Decreto liberalizzazioni e portabilita’ dei mutui: effetti della modifica dell’art. 120-quater del T.U.B.

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Tra le novità apportate in sede di conversione del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, il Legislatore ha dettato nuove regole anche in materia bancaria.

Più in particolare, per ciò che qui interessa, l’art. 27-quinques è andato a novellare il comma 7 dell’art. 120-quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) in tema di surrogazione nei contratti di finanziamento.

Secondo la formulazione previgente del comma 7: “Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.”.

Si può notare come il termine della procedura di surrogazione fosse fatto decorrere non già dalla domanda del cliente, bensì dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario; in altre parole, sebbene il comma 4 dell’art. 120-quater precisasse (e precisi oggi) che le procedure di collaborazione tra gli intermediari si sarebbero dovute informare secondo principi di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi, la durata della procedura era, di fatto, insensibile al tempo della domanda di trasferimento del rapporto formulata dal cliente; e tale lacuna non risultava colmata altrove nel testo del T.U.B..

Dall’altra parte, però, dalla lettura della norma si può ravvisare come tramite essa fosse imputata in capo al finanziatore originario una responsabilità oggettiva nei confronti del cliente, nascente ope legis alla scadenza scaduto il termine per la surrogazione, per effetto della quale il finanziatore originario sarebbe stato obbligato a risarcire il cliente nei termini economici sopra detti (peraltro sarebbe anche da indagarsi se il valore del finanziamento quale parametro del risarcimento dovesse essere il capitale iniziale o quello residuo alla data della surrogazione, fermo restando il fatto che ragionare in termini di “valore” avrebbe imposto – e impone oggi, visto che tale previsione è rimasta invariata – di conteggiare, ai fini del calcolo, anche gli interessi) indipendentemente dall’essergli o non imputabile l’inadempimento, coprendo quindi anche l’ipotesi di ritardo riferibile al mutuante surrogato, salva rivalsa del primo su quest’ultimo.

Oggi, a seguito della novella in esame, il comma 7 appare così riformulato: “La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo e’ comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità’ per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.”.

Ciò che in prima battuta emerge è l’intervento correttivo del Legislatore, diretto è colmare la lacuna di cui si è detto, ponendovi rimedio non tanto abbreviando da trenta a dieci giorni il termine per la conclusione della procedura, quanto e piuttosto facendolo decorrere dalla domanda di surrogazione del cliente fatta al mutuante surrogato e non più, com’era in precedenza, dall’avvio della procedura di collaborazione fatta dal mutuante surrogato al finanziatore originario senza raccordo temporale col ricevimento, da parte del primo, della domanda di surrogazione del cliente.

Tuttavia, se è indubbio che una previsione siffatta vada nella direzione di una effettiva tutela del cliente, parte debole del rapporto, altrettanto non può certo dirsi per la seconda parte della novella.

Si è detto poco sopra che nella formulazione previgente del comma 7 in commento, esisteva una responsabilità oggettiva del finanziatore originario nei confronti del cliente, il quale avrebbe avuto diritto a pretendere dal primo il risarcimento del danno nel momento stesso in cui fosse scaduto il termine per la conclusione della procedura di surrogazione, indipendentemente dall’imputabilità del ritardo, sollevandolo perciò da qualsiasi onere probatorio in termini di an e di quantum della pretesa.

Oggi, per effetto dell’intervento correttivo, il finanziatore originario potrà essere chiamato a rispondere del ritardo (sempre nella misura dell’1% del valore del finanziamento) solo quest’ultimo sia dipendente da cause a esso imputabili.

Quindi, a differenza del precedente regime, il cliente che si dolga dello scadere del termine senza che sia stata portata a conclusione la procedura di trasferimento del rapporto, potrà azionare il novellato comma 7 solo se dimostri l’imputabilità del ritardo al finanziatore originario (prova, peraltro, non agevole); quindi, nel caso in cui esso sia invece ascrivibile al mutuante surrogato, il finanziatore originario non ne risponderà più e, per ciò che più conta, il cliente non potrà esperire l’azione anzidetta, dovendosi invece onerare di una ordinaria azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti del mutuante surrogato, soggiacendo ai relativi oneri probatori in termini e di an e di quantum della pretesa risarcitoria.

V’è però anche altro.

La norma ci dice infatti anche che il finanziatore originario avrà azione di rivalsa sul mutuante surrogato, qualora il ritardo sia dipeso da quest’ultimo.

Sennonché, se il cliente ha oggi azione nei confronti del finanziatore originario solo se il ritardo sia dipeso da cause a esso imputabili, non è dato comprendere per quale ragione sia (ancora) prevista l’azione di rivalsa. Interrogativo – ritengo – lecito, visto che in mancanza di un vincolo di solidarietà tra i due intermediari, è difficile ipotizzare l’ammissibilità (ma prima ancora, la configurabilità) di un’azione di rivalsa da parte di un soggetto, il finanziatore originario, che qualora il fatto non sia a esso ascrivibile, non potrà essere in alcun modo destinatario di alcuna domanda risarcitoria da parte del cliente.

La risposta, l’unica, che sovviene dinanzi a tale macroscopica contraddittorietà, è che la presenza di tale previsione (che era ed è l’ultimo periodo del comma 7) rappresenti un mero refuso nella stesura della novella.

Riepilogando, qualora il termine per la conclusione della procedura di surrogazione non sia rispettato, il cliente avrà azione ex art. 120-quater, comma 7, T.U.B. nei confronti del finanziatore originario solo se il ritardo sia a esso imputabile e solo se dimostri tale ascrivibilità, mentre qualora l’inadempimento dipenda da fatto del mutuante surrogato, quest’ultimo ne risponderà al cliente secondo le ordinarie norme in materia di responsabilità extracontrattuale.

Cercando di dare una conclusione alle brevi osservazioni fin qui svolte, si può dire che l’intervento di sartoria legislativa lascia intravedere, oltre alla palese contraddittorietà rilevata, una quadro normativo solo in apparenza favorevole al cliente per effetto della riduzione del termine per la surrogazione, ma in verità sensibilmente peggiorativa della sfera giuridico-economica della parte debole del rapporto, ciò in conseguenza del venir meno della responsabilità oggettiva del finanziatore originario: il cliente può oggi infatti beneficiare dell’azione in commento solo nel caso di ritardo imputabile al finanziatore originario e a condizione, ovviamente, che ne fornisca la prova, mentre in ipotesi di imputabilità di esso al mutuante surrogato, il cliente, diversamente da prima, dovrà svolgere nei suoi confronti un’ordinaria azione per responsabilità aquiliana, con tutto quanto ne consegue in termini di carichi probatori.

Guidoni Emanuele

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