Premessa
Partiamo dal presupposto che ditta, insegna e marchio sono dei segni distintivi.
Per chiarezza espositiva, si premette che:
la ditta identifica il nome dell’impresa;
l’insegna indica i locali dell’impresa;
il marchio individua i prodotti o i servizi dell’impresa.
Leggi anche:”La tutela del marchio di fatto “
La ditta: definizione
La ditta è un bene immateriale costituito dal nome con il quale l’imprenditore svolge la propria attività, la ditta non è dunque un soggetto giuridico: è’ questa la definizione più ricorrente in giurisprudenza.
L’ INQUADRAMENTO NORMATIVO:
La ditta è disciplinata, nel nostro ordinamento, dagli articoli 2563, 2564, 2565 e 2566 del Codice Civile.
Ebbene, l’imprenditore ha il diritto all’uso esclusivo della propria ditta la quale deve contenere perlomeno il cognome o la sigla dell’imprenditore.
Come si acquista detto diritto?
Il diritto alla ditta si acquista con la registrazione della stessa presso il Registro delle Imprese o con l’uso il quale, secondo la giurisprudenza, deve essere effettivo e pubblico.
Ditte confondibili
Cosa accade se una ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può quindi creare confusione circa l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui detta attività viene esercitata?
La ditta del secondo imprenditore deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a renderla differente dalla prima.
Nell’ipotesi in cui delle due ditte confondibili una sia stata registrata e l’altra no, tendenzialmente prevale quella registrata su quella non registrata, tranne se si riesce a provare che la registrazione sia avvenuto in malafede.
L’insegna: definizione
Come anticipato, l’insegna rappresenta il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui viene esercitata l’attività da parte dell’imprenditore.
L’insegna non identifica quindi nessun prodotto e nessuna attività ma un bene aziendale presso cui, o tramite il quale, un prodotto viene immesso nel commercio.
I tipi di insegna
L’insegna può essere di vari tipi:
- denominativa: se è formata da un nome il quale può essere anche di fantasia;
- figurativase consiste in un disegno o una figura, oppure
- mista: se si compone di un nome e di un disegno.
L’ inquadramento normativo:
L’insegna è disciplinata dall’articolo 2568 del Codice civile il quale stabilisce che a questa si applica la disciplina relativa alla ditta (quest’ultima è regolamentata dall’articolo 2564 del Codice Civile).
L’insegna deve pertanto essere vera, lecita e nuova dunque chi registra per primo un’insegna acquista sulla stessa il diritto d’uso esclusivo e di conseguenza può agire in giudizio contro chi usa un segno distintivo uguale o simile al proprio.
Il requisito della novità:
Uno dei requisiti generali dell’insegna in analisi, è proprio la novità.
L’eventuale conflitto tra più imprenditori che utilizzano la medesima insegna è risolto dal criterio della priorità dell’uso.
In tal caso si applica anche per l’insegna l’articolo 2564 del c.c. alla luce del quale, se la stessa è uguale o simile a quella che viene usata da un altro imprenditore e può creare confusione circa l’oggetto dell’impresa o per il luogo nel quale viene esercitata, occorre (anche in questo caso) modificarla al fine di renderla diversa dalla prima.
Il requisito della capacità distintiva
Affinché una parola o un segno possa essere tutelato come insegna, è necessario che abbia un sufficiente grado di capacità distintiva dunque, come stabilito dalla giurisprudenza, la stessa non deve consistere in una denominazione generica della merce venduta o del servizio offerto.
Il marchio: definizione
Infine, il marchio è un segno distintivo che ha il fine di individuare dei prodotti e dei servizi che vengono commercializzati o forniti da una o più persone fisiche e/o giuridiche.
I prodotti ed i servizi sono raggruppati in quarantacinque classi indicate nella Classificazione internazionale di Nizza.
L’inquadramento normativo
I marchi sono disciplinati dal Codice Civile, precisamente dalle seguenti disposizione: dall’articolo 2569 all’articolo 2574 nonché dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche), nello specifico dall’articolo 7 all’articolo 28.
Requisiti dei marchi
Per ottenere maggiore tutela i marchi vanno registrati, in Italia è a tal proposito competente l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Il marchio viene registrato, innanzi tutto, se ha i seguenti requisiti necessari: la novità; la capacità distintiva e la liceità.
Per evitare conflitti tra marchi, occorre effettuare le ricerche di anteriorità prima di provvedere al deposito.
Conflitto tra marchi
I marchi infatti possono essere in conflitto tra di loro se sono uguali o se somigliano (da un punto di vista fonetico, visivo e/o concettuale) in quanto vi è il rischio che un consumatore possa confonderli associando il marchio di un’azienda o di una persona fisica alla titolarità di un’altra persona giuridica o fisica.
Per approfondimenti in materia di marchi si rimanda agli articoli precedentemente pubblicati.
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