Definitiva approvazione del Senato del disegno di legge in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio

Redazione 28/10/11
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Il Senato ha approvato all’unanimità le disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio contenute nel disegno di legge, già approvato dalla Camera e ora divenuto legge in attesa di pubblicazione. Con tali disposizioni si è inteso apportare un correttivo al generale divieto contemplato dall’art. 13, D.Lgs. 160/2006 (come mod. dall’art. 2 della L. 111/2007), che esclude la possibilità di destinare i magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, a funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali, comprese quelle di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare.

Se in linea di principio tale divieto appare coerente con l’opportunità di affidare le dette funzioni a magistrati che abbiano acquisito una consolidata esperienza professionale, tuttavia la sua rigida applicazione ha comportato dei gravi disagi in particolare in taluni uffici di Procura del meridione. È noto, infatti, che molti di questi uffici (considerati sedi poco appetibili) si reggono su di un organico composto in larga parte proprio da magistrati di prima nomina, e che, pertanto, i vuoti di organico provocati dalle domande di trasferimento ad altre sedi dei magistrati operanti in quegli uffici, non potendo più essere colmati con l’assegnazione di magistrati di prima nomina, ha determinato una situazione di inefficienza e di paralisi dell’attività di indagine proprio in quelle aree del Paese maggiormente afflitte dalla piaga della criminalità organizzata.

Il nuovo testo di legge corregge la norma impositiva del divieto in questione mediante l’espressa previsione per cui «i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità». D’altra parte, come pure è stato rilevato in sede di dibattito parlamentare, appariva incongruo, relativamente alle funzioni giudicanti, da un lato vietare di destinare i magistrati di prima nomina a tutte le funzioni monocratiche penali e, dell’altro, prevedere la possibilità che a tali funzioni siano destinati, sia pure in supplenza e limitatamente ai processi a citazione diretta, giudici onorari che, rispetto ai primi, non hanno neppure superato la rigida selezione conseguente alla partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla magistratura. (Anna Costagliola)

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