Domanda giudiziale contro appaltatore per difformità lavori

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Il condomino solo a determinate condizioni può proporre autonoma domanda giudiziale contro l’appaltatore per la difformità dei lavori eseguiti richiedendo di non versare parte della quota a lui imputata.
riferimenti normativi: art. 1137c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. Un., Sentenza n. 9839 del 14/04/2021

Corte di Cassazione – sez. II civ.- sentenza n. 7665 del 16-03-2023

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Indice

1. La vicenda


Un condominio richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società che non aveva corrisposto la quota relativa a lavori di manutenzione del caseggiato. Il decreto passava in giudicato per difetto di opposizione dell’ingiunto. Successivamente la predetta società conveniva davanti al Tribunale il condominio, quale committente dei lavori di ristrutturazione e recupero conservativo dello stabile condominiale, nonché la ditta appaltatrice ed il direttore dei lavori, al fine di sentire accertare che vi erano state delle difformità qualitative e quantitative nell’esecuzione dei lavori di manutenzione rispetto a quelli contabilizzati e, conseguentemente, ritenerla non tenuta al pagamento della quota addebitata all’istante. Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità delle domande della debitrice, sia per l’esistenza del decreto ingiuntivo passato in giudicato, sia per la mancata impugnazione delle delibere condominiali con le quali erano stati approvati i lavori, i costi di detti lavori, la contabilità e il consuntivo finale. La Corte d’Appello confermava integralmente la pronuncia di primo grado. La predetta società ricorreva in cassazione facendo presente, tra l’altro, come la Corte di merito avesse erroneamente sostenuto l’identità tra l’oggetto del decreto ingiuntivo e l’oggetto dell’azione intrapresa in via ordinaria; secondo la stessa ricorrente invece il provvedimento monitorio riguardava l’omesso pagamento di quote condominiali ordinarie, con esclusione di quelle relative ai lavori, nonché di quote straordinarie per i lavori eseguiti nel condominio, rimanendo estranei, in ordine a tale rapporto tra il condominio e il condomino, sia la ditta appaltatrice sia il direttore dei lavori. Ad avviso della società soccombente, solo attraverso il giudizio in corso sarebbero state mosse obiezioni sulla quantità e congruità dei lavori effettivamente svolti in sede di appalto.

2. La questione


Il condomino può proporre autonoma domanda giudiziale contro l’appaltatore per la difformità dei lavori eseguiti richiedendo di non versare parte della quota a lui imputata?


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3. La soluzione


La Cassazione ha dato torto alla ricorrente. I giudici supremi hanno infatti confermato il rigetto in appello della domanda proposta, ma coperta ormai da giudicato per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo che fissava definitivamente la quota a carico del condomino ricorrente. Come nota la Suprema Corte, una volta che il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali è divenuto definitivo e che le deliberazioni assembleari poste a fondamento dell’ingiunzione non sono più impugnabili, ai sensi dell’art. 1137 c.c., secondo comma, per decorso del termine perentorio di decadenza ivi previsto, il condomino non può più contestare in un autonomo giudizio le difformità e l’indebita contabilizzazione dei lavori perché sia scomputata dal contributo dovuto la quota a suo dire non spettante al condominio.

4. Le riflessioni conclusive


Nella sentenza in commento la Cassazione con molta chiarezza ha sottolineato che, a fronte del pagamento dei contributi per i lavori svolti in favore del condominio, sulla scorta di un provvedimento monitorio definitivo e di delibere condominiali di approvazione e contabilizzazione dei lavori non impugnate, non può chiedersi la ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti di soggetti terzi che non li hanno ricevuti. In tal caso infatti la domanda del condomino non sarebbe rivolta all’accertamento delle difformità in sé dell’opera di manutenzione straordinaria eseguita dall’assuntore e al correlato risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione dell’appalto, bensì all’incidenza delle ipotizzate difformità sulla contabilizzazione dei lavori stessi e di verifica della minor quota dovuta verso il condominio. In altre parole qualora la delibera di approvazione del riparto di tali contributi avesse perduto efficacia, per essere stata annullata in altro giudizio, il condomino avrebbe potuto pretendere il rimborso ma solo verso il solo condominio, della parte non dovuta, poiché non è esigibile solamente il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale (Cass. civ., sez. I, 22/11/2021 n. 35847; Cass. civ., sez. I, 24/03/2017 n. 7741). Nella vicenda esaminata, quindi, la società condomina ha agito per far valere le difformità che però sono state contestate ai soli fini di far valere, verso il condominio committente, l’appaltatore e il direttore dei lavori, il diritto al recupero dei contributi versati, operazione come detto non possibile.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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