Decreto sostegni bis, il pagamento delle cartelle di pagamento

Redazione 28/07/21
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Il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione. Inoltre, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.

Vediamo nel dettaglio le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni-bis”.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 31 agosto 2021 del termine “finale” di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamentoavvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Scadenza pagamenti rate 2020

Rimodulazione del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la  rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021);
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Scadenza pagamenti rate 2021

Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio,  il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Pagamenti delle PA (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori a 5 mila euro

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

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