Diritto di famiglia: questioni sostanziali e processuali

Redazione 21/11/17
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L’usufrutto dei genitori sui beni dei figli

L’art. 4, comma 1, lett. c), TUIR stabilisce che i redditi prodotti dai figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori debbano essere imputati in parti uguali ai due genitori o, nel caso in cui vi sia un unico genitore titolare dell’usufrutto legale, a quest’ultimo per intero. Si tratta, secondo parte della dottrina (Puoti), di una forma di imputazione ai genitori di un reddito altrui e, secondo altra dottrina (Filippi, Potito), della conseguenza che detti redditi sarebbero civilisticamente di pertinenza dei genitori.
Il regime tributario della famiglia 235 Tale previsione, nel silenzio del legislatore, risulta applicabile altresì nella fattispecie di cui all’art. 328 c.c., del genitore che passa a nuove nozze e che conserva sì l’usufrutto legale, con “l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo” (critico su tale sistema Nussi; sulla
possibilità di giustificarlo in base all’obbligo, incombente sul figlio, di contribuire al mantenimento della famiglia in relazione alla propria situazione,contenuto dell’art. 315 c.c., invece, vd. Capozzi).
Ad ogni buon conto, l’imputazione ai genitori dei redditi dei figli minori soggetti all’usufrutto legale è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale: Considerato che la norma di cui all’art. 324 del codice civile, alla quale è sotteso il principio del favor minoris, nel prevedere che i frutti dei beni dei figli dei quali i genitori
hanno l’usufrutto siano destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli stessi, rivesta un carattere non prevalentemente precettivo; che, pertanto, la norma non si discosta concettualmente da quanto previsto dall’art. 143 del codice civile, in ordine alla destinazione dei redditi dei coniugi ai bisogni
della famiglia; (…) non è perciò possibile argomentare da essa nel senso che i redditi dei beni in questione possano venir sottratti alla disponibilità dei genitori a tal punto da non rientrare nella valutazione della loro capacità contributiva. (Corte cost., ord. 6.7.1987, n. 253, in Giur. cost., 1987, I, 2062)
Come rilevato dalla giurisprudenza (e condiviso in dottrina da Filippi), tuttavia, la regola dell’imputazione ai genitori vale solamente per i redditi soggetti all’usufrutto legale e non per tutti i redditi dei figli minori:
I redditi di lavoro dei figli minori per i quali è escluso l’usufrutto legale del genitore in virtù dell’art. 324 c.c. non possono cumularsi con i redditi di quest’ultimo ai fini dell’IRPEF. (Comm. trib. centr., 26.2.1997, n. 600, in BD Rep. foro it., nello stesso senso  Comm. trib. centr., 16.11.1987, n. 8296, in BD Rep. foro it.).

 

Trust familiari

A protezione del patrimonio

L’istituzione di un trust può avere come fine la protezione del patrimonio familiare dal rischio che potrebbe derivare da affari ancora da realizzare e che solo eventualmente verranno intrapresi o per realizzare affari rischiosi già progettati, senza che incidano sul resto del patrimonio, nonché per tenere fuori dai rischi professionali il patrimonio del professionista o parte di esso a beneficio della famiglia.
Una soluzione classica a tale necessità è l’utilizzo di una donazione ai familiari, seppur con riserva di usufrutto; tale soluzione soggiace però alla possibile azione revocatoria ed i beni sarebbero soggetti all’aggressione da parte dei creditori dei familiari, mentre attribuendo tali beni al trust questi
restano segregati anche nei confronti dei creditori dei beneficiari, finché non verranno loro attribuiti. Inoltre, utilizzando lo strumento della donazione, se i familiari/donatari muoiono, i beni passano ai rispettivi eredi.
Adottando come soluzione lo strumento del trust il disponente può prevedere anche diverse destinazioni come nel caso in cui, al termine della durata del trust, il primo beneficiario fosse premorto.
Inoltre nel caso della donazione è il donatario che dispone del bene (e potrebbe anche essere un minore, pertanto necessiterebbe di debite autorizzazioni), nel caso del trust dispone il trustee che può anche essere autorizzato dal disponente a vendere in casi già determinati, cioè al verificarsi di certi eventi o condizioni, non necessitando di alcuna autorizzazione in quanto i beni non sarebbero nella sfera giuridica del minore.

Trust nei rapporti fisiologici tra coniugi

Il superamento del concetto di famiglia in senso tradizionale ha indotto il legislatore, negli ultimi decenni, a far emergere l’interesse verso le persone che compongono la famiglia. Vi è quindi un maggior riconoscimento dell’autonomia negoziale nell’ambito familiare sia con riferimento alle convenzioni matrimoniali sia con riferimento ai contratti della crisi coniugale.
Sensibile a tale evoluzione è anche la giurisprudenza: Può essere omologato il verbale di separazione consensuale col quale entrambi i coniugi concordano la costituzione di un trust e l’affidamento al trustee di beni mobili e immobili affinché li gestisca e ne disponga in favore della prole beneficiaria. (Trib. Genova, 1.4.2008, in Trust e attività fiduciarie, 2008, 392).
Partendo dall’art. 144 c.c., che riconosce ai coniugi la possibilità di concordare tra loro l’indirizzo della famiglia, si arriva ai contratti atipici aventi la c.d. causa familiare.
Hanno sicuramente carattere negoziale sia le convenzioni matrimoniali sia gli accordi di separazione consensuale e l’istanza congiunta di divorzio.
L’autonomia negoziale dei coniugi non è tuttavia illimitata, non si dovrà violare il principio che pone a carico di entrambi i coniugi l’onere di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia, né si potranno limitare gli stessi bisogni. Le convenzioni matrimoniali possono essere anche atipiche e quindi anche il trust, stante la sua naturale duttilità, può inserirsi tra gli strumenti atti a regolamentare i rapporti patrimoniali familiari secondo le varie personali necessità.

Assegnazione della casa familiare

In materia di assegnazione della casa familiare, sono oggi vigenti due distinte disposizioni. Esse sono, quella riversata nell’articolo ora in commento, e quella contenuta nel 6° comma dell’art. 6, l. n. 898/1970, c.d.
“legge sul divorzio”. Il d.lgs. n. 154/2013, infatti, per un verso ha introdotto nel c.c. l’art. che qui si commenta, racchiudendo nel primo comma di esso le stesse regole che la l. n. 54/2006 aveva inserito nel 1° comma dell’abrogato art. 155-quater, per altro verso ha confermato la vigenza di parti del 6° comma,
art. 6, l. n. 898/1970, anch’esso destinato, appunto, a regolare l’assegnazione della casa familiare in caso di crisi tra i coniugi. Con specifico riferimento all’assegnazione della casa familiare, si richiama innanzitutto la sentenza della Corte cost. n. 166 del 1998, che ha evidenziato che: “l’interpretazione sistematica dell’art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 c.c. impone che l’assegnazione della casa famiglia nell’ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non
economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l’applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status”.
Preliminarmente occorre partire proprio dal concetto di “casa familiare” o “coniugale”: essa, ancor più che il luogo dove la famiglia pone la sua residenza, è il centro dove si sviluppa il nucleo familiare, in virtù di una convivenza permanente e duratura. Non potrà quindi considerarsi tale qualunque altra abitazione in cui la vita familiare sia caratterizzata dalla temporaneità o saltuarietà della permanenza.
Per giurisprudenza concorde, in tale nozione devono ricomprendersi altresì i mobili e gli arredi.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente parrebbe comunque essere quello che considera l’assegnazione della prole il criterio principale, mentre subordinata ad esso sarebbe la valutazione delle condizioni economiche del coniuge.
Recentemente, sul punto, la S.C., con la sentenza del novembre 2010, ha separazione e addebito 661
affermato che “nel decidere in merito all’assegnazione della casa coniugale il giudice della separazione deve tener conto, in primo luogo, dell’interesse dei figli a restare nell’habitat domestico e, solo successivamente, a tutelare il patrimonio familiare. L’attribuzione non può prescindere, pertanto, dall’affidamento dei figli anche di fronte alla proprietà esclusiva dell’immobile in capo a uno dei coniugi.

I presenti contributi sono tratti da

 

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