Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi n qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia.
Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dell’art. 8 cod. proc. pen. né quella fissata dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. (…) con la conseguenza che è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 cod. proc. pen., ossia al luogo di domicilio dellimputato” (Cassazione, prima sezione penale, numero 964 del 2011)
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