Dimissioni della lavoratrici madre, chiarimenti del Welfare

Redazione 19/11/14
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Lilla Laperuta

Con risposta ad interpello n. 28 del 7 novembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce la corretta interpretazione dell’articolo 55, comma 5, del D.Lgs.151/2001, relativo alla possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 del Codice civile.

Il parere era stato richiesto dall’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari – in particolare per chiarire se la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno.

I chiarimenti muovono innanzitutto  dalla lettura dell’art. 55, comma 4 – come modificato dall’art. 4, comma 16, della L. n. 92/2012 (riforma Fornero)  – ai sensi del quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo di questo Ministero.

In proposito, si evidenzia che le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 alla disposizione in esame hanno comportato l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.

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