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Indice
- 1. La questione: violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per Cassazione è stato proposto dall’imputato
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1. La questione: violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
La Corte di Appello di Bari, pronunciandosi in sede di rinvio, confermava, sia la condanna di un imputato per uno dei fatti in contestazione, qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., sia l’assoluzione di costui dai reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione, procedendo al contempo alla rideterminazione della pena in anni uno di reclusione.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato in parte.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per Cassazione è stato proposto dall’imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014).
Invero, per i giudici di piazza Cavour, le circostanze attenuanti generiche, concesse dal giudice di appello, non potevano essere negate da quello di rinvio.
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3. Conclusioni: il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per Cassazione è stato proposto dall’imputato
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per Cassazione è stato proposto dall’imputato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di quell’arresto giurisprudenziale secondo il quale il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per Cassazione è stato proposto dall’imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero.
Tale provvedimento deve essere quindi preso nella dovuta considerazione al fine di appurare se siffatto divieto sia stato correttamente osservato da parte del giudice di rinvio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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