E’ del tutto legittimo un bando di gara riguardante una licitazione privata, caratterizzata da una fase di prequalificazione, volta ad accertare l’affidabilità delle imprese, da non ammettere alla ulteriore fase del procedimento nel caso di mancata dimost

Lazzini Sonia 12/07/07
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In tema di discrezionalità di un’amministrazione aggiudicatrice riguardo ai criteri da fissare in sede di prequalificazione, merita di essere segnalata la sentenza numero 3008 dell’ 8 giugno 2007 del Consiglio di Stato
 
 
Vediamo i fatti:
 
il punto III 2.1.3 del bando ha previsto che, per la valutazione della loro capacità tecnica, le imprese partecipanti avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, la documentazione ivi indicata, mentre il successivo punto VI.4 ha previsto che il Senato si riservava di scegliere almeno tre imprese, a seguito delle valutazioni anche riguardanti la capacità tecnica.
 
Nella pratica:
 
< Nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, la commissione esaminatrice ha individuato i criteri volti alla individuazione delle imprese meritevoli di essere invitate, riferiti alla affinità dei documenti trattati con quelli oggetto della gara, nonché alla consistenza dei servizi prestati e al numero dei progetti sviluppati.
Operando in tal modo, la commissione non ha fissato ‘nuovi’ criteri di valutazione, con alterazione delle previsioni del bando, ma si è limitata a predisporre quelli che hanno poi ispirato le successive valutazioni, finalizzate alla individuazione dei soggetti aventi le maggiori capacità tecniche, per lo svolgimento del servizio, di peculiare rilievo istituzionale e caratterizzato dalla peculiarità del servizio della digitalizzazione dei documenti.>
 
 
A cura di *************
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
N.3008/2007
Reg. Dec.
N. 5501 Reg. Ric.
Anno 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5501 del 2006, proposto dalla s.r.l. DITTA ALFA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ********** ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Galeria n. 17, presso lo studio dell’avvocato *********************;
contro
il Senato della Repubblica, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 11 febbraio 2006, n. 1030, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1709 del 2005;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dal Senato della Repubblica in data 6 aprile 2007;
Vista la memoria depositata dall’appellante in data 6 aprile 2007;
Visti gli atti tutti del giudizio;
            Data per letta la relazione del Consigliere di Stato ************** alla udienza del 17 aprile 2007;
            Uditi l’avvocato *********** per l’appellante, su delega dell’avvocato **********, e l’avvocato dello Stato D’Ascia per il Senato della Repubblica;
Considerato che è già stato depositato il dispositivo n. 193 del 20/04/2007, cui segue il deposito della motivazione della decisione, ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
            1. Con un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2004, il Senato della Repubblica ha indetto una licitazione privata per l’affidamento del servizio di acquisizione, in formato digitale, degli atti parlamentari del Senato del Regno d’Italia e degli atti del Senato della Repubblica dalla prima alla decima legislatura.
            Al punto IV, il bando ha previsto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e, al punto III, ha previsto come ‘condizioni di partecipazione’ la capacità economica e finanziaria e quella tecnica.
            In data 10 dicembre 2004, il direttore del servizio del Provveditorato ha comunicato alla società appellante la sua non ammissione alla successiva fase della gara, in conformità a quanto disposto dalla commissione di valutazione nella fase di prequalificazione.
            Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per il Lazio), la società ha impugnato la sua esclusione e il provvedimento finale di aggiudicazione alla s.p.a. DITTA BETA.
            Il TAR, con la sentenza impugnata, ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa ed ha respinto il ricorso, perché infondato.
Col gravame in esame, la società ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.
2. Così riassunte le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, osserva la Sezione che in questa sede non è stata impugnata la statuizione con cui la sentenza gravata ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa a conoscere della controversia.
Non rileva però affrontare la questione se in grado d’appello possa essere riformata d’ufficio tale statuizione, poiché essa – anche se fondata su considerazioni riguardanti l’assenza di autodichia – risulta sostanzialmente corretta, per la sua coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (che con la sentenza 17 settembre 1998, in C-323/96, ha rilevato come le direttive sugli appalti pubblici si applicano anche nei confronti degli organi del potere legislativo, da qualificare come amministrazioni aggiudicatici).
3. Con l’unico articolato motivo del gravame, la società appellante ha riproposto la censura – disattesa dal TAR – secondo cui la commissione esaminatrice avrebbe violato le previsioni del bando e i principi applicabili per le gare d’appalto, perché – col verbale n. 1 del 19 ottobre 2004 – essa avrebbe per la prima volta aggiunto i ‘criteri di scelta’ che hanno condotto alla contestata mancata ammissione all’ulteriore fase della gara.
Ad avviso dell’appellante, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione (fissato nel prezzo più basso), la medesima commissione non avrebbe potuto prendere in considerazione elementi diversi da quello del prezzo, né fissare ‘criteri di scelta’ riferibili alla capacità economica e finanziaria, ovvero alla capacità tecnica delle partecipanti alla gara.
Ne discenderebbe l’erroneità e l’insufficienza della motivazione della sentenza gravata.
4. Così riassunte le articolate censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse vadano respinte (sicché si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità, formulata dalla Autorità appellata).
Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, risultano decisive due considerazioni:
– il bando di gara ha riguardato una licitazione privata, caratterizzata da una fase di prequalificazione, volta ad accertare l’affidabilità delle imprese, da non ammettere alla ulteriore fase del procedimento nel caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando;
– il punto III 2.1.3 del bando ha previsto che, per la valutazione della loro capacità tecnica, le imprese partecipanti avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, la documentazione ivi indicata, mentre il successivo punto VI.4 ha previsto che il Senato si riservava di scegliere almeno tre imprese, a seguito delle valutazioni anche riguardanti la capacità tecnica.
Nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, la commissione esaminatrice ha individuato i criteri volti alla individuazione delle imprese meritevoli di essere invitate, riferiti alla affinità dei documenti trattati con quelli oggetto della gara, nonché alla consistenza dei servizi prestati e al numero dei progetti sviluppati.
Operando in tal modo, la commissione non ha fissato ‘nuovi’ criteri di valutazione, con alterazione delle previsioni del bando, ma si è limitata a predisporre quelli che hanno poi ispirato le successive valutazioni, finalizzate alla individuazione dei soggetti aventi le maggiori capacità tecniche, per lo svolgimento del servizio, di peculiare rilievo istituzionale e caratterizzato dalla peculiarità del servizio della digitalizzazione dei documenti.
In assenza di valutazioni di per sé irrazionali o discriminatori, la commissione si è ispirata all’esigenza di selezionare le imprese che garantissero un adeguato livello qualitativo del servizio, il che manifesta l’insussistenza dei dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione del bando di gara.
5. L’appellante ha altresì dedotto che la mancata ammissione alla ulteriore fase della gara non si sarebbe basata su una puntuale motivazione.
La censura risulta di per sé inammissibile, perché non ha specificamente censurato la statuizione con cui il TAR ha ravvisato una idonea motivazione, nel verbale n. 5 della commissione esaminatrice.
Essa va altresì respinta per infondatezza, poiché – con richiamo al verbale n. 1 – la commissione ha manifestato la propria valutazione – avverso la quale non risultano ulteriori censure dell’appellante – sulla insussistenza della sua capacità tecnica, in ragione dell’assenza di precedenti servizi aventi il carattere dell’affinità con quello posto a base della gara.
6. A p. 16, la sentenza impugnata ha respinto le censure secondo cui l’originaria ricorrente sarebbe dovuta risultare in possesso dei requisiti per l’ammissione alla successiva fase della gara.
Tale statuizione non è stata impugnata in questa sede e di ciò si prende atto.
7. La reiezione delle censure riproposte in questa sede comporta il rigetto della connessa domanda di risarcimento del danno, con la conseguente reiezione dell’appello nel suo complesso.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 5501 del 2006.
Condanna l’appellante al pagamento di euro 3.000 (tremila) in favore dell’Autorità appellata per spese ed onorari del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 17 aprile 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
*****               *********                     Presidente
*****                ********                      Consigliere, rel.
**********        Lodi                            Consigliere
Antonino         ********                      Consigliere
Vito                 Poli                             Consigliere
 
L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE
*****                ********                                 *****               *********        
IL SEGRETARIO
Rosario *****************

Lazzini Sonia

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