Decreto penale di condanna: normativa e modifiche della Riforma Cartabia

Il decreto penale di condanna fa parte dell’insieme dei procedimenti speciali previsti dal Libro VI, Titolo V del codice di procedura penale e prevede l’emissione di un provvedimento da parte del giudice in assenza delle parti e senza processo.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Applicabilità del decreto penale di condanna

Gli articoli del codice di procedura penale che regolano questo procedimento sono quelli che vanno dall’art. 459 al 464.
In particolare, l’art. 459 c.p.p. enuclea i casi e i modi in cui è possibile procedere per decreto: “nei procedimenti per reati perseguibili d’ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto al registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena“.
La norma continua disponendo che nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Tale valora non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare.
Il d. lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) è intervenuto su tale disposizione (comma 1-bis) aggiungendo la possibilità che, entro gli stessi limiti, la pena sostitutiva possa essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis della l. n. 24 novembre 1981, n. 689 se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero prestando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.
Il successivo comma 1-ter dispone, invece, che la suddetta sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità possa essere chiesta dall’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, senza formulare l’atto di opposizione. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato. Questa disposizione è stata anch’essa così modificata dal d. lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia).
In più, la stessa norma in esame dispone che il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale; che il giudice, quando non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero; che del decreto penale di condanna è data comunicazione al querelante; che il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

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2. Caratteristiche e requisiti

Il decreto penale di condanna, così come descritto, priva, di fatto, l’imputato del contraddittorio ma, allo stesso tempo, fornisce dei benefici come, appunto, la citata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria con un potenziale sconto non indifferente.
Naturalmente, ciò è posto a tutela della c.d. “economia processuale” che tanto si è cercato di raggiungere, specialmente, da ultimo, con la Riforma Cartabia la quale, come si è visto e come si vedrà, è intervenuta per rendere più agevole l’applicazione di tale istituto e della relativa, eventuale, opposizione.
Per quanto riguarda la sua forma, nel decreto penale di condanna devono essere presenti dei requisiti elencati dall’art. 460 c.p.p.:

  • generalità dell’imputato;
  • enunciazione del fatto;
  • concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto cui la decisione è fondata;
  • il dispositivo;
  • avviso di possibilità di opposizione al decreto entro quindici giorni dalla notificazione dello stesso;
  • avvertimento che, in caso di mancata opposizione, il decreto diverrà esecutivo;
  • avviso di facoltà di nomina di un difensore;
  • data e sottoscrizione del giudice.

3. Opposizione al decreto penale

Come accennato, l‘imputato potrà proporre opposizione al decreto penale ma, anche in questo caso, è intervenuta la Riforma Cartabia per rendere più efficiente il sistema giustizia attraverso la possibilità di deposito telematico.
Infatti, a norma dell’art. 461 c.p.p., l’opposizione potrà essere presentata entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto dall’imputato e dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, attraverso deposito telematico nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
A pena di inammissibilità, l’opposizione dovrà indicare gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso.
Con l’atto di opposizione l’imputato rifiuta la pena ridotta stabilita senza contraddittorio e può richiedere al giudice altri procedimenti speciali, come il giudizio immediato, oppure abbreviato o un patteggiamento, oltre al giudizio ordinario.
Naturalmente, l’opposizione sarà inammissibile, oltre che nei casi sopracitati, anche quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.
Contro l’ordinanza di inammissibilità è possibile proporre ricorso per Cassazione.
Se l’opposizione, invece, è accolta, il giudice celebrerà il procedimento richiesto dall’opponente.
Se è stata presentata domanda di oblazione, il giudice decide sulla stessa prima di emettere i provvedimenti.

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Riccardo Polito

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