Disturbi di personalità e giurisprudenza

Redazione 23/11/15
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Una delle questioni interpretative che ha suscitato il maggior interesse in giurisprudenza ed in dottrina è stata quella concernente l’incidenza dei gravi disturbi della personalità sulla capacità di intendere e di volere ovvero ci si è interrogati sulla possibilità che questi disturbi rientrino nella nozione di “infermità mentale”, assumendo rilievo ai sensi degli artt. 88- 89 c.p.

 

Due sono i principali orientamenti seguiti dalla giurisprudenza: l’indirizzo cd. medico, da un lato, e l’indirizzo cd. giuridico dall’altro.

 

Nell’ambito del primo sono stati distinti due ulteriori orientamenti generalmente definiti come organicista, l’uno, e come nosografico, l’altro.

 

L’indirizzo cd. medico-organicista è stato il primo ad affermarsi in giurisprudenza. Le pronunce riconducibili a questo orientamento, escludono dal concetto di infermità tutte quelle malattie del sistema nervoso che siano prive di un substrato organico. Per tale indirizzo le uniche anomalie in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere sarebbero le malattie mentali in senso stretto, vale a dire le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di diversa natura, nonché le cd. psicosi acute o croniche.

 

Solo parzialmente diverso è il secondo indirizzo cd. medico-nosografico alla luce del quale anche situazioni diverse dalle tradizionali malattie riconosciute dalla nosografia psichiatrica possono avere effetto sull’imputabilità quando abbaino escluso o diminuito la capacità di intendere e di volere.

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L’ indirizzo c.d. giuridico, ammette viceversa che a determinate condizioni anche i disturbi della personalità possano essere valorizzati ai fini di escludere totalmente o parzialmente la capacità di intendere e di volere.

La concezione multifattoriale (cd. paradigma integrato) dell’infermità mentale proposta dalla moderna psichiatria e la conseguente possibile rilevanza anche di disturbi atipici come possibile causa di esclusione o di limitazione dell’imputabilità sono state recepite dalla recente giurisprudenza nella storica sentenza Raso delle sezioni Unite n. 9163 dell’8 marzo 2005 (intervenute a soluzione del conflitto giurisprudenziale). Nello specifico, a fronte di un orientamento restrittivo (risalente e consistente) volto a considerare rilevanti solo le malattie mentali in senso stretto ovvero le gravi psicosi acute e croniche accertate clinicamente e le insufficienze cerebrali originarie o sopravvenute di carattere organico o anatomico (Cass. pen. n.16940/2004) si è sviluppato un orientamento minoritario che ritiene che il concetto di infermità recepito dal codice penale sia più ampio di quello di malattia e che quindi vi possono essere soggetti incapaci di intendere e volere, seppure non malati in senso stretto. In sostanza vi potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità (Cass. pen. n.1953/2003).

 

L’orientamento accolto dalle Sezioni Unite è di apertura, a favore cioè di un concetto “elastico” di infermità in grado di dilatarsi fino a ricomprendere in particolare anche i disturbi di personalità (Maria Sabina Lembo, Imputabilità e disturbi della personalità, in sito di informazione giuridica, http://www.iussit.com/imputabilita-e-disturbi-della-personalita/, novembre 2009).

 

Avv. Maria Sabina Lembo

Redazione

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