Donazione diretta, donazione indiretta e negozi astratti

Redazione 11/01/19
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Vediamo attraverso quali negozi e atti è possibile attuare una donazione indiretta e, in particolare, se essa possa effettuata attraverso negozi astratti.

Donazione

In base all’art. 769 c.c. la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”.

La donazione si attua, dunque, secondo lo schema negoziale classico del contratto, che in questo caso produce un effetto di arricchimento unilaterale nei confronti del donatario, cui corrisponde un proporzionale effetto di impoverimento in capo al donante.

Elemento essenziale della donazione è l’animus donandi in capo al donante, vale a dire lo spirito di liberalità. Quest’ultimo permea la causa del contratto di donazione (causa donandi, appunto), che ne consente la distinzione rispetto ai contratti a titolo gratuito. Il contratto gratuito, per la parte che non riceve una controprestazione, produce comunque un vantaggio indiretto, giacché tale soggetto si vincola al contratto e pone in essere la prestazione (non per spirito di liberalità), bensì per la soddisfazione di un interesse egoistico che viene indirettamente realizzato come conseguenza dell’adempimento della prestazione. La donazione, invece, mira a realizzare l’effetto di arricchimento unilaterale sulla base del solo spirito di liberalità.

Proprio a causa del particolare effetto di arricchimento unilaterale a favore del donatario e del corrispondente impoverimento in capo al donante, l’art. 782 c.c. richiede che la donazione venga fatta per atto pubblico a pena di nullità.

Occorre però distinguere tra donazione diretta e donazione indiretta.

La donazione è diretta quando l’effetto unilaterale di arricchimento e la causa donandi sono realizzati attraverso il contratto tipico di donazione, cioè attraverso una struttura contrattuale che rientra nel tipo disciplinato dall’art. 769 c.c.

La donazione indiretta ex art. 809 c.c. si configura quando l’effetto di arricchimento unilaterale sorretto da causa donandi si realizza attraverso un atto o un negozio diverso dal contratto di donazione. In base all’art. 809 c.c. “Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770 e a quelle che a norma dell’articolo 742 non sono soggette a collazione”.  Tale disposizione consente dunque di realizzare l’effetto della donazione attraverso negozi privi della forma dell’atto pubblico.

La donazione indiretta va poi distinta dalla donazione simulata: mentre nella donazione indiretta l’arricchimento unilaterale che consegue al negozio posto in essere è effettivamente voluto dalle parti, nella donazione simulata l’effetto di arricchimento unilaterale non corrisponde alla reale volontà delle parti e il negozio posto in essere è soltanto apparente.

Donazione indiretta e negozi astratti

Il quadro definitorio e casistico riferibile alla donazione indiretta è connotato da estrema frammentarietà.

Secondo una prima tesi dottrinale, la donazione indiretta è la risultante della combinazione di due negozi (il negozio-mezzo ed il negozio-fine), nessuno dei quali ha come causa astratta quella donativa.

In base ad una seconda tesi dottrinale, la donazione indiretta sarebbe data da un (solo) negozio indiretto. Essa si realizzerebbe quando le parti utilizzano un negozio diverso dalla donazione, piegandolo in concreto al perseguimento di una causa donandi.  In altri termini il negozio prescelto dalle parti perseguirebbe in concreto uno scopo diverso e ulteriore rispetto alla propria causa astratta.

Sulla scorta di una terza impostazione dottrinale, si avrebbe donazione indiretta a fronte di qualsiasi vantaggio unilaterale di tipo patrimoniale, che non derivi da un contratto di donazione. La donazione indiretta potrebbe risultare dunque tanto da un atto materiale o quanto da un negozio giuridico.

La giurisprudenza ha poi riconosciuto la possibilità di attuare una donazione indiretta attraverso plurime fattispecie negoziali, come: il negotium mixtum cum donatione, l’adempimento del terzo, negozi a causa variabile modificativi delle obbligazioni dal lato attivo o dal lato passivo (delegazione, espromissione, accollo, cessione del credito), la remissione del debito, la rinuncia, il contratto a favore di terzo, l’intestazione di beni in nome altrui, il trust, il mandato.

Secondo parte della giurisprudenza la donazione indiretta può essere realizzata anche attraverso atti non negoziali, come la costruzione sul fondo altrui, la semina sul fondo altrui, la confessione giudiziale di un debito inesistente, la soccombenza volontaria in giudizio, lo spirare volontario di un termine di decadenza o di prescrizione.

A fronte della complessità del quadro definitorio e casistico appena descritto, la Corte di Cassazione, con ordinanza di rimessione del 4 gennaio 2017, n. 106, ha chiesto alle Sezioni Unite di chiarire in quali ipotesi sia possibile ravvisare una donazione indiretta e se la fattispecie sottoposta alla Corte rimettente fosse configurabile come tale.

In particolare, il caso in esame riguardava il trasferimento di valori mobiliari in favore di un beneficiario in virtù di un ordine impartito alla banca dal titolare del conto (c.d. bancogiro). Tale trasferimento veniva compiuto nell’ambito di un contratto di un contratto di deposito di titoli in amministrazione (ex art. 1838 c.c.). Il titolare del conto era poi deceduto pochi giorni dopo l’operazione.

Le Sezioni Unite, con sentenza del 27 luglio 2017, n. 18725, hanno affermato che l’esclusione ex art. 809 c.c. dell’onere di forma imposto dall’art. 782 c.c. per la donazione diretta vale solo per le fattispecie negoziali che abbiano in sé la causa giustificativa del relativo effetto. La donazione indiretta non può invece essere realizzata attraverso negozi astratti, come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni. Questi ultimi trovano devono trovare fondamento in un rapporto sottostante completo dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge. Il difetto di tali requisiti è poi opponibile nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante e rispettivo giratario.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore“.

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