Donazione simulata. Una causa di nullità diversa è rilevabile d’ufficio

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La seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 22457 del 2019 ha affermato il seguente principio di diritto: “Il giudice innanzi al quale sia stata proposta un’azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, azione finalizzata alla successiva trascrizione dell’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 563 c.c., comma 4, deve rilevare di ufficio l’esistenza di una diversa causa di nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello, e sia perciò ormai inammissibile un’espressa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, deve rigettare l’originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione”.
Prima di esaminare la vicenda giudiziaria che ha portato la Corte ad affermare il principio de quo, vediamo quando si può parlare di simulazione.

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La simulazione

Si ha simulazione quando i contraenti stipulano un negozio giuridico del quale non vogliono nessun effetto oppure quando ne creano uno diverso da quello realmente voluto. La simulazione può essere:

  • assoluta (art. 1414, comma 1, c.c.) quando le parti concludono un certo negozio e, con un accordo ulteriore e segreto, dichiarano che lo stesso non produrrà alcun effetto tra di loro. Dunque si avrà un contratto simulato ed un accordo simulatorio. Alla simulazione assoluta ricorre chi, ad esempio, vuole occultare i propri beni ai creditori o al fisco per sottrarli alle loro ragioni;
  • relativa (art. 1414, comma 2, c.c.) quando le parti concludono un certo negozio diverso da quello realmente voluto. In questo caso si hanno due contratti: il contratto simulato che appare all’esterno ed il contratto dissimulato che è quello voluto dalle parti. Tipico esempio di simulazione relativa è la vendita che dissimula una donazione.

La simulazione relativa può essere oggettiva, se riguarda l’oggetto del contratto o le prestazioni in esso previste, oppure soggettiva se concerne l’identità di una delle parti. In quest’ultima tipologia nel contratto simulato appare come contraente un soggetto (interposto) diverso dal reale contraente (interponente); dunque si avrà un accordo a tre: le parti del contratto simulato ed il terzo interponente.

Per ciò che attiene gli effetti della simulazione tra le parti, il contratto simulato non produce effetti tra loro (art. 1414, comma 1, c.c.) mentre nella simulazione relativa, fermo restando l’inefficacia del contratto simulato, ha efficacia il contratto realmente voluto dalle parti “purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma” (art. 1414, comma 2, c.c.). Stante il collegamento sussistente tra il contratto dissimulato ed il contratto simulato, i requisiti formali e sostanziali poc’anzi citati possono essere ricercati anche in quest’ultimo. Discorso diverso vale nei confronti dei terzi. In estrema sintesi il contratto simulato può, a seconda dei casi, essere inefficace o efficace; è inefficace se i terzi erano a conoscenza della simulazione (art. 1415, comma 2, c.c.), mentre è efficace per quei terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto simulato (art. 1415, comma 1, c.c.).

L’azione di simulazione è idonea a far valere la simulazione ossia la situazione giuridica realmente voluta contro quella di cui si è creata l’apparenza. L’azione di simulazione è imprescrittibile quando mira a dimostrare la nullità del negozio simulato e del negozio dissimulato, è invece soggetta a prescrizione decennale quando è diretta a realizzare gli effetti del contratto dissimulato (Cass. Civ., II, n. 125/2019).

Il caso. I primi due gradi di giudizio

La vicenda giudiziaria ha avuto ad oggetto una presunta simulazione relativa di una compravendita. Nello specifico due sorelle convenivano in giudizio i genitori in quanto avevano venduto due immobili ad una terza sorella e al di lei marito; le due sorelle lamentavano il fatto che tale vendita in realtà fosse una donazione. Il fine dell’azione era quello di avvalersi, essendo ancora in vita i genitori (pretesi donanti), del rimedio dell’opposizione alla donazione di cui all’art. 563, comma 4, c.c. e poter eventualmente esperire, all’esito positivo dell’azione di riduzione, l’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati. Il giudice di prime cure alla luce di una serie di elementi indiziari quali il rapporto di parentela tra le parti contraenti, l’affermazione contenuta in contratto secondo cui il prezzo era stato integralmente pagato prima della stipula degli atti e l’incongruità del prezzo pattuito rispetto all’effettivo valore dei beni venduti, accoglieva la domanda di parte attrice ritenendo che quella vendita dissimulasse una donazione.

I convenuti appellavano la sentenza evidenziando che tali donazioni fossero affette da nullità in quanto non rispettavano i requisiti di forma previsti dalla legge, in particolare non erano presenti i testimoni necessari per la validità della donazione. Il giudice di secondo grado accertata la nullità della donazione per vizio di forma, accoglieva il gravame e rigettava la domanda attorea. È utile ricordare come l’accertamento della nullità, anche se non sfociato in una dichiarazione in dispositivo, “acquisisce efficacia di giudicato tra le parti, precludendo in un successivo giudizio che possa essere posto nuovamente in discussione” (Cass. Civ., sez.un., n. 14828/2012).

Il ricorso in Cassazione

Le due sorelle ricorrevano in Cassazione sostenendo che una volta introdotta la domanda di simulazione relativa oggettiva, l’accertamento di una qualsiasi altra causa di nullità del negozio dissimulato dovesse condurre alla relativa declaratoria. Dunque secondo le ricorrenti la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare il gravame inammissibile per difetto di interesse. Inoltre ricorrevano per la violazione e falsa applicazione dei principi in tema di rilievo d’ufficio della nullità: il giudice di seconda istanza non avrebbe dovuto rigettare la domanda, assicurando in tal modo che il contratto nullo continuasse a produrre effetti.

La Corte di legittimità esaminando congiuntamente i due motivi a causa della loro connessione, osservava come il fine ultimo dell’azione di simulazione non era ravvisabile nella dichiarazione di inefficacia della donazione (risultato conseguibile con l’azione di riduzione, che tuttavia non poteva essere proposta prima dell’apertura della successione dei donanti) bensì nella trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione, così come previsto dall’art. 563, comma 4, c.c. Quest’ultimo comma, introdotto con il d.l. 35/2005 (conv., con mod., dalla l. 80/2005), consente al coniuge e ai parenti in linea retta del donante di ottenere la sospensione del termine ventennale che determina la stabilizzazione dell’acquisto in capo al donatario e ai terzi ai quali il bene sia stato eventualmente trasferito. Per ottenere tale sospensiva occorre che l’atto di opposizione alla donazione sia stato notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa. Il fine della trascrizione è dunque evidente: evitare di veder frustrata, dopo un certo lasso di tempo, la possibilità di esperire l’azione di restituzione. Tale novella ha inteso rendere ammissibile l’esercizio dell’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta. Per poter formulare correttamente l’opposizione ex art. 563, comma 4, c.c. occorre che l’azione di simulazione relativa sia stata esperita con successo quindi, ai fini dell’accoglimento dell’originaria domanda, era necessario che la donazione dissimulata fosse valida. In virtù della regola che vieta la proposizione di nuove domande in grado di appello, il giudice distrettuale ha correttamente rilevato la nullità degli atti dissimulati senza addivenire alla relativa declaratoria che opera anche nel caso in cui il rilievo della nullità avvenga d’ufficio.

In conclusione la Corte ha ritenuto condivisibile l’operato del giudice di seconda istanza. Data l’assenza di una domanda di nullità avanzata in primo grado e tenuto conto del nesso di strumentalità sussistente tra la domanda di simulazione relativa e l’esercizio del diritto di opposizione, la domanda di parte attrice è stata rigettata a causa della nullità (che ha autorità di cosa giudicata) per vizio di forma della donazione dissimulata.

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Riferimenti bibliografici

  1. Galgano, Il Contratto, CEDAM, 2011.

Dott. Giustino Regia Corte

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