Decreto rilancio: integrazione al reddito, cassa integrazione in deroga, cisoa, naspi e dis- coll

Redazione 21/07/20
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Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo  precedentemente concesso, è possibile usufruirne anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 (Dl 52/2020).
Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Le “Novità su cassa integrazione e assegno ordinario” sul sito Inps.
La Circolare INPS 30 giugno 2020, n. 78, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce tutte le indicazioni operative per la presentazione della domanda di pagamento diretto con anticipo del 40% e chiarisce le modalità di istruttoria, di calcolo della misura e di pagamento dell’anticipazione.

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COVID-19: le novità sul lavoro

A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.

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Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) 

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente.
La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.
Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22  del DL 18/2020.

Cassa integrazione in deroga

È possibile usufruire della cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. È inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di di quattro settimane dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso e fino alla durata massima di quattordici settimane.
Le “Novità su cassa integrazione e assegno ordinario” sul sito Inps.
Il Messaggio 18 giugno 2020, n. 2503 dell’INPS sulla presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate
La Circolare INPS 30 giugno 2020, n. 78, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce tutte le indicazioni operative per la presentazione della domanda di pagamento diretto con anticipo del 40% e chiarisce le modalità di istruttoria, di calcolo della misura e di pagamento dell’anticipazione.

Si legga anche:”Cassa integrazione e disoccupazione Coronavirus”

Cassa integrazione guadagni in deroga

Ai lavoratori, che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
La Circolare INPS 22 giugno 2020, n. 75, fornisce le istruzioni per la gestione dell’indennità pari alla mobilità in deroga

Sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioniFerma restando la fruizione dei benefici economici, è stata prorogata di ulteriori due mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL  e per i beneficiari di integrazioni salariali, gli adempimenti, le procedure di avviamento a selezione nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

NASPI e DIS-COLL 

Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito erogate in merito all’emergenza COVID-19. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
La Circolare INPS 23 giugno 2020, n. 76 fornisce informazioni dettagliate sui provvedimenti, sul regime fiscale e sulle relative istruzioni contabili.

Promozione del lavoro agricolo

In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici.
Con il messaggio 12 giugno 2020, n. 2423 l’INPS precisa che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – Com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti.
La Circolare INPS 23 giugno 2020, n. 76 fornisce informazioni dettagliate sui provvedimenti, sul regime fiscale e sulle relative istruzioni contabili.

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