Differenza tra unioni civili e convivenze di fatto

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La Legge Legge 20/05/ 2016 n. 76 , cosiddetta Legge Cirinnà, ha introdotto le unioni civili. Si tratta di istituto giuridico che tutela la convivenza tra persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe alcuni dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio.

Per approfondire leggi anche “Le tutele legali nelle crisi di famiglia” di Michele Angelo Lupoi.

Differenze tra unione civile e matrimonio

Tra unioni civili e matrimonio si riscontrano delle differenze. L’unione civile si realizza tra persone dello stesso sesso e non riconosce espressamente l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione. Nel matrimonio la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia.

Le parti, con dichiarazione all’ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. I partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.

Aspetti in comune

Nonostante le differenze, gli aspetti che accomunano le unioni civili al matrimonio sono numerose.

Entrambe le parti sono tenute, ognuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e  casalingo, a  contribuire ai  bisogni comuni  dell’unione. Concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. Ad ognuna spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Sotto il profilo successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.

Con la stessa legge, in Italia è stata introdotta la disciplina per le coppie che, di fatto, vivono come se fossero unite in matrimonio,  sono le convivenze di fatto.

Convivenze di fatto

Secondo la legge, per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca  assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o eterosessuali può essere attestata da un’autocertificazione, redatta in carta libera e presentata al Comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo anagrafico.

Il Comune, una volta eseguiti gli opportuni accertamenti, rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia. I conviventi devono presentare l’ autocertificazione, perché la convivenza può essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali.

Lo status di convivente di fatto comporta il riconoscimento di specifici doveri e diritti. Stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia grave da comportare un deficit della capacità di intendere e volere, il convivente può delegare l’altro a rappresentarlo nelle decisioni in ambito di salute. Al convivente è riconosciuto anche il diritto di visita e di assistenza. Il convivente superstite succede nel contratto di locazione al convivente defunto, e può anche essere inserito nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari.

Le unioni civili sono state concepite per la tutela delle coppie omosessuali che a lungo sono state destinatarie di un trattamento diverso rispetto alle coppie eterosessuali. Non era prevista nessuna tutela specifica. Non potendo essere equiparata al matrimonio, l’unione civile è quella che più gli si avvicina.

La convivenza di fatto è relativa a quelle persone, omosessuali o eterosessuali, che hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l’unione civile, che sono meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.

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