Decreto fiscale (D.L. 16/2012), mini ritocchi al TARES prima del debutto ufficiale

Redazione 08/03/12
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Lilla Laperuta

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà applicato in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi enti. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. A prevederne l’istituzione, si ricorda, è l’art. 14 del D.L. 201/2011 (decreto Monti), che contestualmente ha provveduto all’abrogazione, con decorrenza dalla medesima data, della tariffa sui solidi urbani (D.Lgs. 507/1993), della tariffa di igiene ambientale (D.Lgs. 22/1997), nonché della tariffa integrata (D.Lgs. 152/2006). Ciò significa che per l’intero 2012 detti tributi continueranno ad essere applicati e solo dal 2013, debutterà il nuovo tributo unico. Il decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) è intervenuto, modificandone il regime al Titolo II, art. 6, nell’ottica di efficientamento dell’azione di certificazione dell’amministrazione tributaria.

 

Cosa prevede il D.L. 201/2011

Il TARES è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani e ciò a prescindere dall’uso a cui sono adibiti. In particolare, in riferimento proprio alla superficie assoggettabile al tributo, alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie utile ai fini dell’imposizione del nuovo tributo, deve essere pari all’80% della superficie catastale.

Per gli immobili già denunciati, sono i Comuni che modificano d’ufficio le superfici, quando queste risultano inferiori alla percentuale di cui sopra, verifica da effettuarsi mediante un incrocio dei dati in possesso dei comuni con quelli dell’Agenzia del Territorio. Se poi mancano elementi e dati necessari per determinare la superficie catastale, incombe sugli stessi intestatari catastali l’onere di presentare, a precisa istanza del Comune, direttamente all’Agenzia del Territorio, la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale modifica della consistenza di riferimento (art. 14, co. 9).

 

Cosa cambia con il D.L. 16/2012

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il D.L. 16/2012, si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale suddette. Pertanto, al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si stabilisce che, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, venga determinata una superficie convenzionale,dall’Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. La novità interessa anche le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta (art. 6. co. 2).

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