Decreto rilancio: il super bonus del 110%

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Il governo, con la conversione del decreto-legge 19 Maggio 2020 n. 34 (c.d. «Decreto rilancio») recante provvedimenti urgenti come conseguenza dell’emergenza causata dalla pandemia da COVID-19, ha previsto diverse misure volte sia al rafforzamento del sistema sanitario nazionale e sia al sostegno del lavoro e dell’economia nonché delle politiche pubbliche.

Nel presente articolo si vuole esaminare la disciplina che è stata riservata nel testo legislativo alla detrazione del 110 per cento (c.d. «super bonus») per gli interventi di «efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici».[1]

Tale normativa vuole intervenire affinché i destinatari dell’agevolazione possano finanziare interamente i lavori di miglioramento edilizio delle proprie abitazioni e, dove presente un rischio sismico, la messa in sicurezza dell’edificio.

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L’articolo 119 del d.L. 19 Maggio 2020, n.34

Nel titolo dedicato alle misure fiscali è l’art. 119 a disciplinare le detrazioni alle quali può applicarsi il bonus del 110%. Le spese, sostenute e rimaste a carico del contribuente oppure da sostenere, dovranno rientrare nel periodo temporale 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e devono figurare necessariamente tra almeno una delle categorie tassativamente elencate:

– «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo».

– «interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione».

– «interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici».[2]

La detrazione sarà suddivisa in quote eguali nelle dichiarazioni dei redditi successive del richiedente, per un totale di 5 quote ovvero 5 anni. La possibilità di presentare la richiesta viene esclusa se si è già presentato domanda per ottenere qualsiasi altro incentivo di natura pubblica (sia esso di natura europea, nazionale o regionale) in quanto non cumulabile con incentivi di altra origine.

Differente situazione riguarda invece chi, eseguendo un lavoro di natura non configurata nel testo, esegue anche congiuntamente un lavoro che invece rientri tra quelli elencati dalla disciplina; potrà infatti accedere alla detrazione presentando apposita documentazione e sempre se, tali lavori, sono stati o verranno eseguiti nell’arco temporale previsto dalla normativa.

Può quindi esser distinta la categoria degli interventi in 2 differenti tipologie: i lavori c.d. «trainanti» e quelli «trainati».

I primi necessari ed imprescindibili per accedere alla detrazione, mentre i secondi (elencati all’art. 14 del decreto-legge 63 del 2013 n. 14) riconosciuti solo se effettuati in connessione a quelli appartenenti al primo genere.

L’accesso alla detrazione, inoltre, deve essere escluso ogni qual volta il non venga conseguito il «miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta»[3] e, tale miglioria, deve necessariamente essere documentata dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) redatto da personale abilitato ovvero tecnico riconosciuto e, contestualmente, comunicato sia all’Agenzia delle entrate e sia all’Agenzia nazionale energia e sviluppo sostenibile.

Viene inoltre riconosciuto l’accesso alla detrazione agli interventi «finalizzati alla riduzione del rischio sismico»,[4] con la precisione delle medesime modalità certificative e documentarie, attraverso una elevazione della detrazione, già prevista all’art.16 del decreto legge 2016 n. 63 indicante la detrazione del 50% per le abitazioni rientranti nelle zone sismiche 1-2-3 e, una disciplina ulteriore in caso di cessione della detrazione ad una società assicurativa che, accettando una stipula assicurativa sul rischio sismico, si vedrà diminuito l’ammontare del credito di imposta dal 110% al 90%.

Ai sensi della disciplina del d.l. N.63 del 2016 gli edifici ubicati nelle zone sismiche 4 (compresa) e superiori non possono accedere alla detrazione.

Soglie di spesa

Sono previste delle soglie massime di spesa, ai fini della detrazione totale, a seconda del tipo di intervento da effettuare. Nel dettaglio:

  • Per interventi di isolamento termico viene imposto il limite di euro 60.000, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • Per gli interventi inerenti alla sostituzione degli impianti di climatizzazione la detrazione non può eccedere gli euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (spese di bonifica dell’impianto incluse) solo se l’intervento viene effettuato sulle parti comuni dell’edificio;
  • Alla medesima soglia numerica ma con l’esclusione del moltiplicatore, sono invece soggetti gli interventi effettuati (o da effettuarsi) sugli edifici unifamiliari.
  • In ultimo, per gli impianti fotovoltaici il tetto è di euro 48.000 da ripartire in maniera proporzionale di 2.400 euro per ogni kW di potenza o, ridotto a 1.600 euro ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DpR 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica ovvero ristrutturazione edilizia).[5]

Soggetti a cui è consentito l’accesso alla detrazione

Il comma 9 dell’articolo 119 del testo elenca i soggetti legittimati a richiedere la detrazione; in particolare può essere richiesta innanzitutto dalle persone fisiche (non al fine dell’esercizio dell’attività di impresa), dai condomini, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e da qualsiasi ente a cui possa esser ricondotta la medesima finalità, per gli immobili posseduti e dati in godimento ai soci delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa; in ultimo è consentito anche alle società o associazioni sportive che lo destinano alle parti adibite a spogliatoi.

Resta inclusa la possibilità per chi esercita un’attività di impresa all’interno di un condomino, di poterne usufruire per le parti in comune.

Per accedere al super bonus non vi è espresso riferimento alla titolarità del diritto di proprietà dell’immobile per il quale si vuole effettuare il lavoro e, di conseguenza, hanno facoltà (previo non diniego del proprietario) di richiesta della detrazione anche i soggetti titolari del diritto di usufrutto, i nudi proprietari, i conviventi e coloro che hanno un contratto di locazione.

La cessione della detrazione

L’emendamento, oltre a prevedere la detrazione in quote pari per anni 5, disciplina anche la possibilità della cessione della detrazione stessa in favore del terzo che, nel caso in cui sia il fornitore del  servizio potrà concedere il c.d. sconto in fattura e recuperare, successivamente, la spesa attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta; oppure potrà esser ceduto a soggetti che, come nel caso di operatori di erogazione del credito, potranno acquistare la detrazione spettante e, in ultimo, anche a società, enti, persone fisiche o professionisti.

Nonostante la cessione del credito d’imposta risulti la soluzione di finanziamento più immediata, soprattutto se supportata da un istituto di erogazione del credito, non è tuttavia la modalità esclusiva. Infatti, in deroga al generale divieto di compensazione tra debiti e crediti fiscali superiori ad euro 1.500 ex art. 31, comma 1, d.l. n. 78/10, il credito di imposta può essere anche utilizzato in compensazione con il fisco.

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Note

[1] D.l. 19 Maggio 2020, n. 34.

[2] Art. 19, D.l. 19 Maggio 2020, n. 34.

[3] Art. 19, D.l. 19 Maggio 2020, n. 34.

[4] Art. 19, D.l. 19 Maggio 2020, n. 34.

[5] Art. 19, D.l. 19 Maggio 2020, n. 34.

Mattia Petrianni

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