Decreto legge n. 34/2023: novità in materia penale

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In data 30 marzo c.a. è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 34 del 2023.
Orbene, tra le misure introdotte da questo atto avente forza di legge, vi sono anche delle misure afferenti la materia penale.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di procedere ad una prima sommaria disamina di siffatte novità.

Indice

1. Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario


L’art. 16 del d.l. n. 34/2023 dispone quanto segue: “1. All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.  In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di’ cui al comma primo.».”.
Tal che ne consegue che per effetto di questo intervento legislativo: a) la rubrica di questa norma incriminatrice è adesso solo lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, essendo venuto meno il riferimento alle lesioni personali gravi o gravissime; b) se prima era previsto che le stesse pene di quelle previste nel comma primo e, quindi, la reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi, e la reclusione da otto a sedici anni per  le lesioni gravissime, si applicavano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, è adesso disposto che si applica pure la reclusione da due a cinque anni nel caso di lesioni né gravi, né gravissime, restando ferme le sanzioni detentive prevedute dal primo comma che continuano ad applicarsi anche in relazione a quanto previsto nel comma secondo.


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2. Causa speciale di non punibilità dei reati tributari


L’art. 23 del d.l. n. 34/2023, invece, prevede una causa speciale di non punibilità dei reati tributari o, meglio, per taluni di essi, essendo ivi previsto al primo comma che i “reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché’ le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello”.
Dunque, solo per questi illeciti penali, è possibile usufruire di siffatta causa di non punibilità, purché ricorrano le seguenti condizioni: 1) le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 2) le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
Solo ove tali condizioni ricorrano congiuntamente, dunque, è possibile vedersi riconoscere codesta causa di non punibilità.
Ciò posto, va altresì rilevato che spetta al contribuente dare “immediata comunicazione, all’Autorita’ giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale” (art. 23, co. 2, d.l. n. 34/2023) e da ciò consegue che il “processo di merito e’ sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e’ informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione” (art. 23, co. 3, d.l. n. 34/2023).
Ad ogni modo, durante “il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penale” (art. 23, co. 4, d.l. n. 34/2023) vale a dire le seguenti ipotesi: 1) “assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento” (art. 392, co. 1, lett. a), cod. proc. pen.); 2) “assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso” (art. 392, co. 1, lett. b), cod. proc. pen.); 3) “esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri” (art. 392, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.); 4) “esame delle persone indicate nell’articolo 210[1] e all’esame dei testimoni di giustizia” (art. 392, co. 1, lett. d), cod. proc. pen.); 5) “confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)” (art. 392, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.); 6) “perizia o (…) esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile” (art. 392, co. 1, lett. f), cod. proc. pen.); 7) “ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento” (art. 392, co. 1, lett. g), cod. proc. pen.); nei “procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1” (art. 392, co. 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.) fermo restando che, in “ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza” (art. 392, co. 1-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.); 8) “perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis” cod. proc. pen.[2] (art. 392, co. 2, cod. proc. pen.).

Queste sono dunque le novità che sono state previste da questo decreto legge.
Non resta quindi che aspettare come esse verranno interpretate in sede giudiziaria.

  1. [1]

    Ai sensi del quale: “1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l’ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell’articolo 195, anche di ufficio. 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l’accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni. 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all’esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. 4. Prima che abbia inizio l’esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere. 5. All’esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato. Tuttavia a tali persone è dato l’avvertimento previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497” cod. proc. pen..

  2. [2]

    Secondo cui: “1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni , per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporne all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. 2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità: a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla; b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6; f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento. 3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali. 4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica a la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. 5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. 6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può dispone che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132 , comma 2. 7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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