Deposito del ricorso: la nuova pronuncia a Sezioni Unite

Redazione 28/09/18
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Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22438/2018, sui principi enunciati all’art. 363 c.p.c. hanno stabilito che il deposito in cancelleria, nel termine di 20 giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per Cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.

La tempestività del ricorso

Relativamente all’ipotesi di tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico, l’onere di disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente, è del controricorrente.

Nell’ipotesi in cui, invece, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 art. cit.), la conferma di conformità all’originale ex art. 9 l. n. 53 del 1994 della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione art. 379 c.p.c. o all’adunanza in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 380 bis, 380 ter c.p.c.. In mancanza, il ricorso verrà dichiarato improcedibile.

Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c., del ricorso nativo digitale,voglia depositare il controricorso e disconosca la conformità all’originale della copia analogica difforme del ricorso depositata, in questo caso l’onere è del ricorrente depositare, nei termini anzidetti (sino all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), la conferma di legge riguardante la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all’originale notificato; viceversa il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

Da ultimo, qualora vi siano più destinatari della notifica e non tutti depositino il controricorso, il ricorrente sarà vincolato a depositare, nei termini anzidetti, l’asseverazione di cui all’art. 9 della l. n. 53 del 1994.

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