Conversione del d.l. Giustizia 2025 in Gazzetta: novità su magistrati, sedi disagiate e processo civile

In G. U. la conversione del d.l. Giustizia 2025: PNRR, magistrati e processo civile, con novità su organici, sedi disagiate e udienze da remoto.

Lorena Papini 08/10/25
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 7-10-2025 il testo della legge 3 ottobre 2025, n. 148, che converte il c.d. “decreto-legge Giustizia” (117/2025). Il provvedimento, proposto dalla Presidente del Consiglio insieme al Ministro della giustizia Carlo Nordio, mira a incidere in modo diretto sull’organizzazione giudiziaria e sul processo civile, con un obiettivo preciso: raggiungere entro il 30 giugno 2026 i traguardi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in termini di riduzione dei tempi della giustizia e miglioramento dell’efficienza degli uffici. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il volume “Formulario commentato del processo civile innanzi al giudice di pace”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

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Indice

1. La legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti in materia di giustizia


Le misure approvate si muovono lungo tre direttrici principali. La prima riguarda la redistribuzione e il potenziamento delle risorse umane, attraverso applicazioni temporanee di magistrati, incentivi per sedi disagiate, impiego del lavoro da remoto e un tirocinio accelerato per i nuovi magistrati. La seconda interviene sull’assetto procedurale, con modifiche mirate al processo civile e l’introduzione di poteri straordinari per i capi degli uffici giudiziari. La terza si concentra sull’ottimizzazione delle riforme in corso, rinviando l’entrata in vigore di alcune disposizioni per evitare dispersione di risorse e garantire continuità operativa.
Il decreto, inoltre, prevede il rafforzamento della magistratura di sorveglianza, chiamata a un ruolo crescente nella tutela dei diritti dei detenuti, e una revisione della disciplina degli indennizzi ex legge Pinto, per accelerare i pagamenti ed evitare nuove condanne della Corte EDU. Si tratta di un intervento emergenziale e a tempo, ma con potenziali ricadute strutturali sul funzionamento del sistema giudiziario. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il volume “Formulario commentato del processo civile innanzi al giudice di pace”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

2. Più magistrati in azione: Cassazione, giudici onorari e sedi disagiate


L’articolo 1 amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione. Fino a 50 di loro potranno essere destinati alle sezioni civili per attività di legittimità, superando i limiti di anzianità e professionalità previsti dall’ordinamento giudiziario.
In parallelo, i giudici onorari di pace potranno essere utilizzati anche per colmare vacanze di organico tra i magistrati togati, una deroga significativa alla disciplina ordinaria. Questa misura punta a liberare risorse e garantire continuità nella trattazione dei procedimenti pendenti.
L’articolo 2 riconosce lo status di “sede disagiata” alle corti d’appello che, entro il 30 giugno 2025, non avranno raggiunto i target PNRR. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) le individuerà con apposita delibera e avvierà procedure di trasferimento agevolato per magistrati disponibili a spostarsi, offrendo indennità economiche dedicate e deroghe ai tempi minimi di permanenza.
Ogni capo di ufficio di sede disagiata dovrà predisporre un piano di smaltimento dei procedimenti civili maturi per decisione, così da garantire un miglioramento tangibile della produttività entro la scadenza del 30 giugno 2026.

3. Il “magistrato a distanza”: nuova arma contro l’arretrato


L’articolo 3 introduce l’applicazione straordinaria a distanza, strumento innovativo per potenziare la capacità produttiva degli uffici giudiziari più in difficoltà.
Potranno essere coinvolti fino a 500 magistrati, anche fuori ruolo, che resteranno formalmente assegnati al proprio ufficio ma opereranno da remoto per definire almeno 50 procedimenti civili individuati come prioritari.
Il meccanismo si fonda sull’utilizzo di udienze telematiche ai sensi degli articoli 127-bis e 127-ter c.p.c., con la possibilità di sostituire l’udienza con note scritte, salvo richiesta motivata di trattazione in presenza. È previsto un sistema di incentivi: indennità di disponibilità e punteggi aggiuntivi per le graduatorie di trasferimento.
Gli uffici destinatari dell’applicazione dovranno predisporre piani operativi dettagliati, monitorati dal CSM, con l’obiettivo di massimizzare l’impatto delle risorse assegnate e ridurre sensibilmente l’arretrato civile.

4. Poteri speciali ai capi degli uffici


L’articolo 4 attribuisce ai capi degli uffici giudiziari, individuati ai sensi degli articoli 2 e 3, la facoltà di derogare a limiti e regole ordinarie per accelerare la definizione delle cause.
I piani straordinari potranno superare i carichi esigibili di lavoro previsti e consentire la riassegnazione di procedimenti già distribuiti, senza seguire le ordinarie procedure di variazione tabellare.
È una deroga significativa, bilanciata dalla previsione che tali piani non debbano compromettere la qualità del servizio e cessino di produrre effetti al 30 giugno 2026.

5. Tirocinio accelerato per i nuovi magistrati


L’articolo 5 interviene sulla durata e modalità del tirocinio dei magistrati vincitori del concorso 2023. Il periodo complessivo sarà di 20 mesi, con una prima fase di 4 mesi alla Scuola superiore della magistratura e una seconda di 16 mesi negli uffici giudiziari.
Questa seconda fase sarà suddivisa in quattro periodi:

  • Otto mesi presso le corti d’appello, con focus sull’attività giurisdizionale civile.
  • Tre mesi nei tribunali, per un’esperienza equilibrata tra funzioni collegiali e monocratiche.
  • Un mese presso le procure della Repubblica.
  • Quattro mesi nell’ufficio di prima destinazione.

L’obiettivo è ridurre i tempi di inserimento e consentire ai nuovi magistrati di contribuire subito agli obiettivi PNRR.

6. Proroga di termini per non distogliere risorse (Tribunale per le persone giudice di pace e magistratura ausiliaria)


L’articolo 6 dispone una serie di rinvii strategici:

  • Entrata in vigore del Tribunale per le persone, minorenni e famiglie.
  • Riforma delle competenze del giudice di pace e della magistratura ausiliaria.
  • Funzionamento di alcuni tribunali e sezioni distaccate insulari.
  • Termine per l’iscrizione degli educatori all’albo professionale previsto dalla legge n. 55/2024.

Questi differimenti mirano a concentrare le energie organizzative sul rispetto delle scadenze PNRR, evitando di frammentare le risorse su più fronti.

7. Processo civile: taglio agli incombenti inutili


L’articolo 7 modifica l’art. 445-bis c.p.c. per snellire la procedura di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale.
L’obiettivo è eliminare passaggi procedurali che non contribuiscono alla definizione della causa, riducendo tempi e formalità, e garantendo maggiore immediatezza nella trattazione.

8. Il nuovo art. 7-bis: giurisdizione esclusiva e cybersicurezza nazionale: un’estensione coerente del processo amministrativo


Con l’introduzione dell’art. 7-bis, il legislatore amplia l’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo includendo i provvedimenti adottati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). La modifica agli articoli 119 e 133 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) risponde all’esigenza di concentrare dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato le controversie riguardanti un settore strategico e tecnico come la sicurezza cibernetica, in coerenza con la ratio di tutela unitaria dell’interesse pubblico digitale. La novella mira, inoltre, a favorire la “deflazione del contenzioso” mediante l’adempimento spontaneo: l’ACN potrà concedere un congruo termine per la regolarizzazione delle inadempienze, anche in materia di misure di sicurezza, introducendo un meccanismo di compliance preventiva che privilegia la collaborazione rispetto alla sanzione. Tale impostazione riflette l’approccio europeo di governance condivisa del rischio digitale, dove la funzione amministrativa assume tratti sempre più proattivi e regolatori.

9. Più risorse alla magistratura di sorveglianza


Con l’articolo 8 si incrementa di 58 unità l’organico della magistratura ordinaria, destinando i nuovi posti alla magistratura di sorveglianza.
Il rafforzamento è motivato dal crescente impegno nel controllo dell’esecuzione delle pene e nella tutela dei diritti delle persone detenute o sottoposte a restrizioni della libertà personale.

10. Il nuovo articolo 8-bis: spesa per l’accertamento tecnico e strumenti di controllo nell’esecuzione penale


L’art. 8-bis autorizza una spesa di 30 milioni di euro per il 2025 a favore del Ministero dell’interno, destinata all’attuazione dell’art. 97-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale (D.Lgs. 271/1989). La disposizione finanzia gli accertamenti tecnici sulla fattibilità di particolari modalità di controllo dell’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria — un ambito in continua evoluzione, specie con l’uso di tecnologie elettroniche e di monitoraggio a distanza. La copertura finanziaria, garantita da somme già presenti nel bilancio dello Stato, si inserisce in un quadro di progressiva digitalizzazione della giustizia e di rafforzamento delle capacità tecniche di verifica, volte a coniugare l’efficacia delle misure restrittive con il rispetto dei diritti fondamentali. Si tratta di un intervento che, oltre a sostenere l’efficienza del sistema penale, contribuisce alla modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche a servizio della sicurezza e della giurisdizione.

11. Pagamenti più rapidi degli indennizzi “legge Pinto”


L’articolo 9 riforma la disciplina dell’equa riparazione, introducendo termini perentori per la presentazione e il rinnovo delle dichiarazioni necessarie al pagamento degli indennizzi.
È prevista la sospensione delle azioni esecutive fino al 21 gennaio 2027 per i creditori che si conformano alle nuove regole.
La finalità è duplice: velocizzare i pagamenti e prevenire nuove condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo.

12. Tabella degli articoli e quadro operativo della legge


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