Dichiarazione di successione: non spetta ai contribuenti allegare gli estratti catastali relativi agli immobili. Devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate

Redazione 19/02/13
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Con risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013, l’Amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti in ordine alla documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

In particolare, oggetto del parere espresso è l’attualità dell’obbligo previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del predetto decreto, di allegare gli “estratti catastali” alla dichiarazione di successione e, in caso affermativo, la possibilità per il contribuente di presentare le visure catastali degli immobili caduti in successione in luogo delle certificazioni catastali.

La summenzionata disposizione prevede l’allegazione alla dichiarazione di successione degli “estratti catastali” al fine di consentire l’esatta identificazione degli immobili dichiarati per il successivo espletamento delle formalità di competenza degli uffici.

L’amministrazione finanziaria ha ritenuto che per i certificati ipotecari o catastali non trovi applicazione l’obbligo di non accettare o richiedere certificati da parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi, stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000, trattandosi di certificati che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali e che non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2012, si ritiene sussistere, anche per i dati attestati dai certificati catastali, l’obbligo previsto dal comma 1 dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute all’acquisizione d’ufficio di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (…)”.

Da ultimo, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il D.L. 16/2012, ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 6 che stabilisce “Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (…) per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.”.

Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in considerazione della possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all’applicazione “SISTER”, che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali, si ritiene che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 346/1990.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento