Decreto semplificazioni (D.L. 5/2012): nuove regole per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità

Redazione 13/02/12
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Biancamaria Consales

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto semplificazioni) introduce, all’art. 15, nuove regole volte a rendere più snelle le pratiche per ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici che hanno una gravidanza complicata. La disposizione, apportando modifiche all’articolo 17 del D.Lgs. 151/2001, afferma che a partire dal 1° aprile 2012, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro. L’ASL provvederà, dunque, a rilasciare l’autorizzazione, secondo le modalità definite nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, nell’ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

La Direzione Territoriale del Lavoro procederà, invece, per le altre due ipotesi già considerate dall’art. 17 e precisamente:

a) allorquando esistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

b) allorquando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo la previsione contenuta negli articoli 7 (lavori vietati) e 12 (valutazione dei rischi) dello stesso D.Lgs. 151/2001.

La nuova ripartizione delle competenze comporta il venir meno del potere discrezionale dei servizi ispettivi (art. 17, comma 4, D.Lgs. 151/2001), ora a favore della Direzione territoriale del lavoro, nel caso in cui dall’accertamento in via autonoma o su richiesta della lavoratrice, emerga una situazione pregiudizievole.

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