Decreto Fiscale 2019: le novità in Gazzetta Ufficiale

Redazione 25/10/18
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Ecco la manovra fiscale di fine anno. E’ stato, infatti, pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 2018, n. 247 il decreto fiscale 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).

Con la manovra in commento sono state introdotte alcune delle misure più urgenti.

Definizione agevolata

E’ stato definito il contenuto dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, presentando la relativa dichiarazione. Le relative violazioni devono essere contenute all’interno dei verbali, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

Le dichiarazioni per accedere alla sanatoria devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione.

Gli atti di accertamento

Gli atti:  di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione per poter far parte delle definizione agevolata devono possedere i seguenti requisiti:

– gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero devono essere notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;

– gli inviti al contraddittorio devono essere notificati entro la data di entrata in vigore del decreto;

– gli avvisi di accertamento con adesione devono essere sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto.

Con il pagamento delle sole imposte si perfeziona la definizione, senza eventuali sanzioni, interessi e accessori.

Per quel che attiene il limite temporale per il versamento, la disposizione prevede che deve avvenire:

– entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero; in alternativa, se più ampio, il pagamento va fatto entro il termine di proposizione del ricorso, che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto;

– entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli inviti al contraddittorio;

– entro 20 giorni dalla redazione dell’atto per gli accertamenti con adesione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

 

Riapertura rottamazione ruoli

Il capitolo che tratta della “pace fiscale” trova spazio la definizione agevolata dei ruoli (c.d. la rottamazione). La norma ricalca quanto già precedentemente previsto, ma se ne differenzia in alcuni aspetti.

 

In particolare, è previsto che possono essere definiti, con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate, i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (si ricorda che la precedente edizione, ancora in corso, si fermava al 30 settembre 2017).

Altri elementi che contraddistinguono l’agevolazione sono:

– il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di 10 rate consecutive e di pari importo;

– tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019;

– in caso di pagamento rateale, non si applica la norma sulle rateazioni dei ruoli (art. 19 del D.P.R. n. 602/1973) e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo;

– per aderire alla definizione, occorrerà presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, con la quale assumerà l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;

– l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, dovrà comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità, concessa ai debitori che hanno aderito alla rottamazione bis (art. 1, D.L. n. 148/2018), di rideterminare il carico dovuto. Infatti, a condizione che effettuino, pena l’impossibilità di accedervi, entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), possono, in via automatica, fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.

Il versamento dovrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019. E’ possibile pagare in unica tranche entro il 31 luglio 2019 .

Alla nuova procedura di rottamazione sono ammessi i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6, D.L. n. 193/2016, insieme a coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

Chiusura liti pendenti

Viene reintrodotta la possibilità di chiudere le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello avanti alla Cassazione , anche a seguito di rinvio.

Si deve trattare di controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

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