Diffida accertativa per crediti patrimoniali: natura, finalità e caratteri in una circolare del Ministero del lavoro

Redazione 10/01/13
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Biancamaria Consales

La diffida accertativa costituisce un valido e rapido strumento attraverso il quale il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro può intervenire a tutela del credito patrimoniale vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per la prestazione lavorativa resa. Infatti, se durante l’attività di vigilanza emergono inosservanze della disciplina contrattuale dalle quali possono scaturire crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro provvede con specifico atto a diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti entro un termine predeterminato.

Con circolare n. 1 dell’8 gennaio 2013, il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni in ordine alle problematiche concernenti l’individuazione degli elementi distintivi e dei limiti applicativi dell’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali, prevista dall’art. 12 D.Lgs. 124/2004.

Innanzitutto, va precisato che il suddetto articolo è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 8 della L. 30/2003, volta a definire un sistema organico e coerente di tutele del lavoro con il precipuo scopo di realizzare una semplificazione delle procedure per la soddisfazione dei crediti di lavoro.

La peculiarità dell’istituto consiste nel fatto che per la prima volta si introduce nel nostro ordinamento un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato.

La circostanza che il legislatore abbia voluto approntare un rimedio di tipo amministrativo, quindi né di natura negoziale (come le cambiali), né di natura giudiziale (come il decreto ingiuntivo) si giustifica con la necessità di creare un collegamento più stretto tra l’attività di vigilanza e la soddisfazione dei diritti dei lavoratori, con il non celato scopo di deflazionare il carico dei Tribunali e, di converso, promuovere forme conciliative di risoluzione dei conflitti individuali di lavoro.

“Pertanto, – si legge nella circolare – è evidente che il legislatore abbia voluto introdurre nel peculiare sistema delle tutele lavori stico-previdenziali, uno specifico strumento finalizzato in primis al diretto soddisfacimento degli interessi di natura patrimoniale dei lavoratori, unitamente agli istituti di derivazione pubblicistica volti alla individuazione delle violazioni e comminazione delle relative sanzioni. Per tali considerazioni è opportuno evidenziare come, in virtù della citata disposizione, l’ambito di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro venga ampliato sino a ricomprendere la tutela patrimoniale dei rapporti obbligatori privati. In tale contesto, infatti, per i crediti accertati con diffida ex art. 12 D.Lgs. 124/2004, il legislatore delinea un procedimento amministrativo attraverso cui, in assenza di adempimento spontaneo o di conciliazione, la diffida accertativa costituisce titolo per lì esecuzione forzata”

Per ciascuna categoria di crediti “diffidabili” (crediti retributivi da omesso pagamento, crediti di tipo indennitario, retribuzioni di risultato, crediti retributivi derivanti da un non corretto inquadramento della tipologia contrattuale, crediti legati al demansionamento), la circolare ministeriale fornisce indicazioni operative per gli ispettori del lavoro, affinché la diffida esplichi i propri effetti.

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