Disegno di legge n. 986, d’iniziativa del senatore Oreste Tofani, comunicato alla Presidenza il 20 dicembre 2001 ed intitolato “Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro”.

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Art. 1 Definizione
1. Ai fini della presente legge, s’intende per violenza o persecuzione psicologica ogni atto, comportamento e azione tenuti dai datori di lavoro, superiori gerarchici e colleghi di pari grado o inferiori, che mirano a danneggiare il lavoratore e che sono svolti deliberatamente e ripetutamente nel tempo.
2. L’accertamento degli atti e dei comportamenti vessatori di cui al comma i del presente articolo, è rimesso all’apprezzamento ed all’approfondita valutazione dei soggetti di cui all’art. 2, comma 3.
3. Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti o comportamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si rileva ai fini della presente legge quando comporta la menomazione della capacità lavorativa, quando pregiudica l’autostima del lavoratore che li subisce e quando si traduce in forme depressive.
 
 
Art. 2 Prevenzione e informazione
1. I datori di lavoro, pubblici e privati, e le rispettive rappresentanze sindacali – ove esistenti – adottano tutte le iniziative necessarie volte a pianificare e organizzare il lavoro in modo da prevenire e scoraggiare i fenomeni di violenza e persecuzione psicologica e i conflitti nei luoghi di lavoro al fine di tutelare l’incolumità e l’integrità psico-fisica dei prestatori di lavoro.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti, altresì, a fornire – in modo inequivocabile -, su richiesta esplicita del lavoratore interessato, tutte le informazioni rilevanti relative alle assegnazioni degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni delle mansioni affidate e delle qualifiche, nonché tutte le informazioni che attengono all’utilizzo dei lavoratori, pertinenti ai motivi soggettivi del richiedente.
3. Qualora siano denunciati, da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, atti e comportamenti di cui all’articolo 1, il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali – ove esistenti – provvedono tempestivamente all’accertamento dei fatti denunciati, avvalendosi anche dell’ausilio dei lavoratori dell’area aziendale interessata, nonché di esperti esterni all’azienda. A seguito dell’avvenuto accertamento dei fatti denunciati, il datore di lavoro assume tutte le iniziative volte al superamento del conflitto.
4. Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere il tema delle violenze e delle persecuzioni psicologiche sul luogo di lavoro. Le riunioni sono indette e si svolgono in base alle modalità e nelle forme di cui all’articolo 20 della citata legge n. 300 de11970.
 
 
Art. 3 Responsabilità disciplinare
1. A coloro che pongono in essere gli atti, i comportamenti e le azioni di cui all’articolo 1, si applicano le misure previste con riferimento alla responsabilità disciplinare.
2. Responsabilità analoga a quella di cui al comma 1 grava su chi denuncia gli atti, i comportamenti e le azioni di cui all’articolo i, ancorché inesistenti, al fine di trarre vantaggio per sé o per altri.
 
 
Art. 4 Tutela giudiziaria
1. Qualora da un comportamento conforme alle fattispecie di cui all’articolo 1 derivi un pregiudizio per il lavoratore, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno, la cui liquidazione ha luogo in forma equitativa.
 
 
Art. 5 Conseguenze per gli atti derivanti dalle violenze psicologiche
1. Gli atti e i comportamenti vessatori, rilevanti ai fini della presente legge, sono impugnabili ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2113 del codice civile, salvo il risarcimento dei danni di cui all’articolo 4.
 
 
Art. 6 Pubblicità del provvedimento del giudice
1. Su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione, a cura del datore di lavoro, mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto o attività, dove si è manifestato il caso di violenza morale e persecuzione psicologica, oggetto dell’intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subìto tali azioni.
 
 
Art. 7 Norme «leggere»
1.I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la facoltà di adottare norme per la emanazione di codici antimolestie e, in particolare, di codici volti alla prevenzione del mobbing anche mediante tecniche incentivanti.
 
 

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