MANCA                                        Primo Ref.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 11 Luglio 2007
 
Visto il ricorso 1023/2007 proposto da:
***
 
rappresentato e difeso da:
BOCCARDO PAOLA
con domicilio eletto in LECCE
PIAZZA MAZZINI, 72
presso
BOCCARDO PAOLA 
 
contro
 
COMUNE DI ***  
 
e nei confronti di
 
rappresentato e difeso da:
GARRISI GIOVANNI
con domicilio eletto in LECCE
PTTA S GIOVANNI DEI FIORENTINI,9
presso la sua sede;
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto n. 15/07 del 30/4/2007 nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenziali con cui il Sindaco del Comune di *** ha revocato la delega assessorile conferita con decreto sindacale n. 5 del 22/2/2006;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
CARETTO GIOVANNI
 
Udito il relatore ****************** e uditi altresì per le parti l’Avv. ******** e l’Avv. *******;
 
Considerato che il Sindaco del Comune di *** con l’atto impugnato ha revocato la nomina ad assessore del ricorrente successivamente al passaggio di quest’ultimo ad altro gruppo politico;
Considerato che la ragione della revoca è indicata nella comunicazione al Consiglio Comunale del 17 Maggio 2007 "ad accordi fra le varie forze politiche e a nient’altro quindi ho dovuto rispettare quanto concordato appunto all’interno della maggioranza";
Considerato che l’atto di revoca impugnato indica a sua giustificazione "il dover assicurare l’unità di indirizzo politico nel rispetto degli accordi fra le forze politiche che compongono la coalizione";
Considerato che se la nomina degli assessori è improntata a vasta scelta politica in cui assumono rilievo anche gli accordi fra partiti, gli atti di revoca incidendo su un servizio in atto non possono sfuggire alla regola generale della doverosa valutazione ed esternazione sia dell’interesse pubblico al prosieguo di una (in ipotesi) buona gestione della carica pubblica, sia dell’interesse del soggetto a non essere privato senza ragioni di rilievo obiettivo alla prosecuzione dell’impegno politico – amministrativo;
Considerato che la revoca é del tutto priva di una doverosa attenzione sia dell’interesse dei cittadini che di quello dell’assessore revocato ed appare quasi atto dovuto pur in presenza di considerazione positiva dell’attività del ricorrente;
Considerato che il passaggio ad altro gruppo politico da parte del ricorrente é avvenuto all’interno di partiti appartenenti alla medesima maggioranza per cui appaiono poco comprensibili le ragioni che richiamano esigenze di "indirizzo politico";
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Accoglie (Ricorso numero 1023/2007) la suindicata domanda cautelare e di conseguenza il ricorrente va reintegrato nella carica di assessore, con effetto caducatorio nei confronti del provvedimento di surroga ove perfezionatosi.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 11 Luglio 2007
 
************ – Presidente, Estensore
 
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 11 Luglio 2007

Matranga Alfredo

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