E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 sulla “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”.
Il D.Lgs. ha previsto per il 2015 l’entrata in vigore del nuovo sistema di rendicontazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati.
La dichiarazione precompilata viene proposta, in via sperimentale, ai contribuenti che normalmente presentano il mod. 730 e il mod. Unico PF e che comunicano i seguenti redditi e oneri: redditi da lavoro e pensione certificati da terzi; eventuali redditi aggiuntivi derivanti da redditi di terreni e fabbricati (c.d. redditi fondiari); spese quali: mutui, assicurazioni, spese mediche ecc…
Come evidenziato dall’art.1 del Decreto, tuttavia, rimane ferma la volontà del contribuente di continuare a presentare il modello unico/pf non accettando la dichiarazione precompilata proposta dall’amministrazione finanziaria.
Analizzando nello specifico il nuovo sistema, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, del D.P.R. n. 132/1998, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, del testo unico delle imposte sui redditi, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata.
Il contribuente dovrà quindi provvedere all’iscrizione al sito dell’Agenzia dell’Entrate per verificare la correttezza e completezza dei dati precompilati: l’art. 1, comma 3 afferma che la dichiarazione “è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale, o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale”.
Il ruolo dei sostituti d’imposta non verrà quindi a mancare. Dovranno, infatti, fungere da delegati o da assistenti nel caso in cui il contribuente intenda rivedere i valori immessi dal fisco nel suo stesso 730.
Per quanto riguarda le tempistiche:
-entro il 7 marzo sarà possibile per i sostituti trasmettere delle certificazioni;
– entro il 31 marzo i Caf potranno inviare comunicazioni inerenti la situazione contabile di uno o più soggetti;
– entro il 15 aprile si potranno rivedere le definizioni delle Entrate.
Detto ciò, non ci resta che provare questo nuovo sistema di rendicontazione. Che il legislatore abbia voluto alleggerire la vita agli onesti contribuenti?
Intanto vi anticipiamo la bozza del modello 730 e le istruzioni per la compilazione, pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
> Bozza Modello 730/2015
> Bozza Istruzioni per la compilazione
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