Dipendenti pubblici, TFR e Corte costituzionale

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LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA 

Maggioli Editore – Novità settembre 2012

 

 

1. Art. 12 della L. 122/2010

L’art. 12 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010, n. 122, regolano il tfr dei dipendenti pubblici.

In particolare, l’art. 12, i commi da 7 a 9 dispongono una corresponsione in forma rateale di alcune quote dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici. Il comma 10 estende – sia pure in base al criterio del pro rata temporis – a tutti i dipendenti pubblici il regime del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile – in sostituzione delle altre discipline, relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati -. Tale sostituzione è operata con riferimento alla quota di anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2011. Si ricorda che i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 rientrano già (in misura integrale) nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile.

 

 

2. Corte cost. n. 223/2012 e D.L. 185/2012

 

La Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2012, n. 223 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Tra le questioni sottoposte alla Corte vi erano le modifiche apportate alla disciplina dell’indennità di buonuscita dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010. Nel merito, in virtù di quanto previsto dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, «con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011», la disciplina della buonuscita dei dipendenti pubblici verrebbe ad essere assoggetta al differente regime di cui all’art. 2120 del codice civile, concernente il trattamento di fine rapporto. Tale innovazione, modificando peggiorativamente il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, ed in particolare dei magistrati, renderebbe dubbia la legittimità costituzionale del comma 7 dello stesso art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, che consente lo scaglionamento delle corresponsione dell’indennità (fino a tre importi annuali, a seconda dell’ammontare complessivo della prestazione), in quanto determinerebbe una perdita patrimoniale certa, se non altro in ragione della mancata previsione di interessi per la dilazione del pagamento, in deroga alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie. In relazione a ciò, una volta intervenuta la scelta del legislatore di prevedere un regime comune del trattamento di fine servizio applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, sarebbe irragionevole imporre ai soli dipendenti pubblici lo scaglionamento dell’indennità di buonuscita, determinandosi una violazione dell’art. 3 della Costituzione, nonché dell’art. 36, caratterizzandosi la buonuscita come “retribuzione differita”. Siffatto differimento, inoltre, a giudizio del rimettente avrebbe un aggiuntivo carattere di irragionevolezza per il personale di magistratura, il cui pensionamento è legato al compimento del settantacinquesimo anno di età, epoca che, «naturalmente oltre che statisticamente, abbrevia le prospettive di vita, e dunque anche di effettiva fruibilità di tale retribuzione differita». Infine, viene censurato il comma 10 dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, in quanto la menzionata estensione del regime di cui all’art. 2120 cod. civ. (ai fini del computo dei trattamenti di fine servizio) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011, con applicazione dell’aliquota del 6,91%, avrebbe dovuto comportare il venire meno della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, costituita dall’80% dello stipendio. Infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma in esame ed il Governo, al fine di  dare  attuazione  alla   sentenza   della   Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare  gli  obiettivi  di finanza pubblica, con il d.l. 185/2012, ha stabilito che l’articolo  12,  comma  10,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Staiano Rocchina

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