Divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici e ripartizione delle competenze tra stato ed inps per il saldo delle indennità integrative

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Ad un lavoratore, titolare dal “1 luglio 1980” di una pensione INPS, “venne attribuita con decreto del Ministero della difesa del 27.2.1991 una pensione dello stato con decorrenza dal 19.5.1971 e corrispondente corresponsione di tutti gli arretrati”. Questa ultima era una “pensione privilegiata […] per infermità contratta durante il servizio di leva”. Quando l’ente previdenziale ebbe contezza del riconoscimento di tale beneficio, denunciando, correttamente, la violazione del divieto di cumulo e l’indebita percezione da parte del beneficiario delle quote fisse ex combinato disposto degli artt. 10 L. 160/75 e 19, comma I, L. 843/78, pretese la restituzione di tali somme. Il Ministero della Difesa, prendendo atto dell’errore, sospese, in via cautelare, nel 1994, l’esecuzione del precedente citato decreto.
Il pensionato si rivolse, perciò, alle competenti autorità civili per vedersi riconosciuto il diritto non solo al cumulo dei suddetti trattamenti e di tutti gli oneri accessori, ma anche a non essere tenuto a rimborsare l’INPS per quanto fino ad allora percepito sine motivo. Nella sua difesa, nei primi due gradi di giudizio, evidenziò come, nelle more del processo d’appello, fosse decaduto dal diritto alla pensione privilegiata a carico dello Stato. In  tal modo, anche in considerazione della sua totale assenza di responsabilità nel commettere la lamentata violazione, venne meno anche il presupposto del medesimo asserito illecito.
La vicenda, passata al vaglio anche della Corte dei Conti, è stata risolta dalla SS.UU. civili n. 25616 del 23/09/08, depositata il mese successivo (e consultabile in allegato), le quali, componendo un contrasto giurisprudenziale, stabiliscono che il divieto di cumulo di trattamenti perequativi trova applicazione anche per i pensionati titolari di una pensione a carico dell’AGO e di un’altra a carico dello Stato. In tal caso, si corrisponde l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale mentre non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell’AGO corrisposta dall’INPS.
Occorre precisare che il nostro sistema previdenziale obbliga tutti i lavoratori dipendenti a sottoscrivere polizze assicurative, le cc.dd. AGO (assicurazioni generali obbligatorie) gestite dall’INPS; queste, indipendentemente dal loro importo, “prevedono aumenti annuali in misura percentuale correlata all’aumento dell’indice del costo della vita calcolata dall’Istat ai fini dell’operatività della scala mobile dei lavoratori dell’industria” (art. 19 L. 153/69 e successive modifiche).
 Le riforme di fine anni ’70 ( LL nn. 160/75, 943/77 e 843/78) modificarono questo metodo di indicizzazione delle pensioni, introducendo un calcolo basato su fattori misti: rivalutazione monetaria (come sopra indicato) e sistema “a punti” in modo da equilibrare il valore degli importi minimi con quello dei massimi. Per ogni approfondimento si rinvia, data anche la complessità della materia, al testo della sentenza.
La L.843/78 impose il divieto di cumulo tra tali rendite e quelle eventualmente erogate dallo stato.
Mentre la posizione legislativa sull’impossibilità di percepire vitalizi da entrambi i sopra citati enti è univoca, la giurisprudenza si è espressa in modo ambiguo con orientamenti antitetici.
Infatti una prima corrente (Cass. civ. n. 3778/07 e conformi), disciplinando casi analoghi a quello in esame, prevede la piena compatibilità tra le due citate pensioni, evidenziando che nella fattispecie non si incorre in alcun divieto di cumulo, poiché esso opera solo nell’ambito di “indennità integrative speciali” gestite dallo Stato e fruibili dai titolari di pensioni di invalidità civile etc. e/o derivanti da assicurazioni obbligatorie.
L’altra (Cass civ. n. 9334 e conformi), invece, afferma che le quote perequative correlate all’aumento del costo della vita spettano una sola volta, perciò non solo è proibito sommarle con altre di analoga natura percepite da altre P.A., ma il beneficiario, arricchitosi indebitamente, è obbligato a restituire all’ente previdenziale di tutti gli importi illegittimamente incassati.
Quanto sopra è valido anche se l’erogazione della pensione statale è stata sospesa e/o revocata d’ufficio o se il non dovuto pagamento era frutto di un errore di persona.
Le SS.UU., infine, hanno condiviso questo ultimo orientamento ed enunciato il seguente principio di diritto: “l’art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843, in relazione all’adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla di quote aggiuntive (quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui all’art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, ha escluso, a decorrere dal 1 gennaio 1979, che lo stesso soggetto se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative della pensione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue che questa regola trova applicazione […]” nel caso di una pensione AGO e di una statale, al pensionato spettano solo ed esclusivamente le quote perequative su questa ultima. Questo divieto permane anche nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, sia revocata, ma è escluso perentoriamente l’obbligo della ripetizione delle rate già pagate in ragione della buona fede del beneficiario.
 
 
Giulia Milizia
foro di Grosseto

Dott.ssa Milizia Giulia

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