I diritti relativi o di credito e i diritti assoluti o reali

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Il diritto di credito si sostanzia in una situazione attiva in capo a un soggetto, creditore, il quale è legittimato a pretendere da un altro soggetto, debitore,  una prestazione, al fine di soddisfare un proprio interesse. Costituisce la categoria paradigmatica dei diritti relativi, anche se la distinzione tra diritti assoluti e relativi, e nello specifico tra diritti reali e di credito, non sembri più così netta come in passato e da più parti siano stati compiuti tentativi mirati a superare tale rigida bipartizione  a rinvenire criteri di classificazione alternativi rispetto a quelli suggeriti dalla dottrina tradizionale.

Alla pretesa del creditore si contrappone l’obbligo, in capo al debitore, di porre in essere una determinata condotta. La cooperazione del soggetto passivo del rapporto giuridico ai fini della realizzazione dell’interesse del creditore assume carattere centrale, idoneo a distinguere il diritto di credito da figure nelle quali il perseguimento dell’interesse dipende da un obbligo altrui.

In altra ipotesi, la possibilità in capo al titolare del diritto di realizzare un proprio interesse modificando la sfera giuridica di un altro soggetto non richiede alcuna collaborazione da parte di quest’ultimo, il quale, non esclusivamente non è tenuto a cooperare con il titolare della situazione giuridica attiva, ma non è neanche in grado di ostacolare l’esercizio del diritto da parte del soggetto legittimato. È il caso del diritto potestativo, normalmente ricompreso tra i diritti relativi in considerazione della struttura del rapporto intercorrente tra soggetti determinati, in relazione al quale non sono peraltro mancate opinioni critiche quanto ad una sua autonoma configurabilità.

Il diritto di credito si distingue da un diritto reale perché in questo il titolare realizza in via immediata l’interesse a godere o disporre del bene senza che si renda necessario l’apporto di altri soggetti. Su costoro grava un generico dovere di astensione da comportamenti rivolti a ostacolare l’esercizio del diritto da parte del titolare. Il diritto reale è anche caratterizzato da assolutezza, potendo essere fatto valere erga omnes, cioè davanti a chiunque, a differenza del diritto di credito, che può essere esercitato nei confronti del soggetto passivo del rapporto.

Nei diritti di credito la pretesa, in capo al soggetto attivo del rapporto, di ottenere l’adempimento della prestazione è giuridicamente tutelata dall’ordinamento, distinguendosi sia dai doveri morali e sociali (ex art. 2034 c.c.), sia dalle prestazioni contrarie al buon costume (ex art. 2035 c.c.), per i quali non è accordata azione ma è concessa unicamente l’irripetibilità della prestazione effettuata. Un discorso a parte va compiuto in relazione all’adempimento del debito prescritto (ex art. 2940 c.c.), risultando discusso che la prescrizione estingua il diritto, degradandolo a obbligazione naturale, o unicamente l’azione per farlo valere. In questo caso, il debito prescritto difetterebbe di tutela giuridica ma costituirebbe lo stesso obbligazione civile, con le conseguenze che ne derivano in termini di irrilevanza della capacità (ex art. 1191 c.c. ).

Se, nell’ambito dei diritti patrimoniali, i diritti di credito vengono di solito contrapposti ai diritti reali, i criteri di classificazione delle due categorie hanno condotto a soluzioni non univoche. Questo sia in considerazione di figure che presentano tratti non integralmente riconducibili all’uno o all’altro insieme, sia tenuto conto di posizioni giuridiche di solito a un genere e caratterizzate in modo analogo a istituti diversamente classificabili.

Si può pensare, nel primo caso, alle obbligazioni propter rem o agli oneri reali, tradizionalmente ricompresi in una zona grigia tra le due categorie. Nelle obbligazioni propter rem il debitore e il creditore sono individuati in virtù del collegamento con un determinato bene, come avviene ad esempio nel caso delle prestazioni accessorie a carico del titolare del fondo servente e a vantaggio del titolare del fondo dominante (ex art. 1030 c.c.). Negli oneri reali il titolare di un diritto su un bene è tenuto a prestazioni, di norma periodiche, verso un altro soggetto.

In relazione alle ipotesi del secondo caso, l’attenzione è stata rivolta sugli aspetti che avvicinano, ad esempio, una servitù negativa a un’obbligazione di non facere, o il titolare di un diritto personale di godimento all’usufruttuario.

In relazione ai criteri di differenziazione suggeriti, si rileva che il carattere dell’immediatezza del potere ai fini della realizzazione dell’interesse, normalmente idoneo a distinguere il diritto reale dal diritto di credito, non risulta riscontrabile in talune ipotesi di diritti reali e, all’opposto, è ben percepibile in alcuni diritti aventi in oggetto crediti.

Nell’esempio riportato della servitù negativa, questa non presenterebbe una simile connotazione, perché non risulta necessaria né sufficiente l’attività del titolare del diritto ai fini della realizzazione del proprio interesse, richiedendosi altresì l’astensione del titolare del fondo servente. Diversamente, l’immediatezza appare riscontrabile in situazioni giuridiche poste al di fuori dei diritti reali, come avviene nel rapporto derivante dal contratto di locazione. In questo caso, il conduttore realizzerebbe il suo interesse attraverso un potere immediato sul bene.

Allo stesso modo, l’assolutezza del diritto in relazione al rapporto con i terzi, di solito caratterizzante il diritto reale, è stata ritenuta inidonea a costituire un criterio distintivo delle due categorie. Si è osservato che, accanto a diritti assoluti non esercitabili erga omnes, sono rinvenibili diritti relativi che presentano tale caratteristica. Si può  pensare, nel primo caso, alla proprietà immobiliare non trascritta, inopponibile a un acquirente successivo che abbia invece proceduto a tale formalità (ex art. 2644 c.c.), mentre nel secondo caso è sufficiente far riferimento al regime di opponibilità del contratto di locazione nei confronti del terzo acquirente a norma dell’articolo 1599 del codice civile, ed è stato precisato che l’assolutezza va necessariamente tenuta distinta dall’opponibilità. Questa connotazione, oltre a non essere sempre connessa alla prima, in nessun caso incide sulla struttura del diritto ma ne rappresenta una componente estrinseca.

L’insoddisfazione verso i tradizionali parametri di classificazione ha poi condotto a suggerire l’impiego combinato di due criteri tra loro indipendenti – quello della struttura e quello dell’inerenza del potere a una cosa, in modo da considerare una singola fattispecie per un verso diritto reale e per altro verso diritto di credito. L’obbligazione propter rem sarebbe riconducibile a un rapporto obbligatorio sulla struttura, risultando diversamente ascrivibile a un diritto reale dove si valuti l’inerenza del potere ad un bene.

La classificazione dei diritti soggettivi non è apparsa più sicura ed immanente, bensì convenzionale e relativa.  Al di là della difficoltà di fare affidamento su idonei criteri di distinzione, a perdere rilievo è stata la stessa esigenza definitoria, indice di una più generale mancanza di centralità del diritto soggettivo.

Con particolare relazione alla distinzione tra diritti reali e diritti di credito, va altresì tenuto conto dell’incertezza intorno a taluni profili in relazione ai quali la distinzione è stata considerata rilevante. Si pensi, ad esempio, all’atto ricognitivo, la cui applicazione ai soli diritti di credito, tradizionalmente affermata, è andata incontro a serie obiezioni.

La partizione tradizionale è stata anche sminuita sotto il profilo rimediale. Sono state distinte le situazioni di appartenenza, tutelate in natura, dalle situazioni protette solo per equivalente e si è osservato che tale bipartizione è destinata a intersecare le categorie dei diritti reali e dei diritti di credito .

Il diritto di credito presuppone necessariamente un rapporto tra due soggetti, che riveste carattere qualificato rispetto a quello di mera astensione che incombe sui terzi con riferimento al titolare di un diritto reale.

La naturale inconfigurabilità di un rapporto giuridico unisoggettivo, della quale costituisce logica conseguenza l’estinzione per confusione (ex art. 1253 c.c.), incontra alcune eccezioni, giustificate da specifiche esigenze. Questo avviene, ad esempio, nel caso di accettazione con beneficio di inventario (ex art. 490, n. 1, c.c.) o in caso di circolazione di titoli di credito (ex art. 15, co. 3, r.d. 14.12.1933, n. 1669; art. 17, co. 3, r.d. 21.12.1933, n. 1736). Sono salvi i diritti dei terzi che abbiano acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito (ex art. 1254 c.c.).

Si discute se i soggetti del rapporto debbano essere necessariamente determinati ai fini della costituzione del diritto ovvero sia sufficiente la mera determinabilità, analogamente a quanto avviene per la prestazione. In questo caso, la costituzione del vincolo è configurabile prima della individuazione del soggetto.

La necessaria determinatezza si deve conciliare con la presenza di ipotesi nelle quali il criterio di individuazione è rappresentato da un fatto idoneo a consentire una sostituzione del soggetto legittimato, come può avvenire nei titoli di credito o nelle obbligazioni propter rem. Ancora, ci sono figure nelle quali i soggetti del rapporto non risultano immediatamente determinati; al riguardo, possono farsi gli esempi della promessa al pubblico (ex art. 1989 c.c.), del legato obbligatorio a favore di persona che va scelta dall’onerato o da un terzo (ex art. 631 c.c.) o ancora della donazione obbligatoria a persona da scegliersi da un terzo (ex art. 778, co. 2, c.c.).

A favore della necessaria determinatezza dei soggetti si è osservato, in relazione ai casi del primo tipo, che assume rilievo il tempo nel quale la pretesa viene fatta valere e risultano di conseguenza irrilevanti i mutamenti soggettivi intervenuti precedentemente. Neanche le ipotesi del secondo tipo si mostrerebbero idonee a deporre in senso contrario, considerato che il rapporto si costituisce in virtù del fatto idoneo ad individuare il soggetto attivo e che ciò non sarebbe incompatibile con la previa esistenza di un vincolo strumentale imposto al soggetto passivo del rapporto.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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