Decreto semplificazioni (D.L. 5/2012), chiarimenti nella nota Inail

Redazione 24/02/12
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Lilla Laperuta

Nuovi indirizzi operativi sono stati forniti dall’Inail, nella circolare 21 febbraio 2012 prot. n. 1275, in merito ad alcuni punti critici presenti nel D.L. 5/2012 (decreto semplificazioni) con particolare riferimento:

a) alla semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio (articolo 18). L’Inail sofferma la propria attenzione sulle norme relative alle comunicazioni obbligatorie, con particolare riguardo ai lavoratori assunti per speciali servizi non superiori ai 3 giorni. In termini operativi, l’art. 18 riconosce alle aziende del settore turistico e dei pubblici esercizi la possibilità di effettuare una comunicazione semplificata, prima dell’inizio della prestazione lavorativa Si prevede in particolare che il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva si evincano maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro (cfr. sul punto anche Min. Lav. nota prot. n. 002369 del 16 febbraio 2012);

b) alla semplificazione in materia di Libro Unico del Lavoro (articolo 19). La norma di semplificazione chiarisce che la nozione di omessa registrazione dei dati dei lavoratori è da riferirsi alle scritture complessivamente omesse e non al singolo dato di cui manchi la registrazione, e che l’infedele registrazione riguardi le scritturazioni di dati diverse rispetto a qualità o quantità di prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. L’illecito si configura, se la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione erogata non corrisponde a quella annotata sul libro unico: ciò che rileva è la difformità tra i fatti reali e le annotazioni eseguite;

c) alla responsabilità solidale sugli appalti (articolo 21). In particolare l’istituto chiarisce che nella nuova formulazione dell’articolo 29 D.Lgs. n. 276/2003, la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente estesa anche ai premi assicurativi Inail. Diversamente la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 5/2012), è esclusa per le sanzioni civili, per le quali risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

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