Dichiarazione di essere in regola con i premi assicurativi da versare all’INAIL datata 6 novembre, Durc irregolare al 20 Novembre

Lazzini Sonia 28/01/10
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Dichiarazione di essere in regola con i premi assicurativi da versare all’INAIL datata 6 novembre, Durc irregolare al 20 novembre:è palese l’ìllegittimità dell’operato della stazione appaltante (annullamento dell’aggiudicazione _ a cui far seguire l’escussione della cauzione provvisoria_ nonchè della relativa segnalazione all’Autority) e della gravata annotazione (nel casellario informatico delle imprese) , atteso che al fine di verificare la sussistenza di una dichiarazione mendace in ordine al possesso del requisito de quo, occorreva per forza di cose far riferimento alla data in cui la suddetta dichiarazione era stata resa.

La società ricorrente ha partecipato alla gara, risultandone aggiudicataria, indetta dalla Provincia di Agrigento per l’affidamento dei lavori di sistemazione della strada ***************** alla **** n.1 attraverso C/de San Giuseppe, Mascolini.

In sede di domanda di partecipazione l’odierna istante aveva prodotto tra i vari documenti richiesti dal bando anche un’autocertificazione, datata 6.11.2007, in cui dichiarava di essere in regola con i versamenti contributivi.

La stazione appaltante in sede di verifica della sussistenza dei requisiti il cui possesso era stato dichiarato dalla ricorrente, ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 10.12.2007 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. – Provincia di Trapani – in cui era fatto presente che alla data del 20.11.2007 la srl Ricorrente Costruzioni non era in regola con i versamenti dei premi e accessori nei confronti dell’INAIL – sede di Trapani.

Alla luce di tali risultanze istruttorie, la Provincia di Agrigento ha prima disposto l’esclusione dalla gara de qua dell’attuale istante, e, successivamente ha comunicato all’intimata Autorità la suddetta esclusione ai fini della successiva annotazione nel casellario informatico delle imprese.

A conclusione del procedimento in questione la menzionata Autorità ha provveduto ad annotare quanto segue:

“La stazione appaltante Provincia di Agrigento sulla base del modello di cui all’allegato A alla determina n.1/05 dell’Autorità con nota prot.54336 del 29.10.2008 (prot. Autorità n.64910 del 18.11.2008) ha comunicato di aver escluso l’impresa RICORRENTE COSTRUZIONI SRL dalla gara relativa ai “lavori di sistemazione della strada ***************** alla **** n.1 attraverso C/de San Giuseppe, Mascolini”. Ciò per aver accertato on sede di verifica dell’autodichiarazione dall’impresa in sede di gara la mancata veridicità in merito al possesso dei requisiti di cui all’art.38, comma 1, lett. i) del d.lgvo n.163/2006. In particolare dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n.2826873 rilasciato in data 10.12.2007 dallo Sportello Unico Previdenziale della CE – Provincia di Trapani – risulta che l’impresa alla data del 20.11.2007 non era in regola con i versamenti dei premi e accessori nei confronti dell’INAIL-sede di Trapani. La stazione appaltante ha, inoltre, comunicato di aver provveduto a trasmettere denuncia all’Autorità Giudiziaria competente”.

La suddetta annotazione è stata impugnata con il presente gravame affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Eccesso di potere – Violazione dell’art.38 del D.lgvo n.163/2006 e dell’art.75 del DPR nn.554/1999.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Oggetto della presente controversia è l’annotazione nel casellario informatico delle imprese della nota con cui la Provincia di Agrigento ha fatto presente di aver escluso dalla gara indetta per l’affidamento di lavori stradali la società ricorrente per avere reso false dichiarazioni circa il possesso del requisito della regolarità contributiva.

In merito deve essere fatto presente che:

a) la srl Ricorrente Costruzioni aveva prodotto di sede gara una dichiarazione datata 6.11.2007 in cui aveva attestato di essere in regola con i premi assicurativi;

b) tale elemento risulta per tabulas dimostrato dal DURC versato agli atti dalla menzionata impresa in cui è attestato che quest’ultima alla data del 6.11.2007 risultava in regola con i versamenti contributivi;

c) la stazione appaltante ha, tuttavia, ritenuto mendace la dichiarazione effettuata dalla società ricorrente sulla base di un durc in cui era fatto presente che alla data del 20.11.2007 l’attuale istante non era in regola con i versamenti INAIL;

d) in tale contesto, quindi, è palese l’ìllegittimità dell’operato della stazione appaltante e della gravata annotazione, atteso che al fine di verificare la sussistenza di una dichiarazione mendace in ordine al possesso del requisito de quo, occorreva per forza di cose far riferimento alla data in cui la suddetta dichiarazione era stata resa.

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 50 del 5 gennaio 2010 emessa dal Tar Lazio, Roma

 

N. 00050/2010 REG.SEN.

N. 05335/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5335 del 2009, proposto da:
Soc Impresa Ricorrente Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso ************ in Roma, via S. Costanza, 27;

contro

1) l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;
2) la Provincia di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

provvedimento di annotazione inserita nel casellario informatico a carico dell’impresa Ricorrente costruzioni s.r.l. su segnalazione della Provincia regionale di Agrigento, comunicato con nota prot. 21191/09/VILAVER, del 6 aprile 2009, pervenuta in data 14 aprile 2009;..

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

La società ricorrente ha partecipato alla gara, risultandone aggiudicataria, indetta dalla Provincia di Agrigento per l’affidamento dei lavori di sistemazione della strada ***************** alla **** n.1 attraverso C/de San Giuseppe, Mascolini.

In sede di domanda di partecipazione l’odierna istante aveva prodotto tra i vari documenti richiesti dal bando anche un’autocertificazione, datata 6.11.2007, in cui dichiarava di essere in regola con i versamenti contributivi.

La stazione appaltante in sede di verifica della sussistenza dei requisiti il cui possesso era stato dichiarato dalla ricorrente, ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 10.12.2007 dallo Sportello Unico Previdenziale della C.E. – Provincia di Trapani – in cui era fatto presente che alla data del 20.11.2007 la srl Ricorrente Costruzioni non era in regola con i versamenti dei premi e accessori nei confronti dell’INAIL – sede di Trapani.

Alla luce di tali risultanze istruttorie, la Provincia di Agrigento ha prima disposto l’esclusione dalla gara de qua dell’attuale istante, e, successivamente ha comunicato all’intimata Autorità la suddetta esclusione ai fini della successiva annotazione nel casellario informatico delle imprese.

A conclusione del procedimento in questione la menzionata Autorità ha provveduto ad annotare quanto segue:

“La stazione appaltante Provincia di Agrigento sulla base del modello di cui all’allegato A alla determina n.1/05 dell’Autorità con nota prot.54336 del 29.10.2008 (prot. Autorità n.64910 del 18.11.2008) ha comunicato di aver escluso l’impresa RICORRENTE COSTRUZIONI SRL dalla gara relativa ai “lavori di sistemazione della strada ***************** alla **** n.1 attraverso C/de San Giuseppe, Mascolini”. Ciò per aver accertato on sede di verifica dell’autodichiarazione dall’impresa in sede di gara la mancata veridicità in merito al possesso dei requisiti di cui all’art.38, comma 1, lett. i) del d.lgvo n.163/2006. In particolare dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n.2826873 rilasciato in data 10.12.2007 dallo Sportello Unico Previdenziale della CE – Provincia di Trapani – risulta che l’impresa alla data del 20.11.2007 non era in regola con i versamenti dei premi e accessori nei confronti dell’INAIL-sede di Trapani. La stazione appaltante ha, inoltre, comunicato di aver provveduto a trasmettere denuncia all’Autorità Giudiziaria competente”.

La suddetta annotazione è stata impugnata con il presente gravame affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Eccesso di potere – Violazione dell’art.38 del D.lgvo n.163/2006 e dell’art.75 del DPR nn.554/1999.

Si è costituita l’intimata Autorità contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto del proposto gravame.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2009 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è l’annotazione nel casellario informatico delle imprese della nota con cui la Provincia di Agrigento ha fatto presente di aver escluso dalla gara indetta per l’affidamento di lavori stradali la società ricorrente per avere reso false dichiarazioni circa il possesso del requisito della regolarità contributiva.

In merito deve essere fatto presente che:

a) la srl Ricorrente Costruzioni aveva prodotto di sede gara una dichiarazione datata 6.11.2007 in cui aveva attestato di essere in regola con i premi assicurativi;

b) tale elemento risulta per tabulas dimostrato dal DURC versato agli atti dalla menzionata impresa in cui è attestato che quest’ultima alla data del 6.11.2007 risultava in regola con i versamenti contributivi;

c) la stazione appaltante ha, tuttavia, ritenuto mendace la dichiarazione effettuata dalla società ricorrente sulla base di un durc in cui era fatto presente che alla data del 20.11.2007 l’attuale istante non era in regola con i versamenti INAIL;

d) in tale contesto, quindi, è palese l’ìllegittimità dell’operato della stazione appaltante e della gravata annotazione, atteso che al fine di verificare la sussistenza di una dichiarazione mendace in ordine al possesso del requisito de quo, occorreva per forza di cose far riferimento alla data in cui la suddetta dichiarazione era stata resa.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.5335 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata annotazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

***************, ***********, Estensore

************* di Nezza, ***********

 

L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

 

A cura di *************

Lazzini Sonia

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