Diritto di accesso ai progetti tecnici depositati in una procedura d’appalto

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Il diritto di accesso agli atti di gara va concesso anche nei confronti di progetti tecnici predisposti da ditte partecipanti ad un appalto, contenenti soluzioni tecniche e commerciali riservate, in quanto il diritto di accesso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza sulle offerte tecnico-commerciali.

Il diritto di accesso è compiutamente esercitato attraverso l’estrazione della copia dei documenti, in quanto la sola visione non è sufficiente a soddisfare il diritto.

E’ quanto affermato dal TAR Calabria, Sez. II nella sentenza n° 709/2010 depositata il 11/05/2010.

Il caso ha riguardato il diniego dell’accesso agli atti relativi alle offerte ed in particolare dei progetti tecnici, presentati in occasione di un appalto, diretto all’affidamento dei lavori di vigilanza del Palazzo di Giustizia, richiesto da parte di una società partecipante alla gara ed opposto dal Comune appaltante.

Quest’ultimo ha motivato il diniego all’accesso agli atti da un lato opponendo la necessaria osservanza della tutela dei segreti tecnico commerciali propalati nei progetti allegati alle offerte e dall’altro la piena soddisfazione del diritto d’accesso a mezzo della semplice visione degli atti.

Il TAR di Catanzaro, censurando il comportamento dell’Amministrazione si è espresso favorevolmente in ordine alla richiesta di accesso richiamando sul punto consolidata giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418 e Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223)  che sottolinea il principio secondo cui l’esigenza di riservatezza è recessiva di fronte all’accesso laddove il diritto sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse. Ha poi chiarito che l’accesso va consentito “mediante l’estrazione di copia dei progetti richiesti e depositati agli atti della procedura di gara”

 

Avv. ******************

 

 

 

N. 00709/2010 REG. SEN.

N. 00382/2010 REG. RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 382 del 2010, proposto da: 
***, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ****************** in Catanzaro, via G. Da ******** 114; 

contro

Comune di ***; 

nei confronti di

***; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

accesso agli atti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che il ricorrente ha esposto di avere preso parte alla gara di appalto indetta dal Comune di *** per l’affidamento dei lavori di vigilanza del Palazzo di Giustizia di *** e che tali lavori venivano aggiudicati alla ***;

che la ricorrente ha chiesto l’acceso ai progetti tecnici presentati da ciascuna ditta partecipante, al fine di verificare la congruità dei punteggi attribuiti, nonché al contratto di affidamento del servizio;

che l’amministrazione ha consentito soltanto di prendere visione dei progetti ma non è stata rilasciata la copia;

che l’amministrazione è intervenuta in giudizio mediante un proprio dipendente in possesso della qualifica di dirigente, il quale ha depositato nel corso della camera di consiglio, tra l’altro, il contratto di appalto medio tempore stipulato;

che, pertanto, l’oggetto del contendere attiene unicamente al diniego di accesso ai progetti;

che tale diniego è illegittimo in quanto, come ha avuto modo di affermare il Consiglio di Stato, «la partecipazione ad una gara comporta, tra l’altro, che l’offerta tecnico progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria ha interesse ad accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi giuridici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418);

che, inoltre, ha puntualizzato lo stesso Consiglio di Stato, «l’interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse» (Consiglio di Stato n. 3418 del 2006, cit.);

che, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve ritenersi fondato con conseguente condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso, mediante estrazione di copia, dei progetti richiesti e depositati agli atti della procedura di gara;

che, in ragione della natura della controversia, le spese si intendono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, definitivamente pronunciando ordina al Comune di *** di rilasciare in copia alla ricorrente gli atti indicati nella parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 con l’intervento dei Magistrati:

*******************, Presidente

*******************, Consigliere

*****************, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Pompilio Giancarlo

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