E’ consentita la richiesta di sottoscrizione per accettazione del capitolato speciale, da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate,con la previsione dell’obbligo di provvedere alla sottoscrizione di ogni pagina in aggiunta alla sot

Lazzini Sonia 20/11/08
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E’ illegittima l’ammissione alla procedura di un raggruppamento, constando in atti che la sottoscrizione delle singole pagine del capitolato speciale è stata effettuata esclusivamente dall’impresa capogruppo del raggruppamento costituendo mentre le mandanti hanno provveduto alle sole sottoscrizioni in calce che si è visto essere inidonee a rispettare la lettera delle regole di gara ed a soddisfare la ratio che le anima.?
 
Il raggruppamento andava escluso:La Sezione reputa quindi fondato il motivo di ricorso incidentale con il quale si lamenta la violazione da parte della ricorrente principale, delle prescrizioni recate dalla disciplina di gara che impongono la sottoscrizione del capitolato speciale di appalto per accettazione, da parte di ogni impresa facente parte di un raggruppamento temporaneo, in ogni pagina, in calce nonché in calce ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. La Sezione osserva infatti che l’obbligo, a pena di esclusione, della sottoscrizione in ogni pagina del capitolato da parte di tutte le imprese facenti pari del raggruppamento è, in termini non equivoci, desumibile dal combinato disposto del par. 4, punto V, del disciplinare, che sanziona con la non ammissione la mancata sottoscrizione del capitolato, e del par. 1, punto A2 , dello stesso disciplinare, ove, in sede di declinazione delle modalità di presentazione delle offerte, si stabiliscono le modalità di sottoscrizione per accettazione da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate con la previsione dell’obbligo di provvedere alla sottoscrizione di ogni pagina in aggiunta alla sottoscrizione in calce ed il calce ai sensi dell’art. 1341, capoverso, c.c.. [ In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. *********. 808) o deroghe (Cod. *********. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.]
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 4862 del 7 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
La prescrizione della lex specialis risponde alla ratio di assicurare la piena conoscenza delle regole contrattuali da parte di tutte le imprese raggruppate, ivi comprese le imprese mandanti, nell’assunto non irragionevole che tale conoscenza integrale non è adeguatamente dimostrata dalla duplice sottoscrizione in calce.
 
Tale esigenza, che pone al riparo la disciplina di gara dalla censura mossa in sede di motivi aggiunti al ricorso di primo grado oggi riproposti dall’appellante principale, mostra appieno la sua consistenza con riguardo alla fattispecie in esame, nella quale viene in rilievo un raggruppamento costituendo.
 
L’univocità della normativa di gara e la chiarezza della relativa giustificazione impediscono poi, in ossequio ad un collaudato indirizzo pretorio, l’accesso all’invocato canone di interpretazione teleologica ed al principio della massima partecipazione.>
 
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. *********. 808) o deroghe (Cod. *********. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.
 
 
 
A cura di *************
 
 
N. 4862/08 ********
N. 5422 REG. RIC.
ANNO 2006
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 5422/2006 del 20/06/2006, proposto dalla ALFA SRL IN P. E Q. MAND. RTI e dalla   RTI SOC. COOP. ALFA1 A RL rappresentate e difese dagli avvocati *********************** e *************** con domicilio eletto in Roma, via PO n. 22, presso lo studio del secondo;
contro
la REGIONE TOSCANA rappresentata e difesa dall’ Avv. *****************, con domicilio eletto in Roma, via del Viminale n. 43 presso l’avv. ***************;
il GAMMA-CONSORZIO rappresentato e difeso dagli avvocati ************** DI GIOIA e ************** con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del primo;
la BETA SRL, non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR TOSCANA – FIRENZE: Sezione I  n.395/2006, resa tra le parti, concernente APPALTO PUBBLICO PER PROSPEZIONI SISMICHE E CAROTAGGI FONDALI MARINI ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della REGIONE TOSCANA e del GAMMA-
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 05 Febbraio 2008, relatore il Consigliere ******************** ed uditi, altresì, gli avvocati ******, ********* per delega di ********, ******* e Di Gioia;
FATTO E DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 20 maggio 2004 la Regione Toscana indiceva la gara per l’aggiudicazione dell’appalto “del servizio di prospezioni sismiche e carotaggi dei fondali marini prospicienti la costa toscana, per l’individuazione e la stima delle potenzialità estrattive delle cave marine di sabbia e ghiaie da utilizzare per interventi di difesa della costa”.L’importo a base d’asta era fissato in euro 1.666.500, e l’aggiudicazione era prevista con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 157/1995.
Alla procedura prendeva parte anche il GAMMA, consorzio costituito da 27 Università, tutte sedi di discipline attinenti alle Scienze del mare.
La commissione di gara, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa e le offerte tecniche, procedeva all’assegnazione dei punteggi ed apriva il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta del GAMMA, dichiarando, quindi, accettabili le giustificazioni da quest’ultimo presentate e pervenendo la formulazione della graduatoria che vedeva prima classificata l’offerta della medesima e seconda l’offerta della ricorrente ***** s.r.l..
Con la sentenza di prime cure il Tribunale ha respinto il ricorso.
La società originariamente ricorrente appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resistono la Regione Toscana ed il consorzio aggiudicatario. Quest’ultimo ripropone, con apposito appello incidentale, i motivi posti a fondamento del ricorso incidentale di prime cure.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 5 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 2. La Sezione, in ossequio all’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, reputa fondata ed assorbente la doglianza con la quale l’appellante incidentale lamenta l’omesso esame, in via prioritaria, da parte del Primo Giudice, del  ricorso incidentale proposto in prime cure dal Consorzio aggiudicatario a fine di paralizzare l’azione principale in guisa da escludere l’interesse all’impugnazione. Dette coordinate vengono in rilievo nella presente controversia, caratterizzata dalla riproposizione di un ricorso incidentale inteso a stigmatizzare la mancata esclusione della parte  ricorrente in modo da escludere il residuare di ogni effetto utile, anche in una logica meramente strumentale, della pronuncia invocata.
2.1. La Sezione reputa quindi fondato il motivo di ricorso incidentale con il quale si lamenta la violazione da parte della ricorrente principale, delle prescrizioni recate dalla disciplina di gara che impongono la sottoscrizione del capitolato speciale di appalto per accettazione, da parte di ogni impresa facente parte di un raggruppamento temporaneo, in ogni pagina, in calce nonché in calce ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. La Sezione osserva infatti che l’obbligo, a pena di esclusione, della sottoscrizione in ogni pagina del capitolato da parte di tutte le imprese facenti pari del raggruppamento è, in termini non equivoci, desumibile dal combinato disposto del par. 4, punto V, del disciplinare, che sanziona con la non ammissione la mancata sottoscrizione del capitolato, e del par. 1, punto A2 , dello stesso disciplinare, ove, in sede di declinazione delle modalità di presentazione delle offerte, si stabiliscono le modalità di sottoscrizione per accettazione da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate con la previsione dell’obbligo di provvedere alla sottoscrizione di ogni pagina in aggiunta alla sottoscrizione in calce ed il calce ai sensi dell’art. 1341, capoverso, c.c.. La prescrizione della lex specialis risponde alla ratio di assicurare la piena conoscenza delle regole contrattuali da parte di tutte le imprese raggruppate, ivi comprese le imprese mandanti, nell’assunto non irragionevole che tale conoscenza integrale non è adeguatamente dimostrata dalla duplice sottoscrizione in calce. Tale esigenza, che pone al riparo la disciplina di gara dalla censura mossa in sede di motivi aggiunti al ricorso di primo grado oggi riproposti dall’appellante principale, mostra appieno la sua consistenza con riguardo alla fattispecie in esame, nella quale viene in rilievo un raggruppamento costituendo. L’univocità della normativa di gara e la chiarezza della relativa giustificazione impediscono poi, in ossequio ad un collaudato indirizzo pretorio, l’accesso all’invocato canone di interpretazione teleologica ed al principio della massima partecipazione.
Applicando le coordinate esposte si deve allora concludere nel senso dell’illegittimità dell’ammissione alla procedura del raggruppamento ricorrente in via principale, constando in atti che la sottoscrizione delle singole pagine è stata effettuata esclusivamente dall’impresa capogruppo del raggruppamento costituendo mentre le mandanti hanno provveduto alle sole sottoscrizioni in calce che si è visto essere inidonee a rispettare la lettera delle regole di gara ed a soddisfare la ratio che le anima.
3. All’accoglimento del ricorso indentale consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio d’ appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso incidentale e dichiara l’inammissibilità del ricorso principale;
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. ****************  
Cons. *****************  
Cons. ********* 
Cons. *************
Cons. ******************** Est.  
ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE
F.to ********************                     *********************
 
IL SEGRETARIO
F.to *******************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7-10-2008
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to **************
 

Lazzini Sonia

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