Detenzione del genitore – Scheda di Diritto

La detenzione di un genitore pone una serie di problematiche giuridiche rilevanti in ambito civile, penale e amministrativo.

Redazione 19/04/25

La detenzione di un genitore pone una serie di problematiche giuridiche rilevanti in ambito civile, penale e amministrativo, con particolare incidenza sul diritto di famiglia e sulla tutela del minore. La questione assume rilievo soprattutto nei procedimenti relativi all’affidamento, all’esercizio della responsabilità genitoriale e, più in generale, al diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.
Il sistema giuridico italiano, in linea con gli obblighi internazionali e costituzionali, cerca di bilanciare il diritto del minore alla continuità affettiva con entrambi i genitori con l’interesse superiore alla sua protezione e crescita in un ambiente idoneo.

Indice

1. Responsabilità genitoriale e detenzione


La detenzione di un genitore non determina automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale. L’art. 30 della Costituzione sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e tale principio è richiamato nel Codice Civile all’art. 316, secondo il quale entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Tuttavia, la detenzione può incidere sull’idoneità a esercitare concretamente tali funzioni. In base all’art. 330 c.c., il giudice può dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri verso i figli o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il minore.
La mera condizione detentiva non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per la decadenza, ma può esserlo se accompagnata da condotte dannose o pericolose per il figlio (ad esempio, reati contro la persona, violenza domestica, traffico di stupefacenti).

2. Il diritto del minore alla relazione con il genitore detenuto


La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (New York, 1989) e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) riconoscono al minore il diritto a mantenere relazioni personali e contatti regolari con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo superiore interesse.
In attuazione di tali principi, la giurisprudenza italiana ha affermato che, anche in caso di detenzione, il genitore ha diritto a mantenere un rapporto affettivo con il figlio, nei limiti consentiti dalla struttura penitenziaria e dalle esigenze di sicurezza.
L’art. 29 della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario) prevede che i detenuti possano mantenere rapporti con i familiari attraverso colloqui, corrispondenza e telefonate. In presenza di minori, le direzioni penitenziarie possono organizzare colloqui in ambienti attrezzati, che riproducono condizioni di vita quotidiana, per favorire l’interazione genitore-figlio in un clima più sereno.

3. Strumenti alternativi di protezione: l’affidamento e le misure di sostegno


Quando il genitore è detenuto, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo al genitore libero o, in assenza di quest’ultimo, ad altri familiari idonei o a servizi sociali, come previsto dagli artt. 333 e 336 c.c.
Inoltre, se il minore è in età da accudimento (0-3 anni), l’ordinamento penitenziario prevede istituti alternativi alla detenzione in carcere, come:

  • l’art. 47-quinquies l. 354/1975, che consente la detenzione domiciliare speciale alle madri (o padri, se affidatari esclusivi) di figli minori di anni 10;
  • le case famiglia protette: strutture che ospitano madre e bambino in ambiente controllato ma non carcerario, quando non sia possibile applicare misure alternative.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76/2017, ha ribadito che il legislatore deve tenere conto dell’interesse del minore anche nei casi in cui il genitore sia in custodia cautelare, privilegiando misure che evitino l’ingresso in carcere dei bambini.

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