Diritto di accesso degli amministratori di s.p.a.

Redazione 12/12/18
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Sul tema del dovere di informazione degli amministratori di s.p.a., è innanzitutto opportuno distinguere tra gli amministratori non esecutivi e gli amministratori delegati.

Gli amministratori privi di deleghe operative spesso rivendicano, nell’esercizio del loro diritto/dovere di essere informati in merito alla gestione sociale, l’accesso diretto e l’esame personale della documentazione custodita presso i locali aziendali.
Gli amministratori esecutivi, di contro, spessa rifiutano di acconsentire all’esercizio di tali verifiche.

Gli obblighi informativi

Si osserva che la consapevole adozione di scelte imprenditoriali implica il possesso e l’elaborazione delle nozioni, dei dati e degli elementi di fatto utili a disporre di una conoscenza ed a compiere una valutazione adeguata delle varie alternative .

Rileva, innanzitutto, il dovere di “agire in modo informato” imposto dall’art. 2381, comma 6 del c.c., a tutti gli amministratori di società per azioni in quanto tali.
Al riconoscimento normativo del dovere di informarsi si accompagna quello del convergente potere (non diritto) degli amministratori di ricercare, ricevere e domandare i dati e gli elementi necessari all’adeguata conoscenza della gestione sociale e delle operazioni da intraprendere. L’art. 2381, comma 6 c.c., prevede, infatti, che “ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano riferite informazioni relative alla gestione della società”. Il testo induce ad individuare nei consiglieri delegati (e nell’eventuale amministratore unico) i soggetti istituzionalmente dotati di un potere di accesso diretto ed illimitato ai dati ed ai documenti della società .

Ai sensi, poi, dell’art. 2381, comma 5 c.c., è previsto in capo agli amministratori esecutivi il dovere di rendere edotto il consiglio in maniera esaustiva della struttura e dell’andamento passato, presente e futuro dell’impresa societaria . Al presidente del consiglio di amministrazione (ex art. 2381, comma 1) spetta il potere di soprintendere alle dinamiche informative.

Gli orientamenti giurisprudenziali sul tema del dovere di informazione

Si riconoscono due orientamenti principali sulla tematica del dovere di informazione ex art. 2381 c.c. Da un lato, vi è chi riconosce una specifica capacità di impulso dei singoli consiglieri, ma comunque interpreta la riforma del 2003 nel senso di contenere l’esercizio dei poteri informativi nell’ambito della sfera collegiale del consiglio .
Dall’altro lato, vi è che intende estendere ad ogni amministratore la potestà di ricercare autonomamente e liberamente tutte le informazioni ritenute utili .

In conclusione, ogni amministratore, pur se privo di deleghe, è titolare di un ampio potere di accesso ai dati ed alla documentazione sociali, onde esercitare compiutamente le sue funzioni gestorie e/o di controllo. Il potere si traduce nella potestà di esigere la comunicazione al c.d.a. di ogni informazione e chiarimento di cui sia ritenuta opportuna l’acquisizione ai fini dell’esame e del controllo della gestione sociale. Esercitata tale potestà, agli amministratori esecutivi non è data alcuna possibilità di sottrarsi all’obbligo di fornire ogni dato o chiarimento utile.

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