Discriminazioni nell’accesso al pubblico impiego: l’Unione europea mette l’Italia sotto accusa

Redazione 28/10/11
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di Lilla Laperuta

Il 27 ottobre la Commissione europea, sede di Bruxelles, ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia in ragione delle discriminazioni operate contro i cittadini di altri Stati membri nell’accesso al pubblico impiego.

Sul banco degli imputati è la previsione legislativa che si applica nella Provincia italiana di Bolzano, laddove si stabilisce che i candidati a un posto di lavoro residenti nella medesima Provincia da almeno 2 anni godono di una preferenza rispetto agli altri candidati nell’accesso agli impieghi pubblici della Provincia.

L’illegittimità di tale previsione si ravvisa nel contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno degli Stati membri sancito dall’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali (principio peraltro assorbito all’art. 38 D.Lgs. 165/2001, Testo unico pubblico impiego) oltre che con il divieto di discriminazione previsto dall’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Quest’ultimo fa riferimento non soltanto alle discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche a qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato. La Commissione ritiene, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia, che la preferenza applicata in Italia in base alla residenza sia una discriminazione indiretta poiché i cittadini italiani hanno maggiori probabilità di beneficiare di detta priorità di accesso all’occupazione rispetto ai candidati residenti in altri Stati membri.

La questione sollevata a Bruxelles invita a riflettere sulla legittimità sovranazionale di un’altra norma presente nell’ordinamento giuridico italiano, già oggetto di numerose polemiche. Si richiama l’art. 35 D.Lgs. 165/2001 intitolato “Territorializzazione delle procedure concorsuali” (introdotto dalla riforma Brunetta di cui al D.Lgs. 150/2009).

In base a tale disposizione «Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato».

La Corte costituzionale sul punto in passato già si è pronunciata. Con riferimento all’articolo 51 Cost. (tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge), la Consulta ammette la legittimità di ragionevoli discriminazioni fra concorrenti basate sulla residenza, purché queste siano corrispondenti a situazioni connesse con l’esistenza di particolari e razionali motivi di più idonea organizzazione di servizi. Il principio delll’accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire, dunque. deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (cfr. sent. n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961, n. 15 del 1960).

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