Decreto fiscale (D.L. 16/2012), nel mirino della lotta all’evasione anche ONLUS ed enti non commerciali

Redazione 07/03/12
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Lilla Laperuta

Facilitato l’accesso per le  Fiamme gialle nei locali degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). A prevederlo è una delle misure di contrasto all’evasione contenute nell’intricato e mirato ordito del D.L. 16/2012, in vigore dal 2 marzo.

Gli enti non commerciali fruiscono di un particolare regime fiscale agevolato. La loro particolare veste giuridica è spesso indebitamente utilizzata da soggetti che mascherano vere e proprie imprese commerciali. La consapevolezza del fenomeno è acquisita in tali termini dal legislatore nella relazione illustrativa che accompagna le norme del decreto in tema di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. L’esperienza operativa – si prosegue nel documento –  evidenzia che una delle maggiori difficoltà riscontrate all’atto di intraprendere un’azione di controllo nei confronti di tali soggetti è rappresentata dalle vigenti limitazioni al potere di accesso, poiché, dal punto di vista fiscale i luoghi in cui gli stessi espletano le attività istituzionali sono assimilabili al domicilio privato.

Proprio per agevolare il contrasto alle forme di evasione che investono il settore, l’art. 8 del D.L. 16/2012 prevede,  al comma 22,  una  modifica dell’art. 52, co. 1, del D.P.R. 633/1972, con il risultato di annoverare  fra le tipologie di locali presso i quali può essere eseguito l’accesso finalizzato alla verifica anche i locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal D.Lgs.  460/1997.

Per comprendere la portata della modifica è utile ricordare che l’ art. 52 sul quale il legislatore è andato ad incidere distingue sotto il profilo dell’azione di controllo tre  categorie di locali di accesso:

a) locali destinati soltanto all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali: in essi i verificatori possono accedere previa semplice autorizzazione “interna” del capo ufficio o comandante del corpo da cui dipendono;

b) locali ad uso promiscuo, preposti cioè alle attività di cui sopra e contestualmente adibiti  anche ad uso abitativo: per accedervi si richiede, oltre alla summenzionata autorizzazione interna, anche quella del Procuratore della Repubblica, che tuttavia si configura nella sostanza come un atto dovuto;

c) locali diversi da quelli indicati in precedenza (in prevalenza abitazioni):  per essi  è previsto che il potere di accesso possa essere esercitato soltanto in presenza dell’autorizzazione interna e di quella del Procuratore della Repubblica, che però, in tale ipotesi, può essere rilasciata soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie.

Ebbene, l’accesso presso i locali degli enti non commerciali e organizzazioni non lucrative, prima dell’intervento di modifica, veniva equiparato a quello presso il domicilio privato di un contribuente con la conseguenza che incombeva sull’Amministrazione finanziaria l’obbligo di individuare i gravi indizi di violazione delle norme tributarie ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’accesso da parte del pubblico ministero. Ora la procedura è semplificata: per militari ed impiegati civili dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accesso è sufficiente l’ autorizzazione interna del comandante o del capo ufficio.

Altra novità nel settore, con il successivo comma 23, nell’ottica di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, viene soppressa l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le sue funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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