Dopo il rifiuto da parte del Consiglio di Stato di sospendere gli effetti di una sentenza favorevole all’annullamento degli atti di una gara, la Stazione appaltante rinnova la procedura

Lazzini Sonia 07/07/11
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Corretto comportamento di una Stazione Appaltante

Viene meno quindi l’interesse della prima aggiudicataria – soccombente in primo grado – a coltivare il ricorso davanti al Consiglio di Stato

Con atto notificato il 23 marzo 2009 e depositato in controinteressata 24 marzo del 2009, la società Rcorrente Development s.r.l. ha proposto appello per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della sentenza del 17 dicembre 2008, depositata in controinteressata 22 gennaio 2009, con la quale il T.A.R. Lombardia – Sezione I ha accolto il ricorso presentato da Controinteressata Medical Service s.r.l. avverso gli atti della gara indetta dalla Regione Lombardia ed aggiudicata alla Rcorrente Development s.r.l. stessa, concernente l’affidamento del servizio di elaborazione dati per la valutazione esterna della qualità delle determinazioni emocronocimetriche con fornitura ematologici – lotto n. 3.

Con ordinanza n. 2286 del 5 maggio 2009, depositata in pari controinteressata, la Sezione V di questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che “non appare dubbia – ad un primo esame – la fondatezza del ricorso di I grado, cui l’appello cautelare non ha opposto argomenti che inducano alla riforma della sentenza appellata”.

La Regione Lombardia ha proceduto alla rinnovazione degli atti della predetta gara e la Rcorrente Development s.r.l., con nota dell’11 gennaio 2011, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui il ricorso proposto in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

 

Lazzini Sonia

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