Diffamazione via Internet, il Giudice competente

Redazione 28/04/11
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“E’ possibile affermare, in armonia con i principi già espressi da questa Corte (Sez. Un. Civ. 13 ottobre 2009, n. 21661), che rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore.
Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi n qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia.
Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dell’art. 8 cod. proc. pen. né quella fissata dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. (…) con la conseguenza che è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 cod. proc. pen., ossia al luogo di domicilio dell’imputato” (Cassazione, prima sezione penale, numero 964 del 2011)

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