Divorzio, niente assegno per i professori

Redazione 01/09/17
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Interessantissima pronuncia della Corte di Cassazione: l’assegno di divorzio non è dovuto a professori e professoresse, a prescindere dalla ricchezza dell’ex coniuge. O meglio: il richiedente, anche se molto meno abbiente dell’ex partner, non ha diritto all’assegno se ha un lavoro stabile che gli permette di vivere dignitosamente. Si tratta di una delle ordinanze che meglio illustra i risultati della storica sentenza della Cassazione dello scorso 10 maggio: nella determinazione dell’assegno divorzile conta unicamente la possibilità del richiedente di provvedere alla propria autosufficienza economica.

Vediamo allora nel dettaglio in quali casi l’assegno è o non è dovuto.

 

La professoressa non ha diritto all’assegno

Prima di tutto, il recentissimo caso di specie: con l’ordinanza n. 20525 del 29 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha negato il diritto all’assegno divorzile a una donna di mestiere professoressa. Il motivo? Il lavoro della donna le permette di assicurarsi una sua indipendenza economica e di provvedere a sé stessa anche senza l’aiuto dell’ex marito.

A nulla valgono, quindi, le obiezioni riguardanti il fatto che l’ex partner è ricco e guadagna molto più di lei. In ossequio alla nuova e moderna concezione del matrimonio nella società, l’orientamento della Cassazione è cambiato completamente con la rivoluzionaria sentenza n. 11504/2017: il parametro del vecchio tenore di vita della coppia non ha più alcun valore nel determinare l’assegno dovuto.

 

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Escluso chi guadagna 1.000 euro al mese

Assegno che, per l’appunto, non è sempre da concedere. Secondo i giudici della Cassazione, decaduto il parametro del tenore di vita in costanza di matrimonio determinante diventa l’autosufficienza economica del richiedente. Già, ma come determinarla? Una risposta almeno provvisoria è stata data dal Tribunale di Milano con un’ordinanza del 22 maggio scorso: si è in grado di provvedere ai propri bisogni con 11.528,41 euro annui, ossia la cifra oltre la quale non si può più essere ammessi al patrocinio gratuito. Dunque, mille euro al mese.

Professioni stabili e di un certo prestigio come quelle del professore, di conseguenza, sono automaticamente escluse dall’assegno divorzile.

Autosufficienza, si decide caso per caso

In realtà, spesso le cose non sono così semplici e chiare. La casistica può essere molto varia, e in ogni caso i giudici sono chiamati a decidere sulla specificità della situazione e non in linea puramente teorica. Così, ad esempio, l’autosufficienza del richiedente l’assegno può essere determinata anche da altri fattori oltre che dallo stipendio mensile: ha fatto scalpore il caso del Tribunale di Roma che ha concesso il beneficio a una donna giovane e lavoratrice, che però aveva una rata del mutuo molto alta da pagare. Viceversa, l’assegno potrebbe essere negato a chi non ha un lavoro, ma è perfettamente in grado per età e competenze di trovarne uno del tutto consono.

C’è poi persino chi non si è ancora adeguato alla rivoluzione della pronuncia del 10 maggio. Per il Tribunale di Udine, ad esempio, il tenore di vita in costanza di matrimonio è ancora un fattore determinante perché avallato da costante giurisprudenza per decenni. La questione, insomma, è tutt’altro che conclusa.

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