L’opposizione
L’aspetto centrale della opposizione consiste nel valutare l’anteriorità ovvero la posteriorità del credito portato dal titolo azionato col precetto rispetto all’avvio della procedura concordataria; ora benché la condanna alla refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno sia stata resa in un momento successivo alla domanda di concordato, la soccombenza é conseguente alla scelta a suo tempo fatta di agire in giudizio e trova quindi la sua origine nella editio actionis.
L’art. 168 L.F.
L’art.168 LF non ha riguardo solo a crediti per “titolo” anteriore ma anche a quelli per “causa” anteriore e che “nel concetto di causa … [deve] essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore” (Cass. 16737/2007).
Ne consegue che il credito vantato dal soggetto deve necessariamente essere considerato anteriore all’apertura della procedura concorsuale.
In conclusione, a prescindere dalla complessa valutazione in diritto dei limiti di operatività del divieto di cui all’art.168 LF, con riferimento alla attuale fase post-omologa, deve ritenersi che il credito vantato sia soggetto alla falcidia concordataria, ex art.184 LF.
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